venerdì 3 febbraio 2017

class action contro la pubblica amministrazione

 LA CLASS ACTION.

I soggetti legittimati ad agire. I presupposti dell’azione.


Il d.l. 112/2008, art. 36 estende alla pubblica amministrazione la class action e, al fine di individuare specifici strumenti di tutela nei confronti della pubblica amministrazione, ne proroga di un anno l’entrata in vigore.
Solo con l’art..  4, L. 4 marzo 2009, n. 15, viene data delega al Governo per prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato.
La delega è stata attuata con  D.L.vo 20 dicembre 2009 n.198.  C.E: GALLO La class action nei confronti della pubblica amministrazione, in Urb App.,5,2010, 501
L’art. 1afferma che sono legittimati ad agire i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio.
Si tratta di una legittimazione riconosciuta non soltanto al titolare di una interesse individuale in sé ma anche a colui vuole fare valere in giudizio l’interesse di una categoria alla quale appartiene nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici.
L’interesse pare essere limitato dalla dizione dello stesso articolo che ammette l’azione solo se , se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi: la dizione è diversa da quella contenuta dalla delega che riconosce l’azione per la lesione di interessi giuridicamente rilevanti.
La limitazione di tutela è evidente nell’interpretazione giurisprudenziale. Essa afferma, ad esempio, che   i regolamenti possono formare oggetto di autonoma ed immediata impugnazione solo quando sono suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una concreta ed attuale lesione dell'interesse di un determinato soggetto. Le disposizioni regolamentari possono essere impugnate soltanto congiuntamente al provvedimento applicativo, poiché è soltanto questo a rendere attuale e certa la lesione dell'interesse protetto. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 6 novembre 2009, n. 1586.


L’oggetto dell’azione.


L’oggetto dell’azione è dato dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni
La dottrina intravede una limitazione rispetto a  quanto previsto dalla  legge delega cha si limita a consentire l’azione in carenza di emanazione di atti generali.
Fissando l’azione solo nel caso di ai generali che devono essere emanati per legge entro termini prefissati la limitazione è evidente nei casi - e sono la maggioranza - in cui la legge lascia l’emanazione del’atto alla discrezionalità della amministrazione essendo così impossibile agire contro l’inerzia dell’amministrazione
 C.E: GALLO La class action op. cit., in Urb App.,5,2010, 505.

La fase amministrativa.


Per esercitare la class action il ricorrente deve esperire un preventivo tentativo per costringere l’amministrazione ad intervenire autonomamente in via di autotutela
Il ricorrente, pertanto, deve notificare  preventivamente una diffida all'amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati.
La diffida è  notificata all'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si e' verificata la violazione, l'omissione o il mancato adempimento
L’amministrazione deve curare che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause.
Tutte le iniziative assunte sono comunicate all'autore della diffida.
Le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire a seguito della notifica della diffida.
L'amministrazione o il concessionario destinatari della diffida, se ritengono che la violazione, l'omissione o il mancato adempimento sono imputabili altresì ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il privato a notificare la diffida anche a questi ultimi.
Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di novanta giorni l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata.
Il ricorso può essere proposto entro il termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine fissato dalla diffida .
Il ricorrente ha l'onere di comprovare la notifica della diffida e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonché di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata, ex art. 3, D.L.vo 20 dicembre 2009 n.198.
Il ricorrente non è, invece, soggetto all’esperimento del tentativo di conciliazione previsto  come obbligatorio
dal 20 marzo 2011, ex art. 5 , D.L.vo 4 marzo 2010 , n.28.


La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.


Esaurita la fase amministrativa l’istante può inoltrare il ricorso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La dottrina rileva una limitazione rispetto alla legge delega che estendeva la giurisdizione anche al merito, mentre la norma delegata non la contempla. G. VELTRI, Class action pubblica: prime riflessioni, in www.lexItalia.it.
Il comma 1-bis, dell’art. 1, D.L.vo 20 dicembre 2009 n.198, dispone che nel giudizio di sussistenza della lesione  il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie, e umane concretamente a disposizione delle parti intimate per cui l’accertamento non avviene in carenza di risorse disponibili.
Del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso è altresì comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione al fine di consentire ai soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente di intervenire.
A tal fine l’intervento adesivo deve essere depositato entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso.
Questa è fissata d'ufficio in una data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso.
Il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni.
Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio.
Il giudice, nella prima udienza, se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordina l'integrazione del contraddittorio.
Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti
Il ricorso per risarcimento del danno può essere presentato al giudice amministrativo dopo la sentenza che riconosce la lesione dell’interesse legittimo.
Il ricorrente deve provare secondo le norme generali il danno subito.
Per evitare duplicazioni  il ricorso non può essere proposto se un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge statale o regionale ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte oggetto dell'azione.

5.      La sentenza


Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento .
Egli in tal caso ordina alla pubblica amministrazione o al concessionario di porre rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La giurisprudenza ha comunque negato al possibilità di affermare che una sentenza di condanna non debba comportare coti per l’amministrazione soccombente. In caso di condanna di un Comune al pagamento di somme di denaro, ad esempio, l'eventuale incapienza di bilancio non può configurare causa di legittimo impedimento all'ottemperanza di un giudicato di condanna, dovendo l'ente, comunque, porre in essere tutte le iniziative possibili per operare il pagamento, anche procedendo al contenimento delle spese obbligatorie. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 26 gennaio 2009, n. 103
Della sentenza che definisce il giudizio deve essere data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso
La sentenza è comunicata, inoltre,alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilità erariale, nonché agli organi preposti all'avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
L'amministrazione individua i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni che hanno comportato al sentenza di condanna  e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza.





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