LA CLASS ACTION.
I soggetti legittimati ad agire. I presupposti dell’azione.
Il d.l.
112/2008, art. 36 estende alla pubblica amministrazione la class action
e, al fine di individuare specifici strumenti di tutela nei confronti della
pubblica amministrazione, ne proroga di un anno l’entrata in vigore.
Solo con l’art.. 4, L. 4 marzo 2009, n. 15, viene data delega al Governo per
prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli
standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al
loro operato.
La delega è stata
attuata con D.L.vo 20 dicembre 2009 n.198. C.E: GALLO La
class action nei confronti della pubblica amministrazione, in Urb App.,5,2010, 501
L’art. 1afferma che
sono legittimati ad agire i titolari di interessi giuridicamente rilevanti
ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in
giudizio.
Si tratta di una legittimazione riconosciuta non
soltanto al titolare di una interesse individuale in sé ma anche a colui vuole
fare valere in giudizio l’interesse di una categoria alla quale appartiene nei
confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi
pubblici.
L’interesse pare essere limitato dalla dizione
dello stesso articolo che ammette l’azione solo se , se derivi una lesione
diretta, concreta ed attuale dei propri interessi: la dizione è diversa da
quella contenuta dalla delega che riconosce l’azione per la lesione di
interessi giuridicamente rilevanti.
La limitazione di tutela è evidente
nell’interpretazione giurisprudenziale. Essa afferma, ad esempio, che i regolamenti possono formare oggetto di autonoma ed
immediata impugnazione solo quando sono suscettibili di produrre, in via diretta
ed
immediata, una concreta ed attuale lesione
dell'interesse di un determinato soggetto. Le disposizioni regolamentari
possono essere impugnate soltanto congiuntamente al provvedimento applicativo,
poiché è soltanto questo a rendere attuale e certa la lesione dell'interesse
protetto. T.A.R.
Toscana Firenze, sez. II, 6 novembre 2009, n. 1586.
L’oggetto dell’azione.
L’oggetto dell’azione è dato dalla violazione di
termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori
e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non
oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione
degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici
stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte
alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni
La dottrina intravede una limitazione rispetto
a quanto previsto dalla legge delega cha si limita a consentire
l’azione in carenza di emanazione di atti generali.
Fissando l’azione solo nel caso di ai generali
che devono essere emanati per legge entro termini prefissati la limitazione è
evidente nei casi - e sono la maggioranza - in cui la legge lascia l’emanazione
del’atto alla discrezionalità della amministrazione essendo così impossibile
agire contro l’inerzia dell’amministrazione
C.E: GALLO La class action op. cit., in Urb App.,5,2010,
505.
La fase amministrativa.
Per esercitare la class action il ricorrente deve esperire un preventivo tentativo
per costringere l’amministrazione ad intervenire autonomamente in via di
autotutela
Il ricorrente, pertanto, deve notificare preventivamente una diffida
all'amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di
novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati.
La diffida è notificata all'organo di vertice
dell'amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le
iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si e' verificata la
violazione, l'omissione o il mancato adempimento
L’amministrazione deve curare che il dirigente
competente provveda a rimuoverne le cause.
Tutte le iniziative assunte sono comunicate
all'autore della diffida.
Le pubbliche amministrazioni determinano, per
ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire a seguito della
notifica della diffida.
L'amministrazione o il concessionario destinatari
della diffida, se ritengono che la violazione, l'omissione o il mancato
adempimento sono imputabili altresì ad altre amministrazioni o concessionari,
invitano il privato a notificare la diffida anche a questi ultimi.
Il ricorso è proponibile se, decorso il termine
di novanta giorni l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha
provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata.
Il ricorso può essere proposto entro il termine
perentorio di un anno dalla scadenza del termine fissato dalla diffida .
Il ricorrente ha l'onere di comprovare la
notifica della diffida e la scadenza del termine assegnato per provvedere,
nonché di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della
situazione denunciata, ex art. 3, D.L.vo 20 dicembre 2009 n.198.
Il ricorrente non è, invece, soggetto
all’esperimento del tentativo di conciliazione previsto come obbligatorio
dal 20 marzo 2011, ex art. 5 , D.L.vo 4 marzo 2010 , n.28.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Esaurita la fase amministrativa l’istante può
inoltrare il ricorso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La dottrina rileva una limitazione rispetto alla
legge delega che estendeva la giurisdizione anche al merito, mentre la norma
delegata non la contempla. G. VELTRI,
Class action pubblica: prime riflessioni, in www.lexItalia.it.
Il comma 1-bis,
dell’art. 1, D.L.vo 20 dicembre 2009 n.198,
dispone che nel giudizio di sussistenza della lesione il giudice tiene conto delle risorse
strumentali, finanziarie, e umane concretamente a disposizione delle parti
intimate per cui l’accertamento non avviene in carenza di risorse disponibili.
Del ricorso è data immediatamente notizia sul
sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati; il
ricorso è altresì comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione al fine di consentire ai soggetti che si trovano nella medesima
situazione giuridica del ricorrente di intervenire.
A tal fine l’intervento adesivo deve essere
depositato entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima
dell'udienza di discussione del ricorso.
Questa è fissata d'ufficio in una data compresa
tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso.
Il ricorso è proposto nei confronti degli enti i
cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui
sono riferite le violazioni e le omissioni.
Gli enti intimati informano immediatamente della
proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio
coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio.
Il giudice, nella prima udienza, se ritiene che
le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da
quelli intimati, ordina l'integrazione del contraddittorio.
Il ricorso non consente di ottenere il
risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti
Il ricorso per risarcimento del danno può essere
presentato al giudice amministrativo dopo la sentenza che riconosce la lesione
dell’interesse legittimo.
Il ricorrente deve provare secondo le norme
generali il danno subito.
Per evitare duplicazioni il ricorso non può essere proposto se un
organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge
statale o regionale ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto
ad accertare le medesime condotte oggetto dell'azione.
5. La sentenza
Il giudice accoglie la domanda se accerta la
violazione, l'omissione o l'inadempimento .
Egli in tal caso ordina alla pubblica
amministrazione o al concessionario di porre rimedio entro un congruo termine,
nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via
ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La giurisprudenza ha comunque negato al
possibilità di affermare che una sentenza di condanna non debba comportare coti
per l’amministrazione soccombente. In caso di condanna di un Comune al pagamento di somme di denaro,
ad esempio, l'eventuale incapienza di bilancio non può configurare causa di
legittimo impedimento all'ottemperanza di un giudicato di condanna, dovendo
l'ente, comunque, porre in essere tutte le iniziative possibili per operare il
pagamento, anche procedendo al contenimento delle spese obbligatorie. T.A.R.
Sicilia Palermo, sez. I, 26 gennaio 2009, n. 103
Della sentenza che definisce il giudizio deve
essere data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso
La sentenza è comunicata, inoltre,alla procura
regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di
responsabilità erariale, nonché agli organi preposti all'avvio del giudizio
disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per
l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
L'amministrazione individua i soggetti che hanno
concorso a cagionare le situazioni che hanno comportato al sentenza di condanna
e adotta i conseguenti provvedimenti di
propria competenza.
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