1 Il rito abbreviato.
L’art. 119, comma
1, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, cod. proc. amm., stabilisce una speciale
procedura per i seguenti giudizi innanzi al giudice amministrativo aventi ad
oggetto:
L’art. 119, comma
1, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, cod. proc. amm., stabilisce dei riti cosiddetti abbreviati per determinate
materie . A. QUARANTA e V. LOPILATO, Il
processo amministrativo, 2011, 980.
La classificazione
tassativa è la seguente
a) i provvedimenti
concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e
forniture. I procedimenti di impugnazione oltre alle norme generali sono
regolati dagli articoli 120 e segg. D.L.vo 104/2010;
b) i
provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con
esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti.
La giurisprudenza ha precisato che il riferimento al concetto indeterminato di
autorità indipendente, di per sé equivoco in ragione della genericità della
nozione e dell'assenza di uno statuto unitario che accomuni le autorità cd.
indipendenti, può essere supportato dalla ratio che presiede alla
creazione di un rito accelerato, data dalla necessità di assicurare una rapida
definizione di controversie coinvolgenti misure amministrative incidenti in
modo rilevante sul diritto pubblico dell'economia e, più in generale, su
settori di particolare rilevanza socio-economica. Cons.
St., sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4521;
c) i
provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di
imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli
enti locali. La giurisprudenza precedente ha precisato che la trasformazione
dell'azienda speciale in s.p.a. costituisce nello stesso tempo privatizzazione
e scelta organizzativa riguardante pubblici servizi locali. Trattandosi di
scelta discrezionale della p.a., con conseguenti posizioni di interesse
legittimo dei soggetti che intendono contrastare tale scelta, sussiste,
pertanto, la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo
sulla relativa controversia. Cons.
St., sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369;
d) i
provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri.
Ad esempio, i provvedimenti di nomina alla presidenza di enti, istituzioni o
aziende di cui alla L. 400/1988 che sono effettuati con decreto del Capo dello
Stato previa delibera del Consiglio dei Ministri;
e) i
provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la
formazione e il funzionamento degli organi;
f) i
provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle
aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i
provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice
della proprietà industriale;
g) i
provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni
sportive. La
giurisprudenza ha precisato che la giustizia sportiva costituisce lo strumento
di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole
sportive, mentre la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie
che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la
violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi. Alla luce di tale
principio sono riservate alla giustizia sportiva le c.d. controversie tecniche,
quelle cioè che riguardano il corretto svolgimento della prestazione sportiva,
ovvero la regolarità della competizione sportiva, mentre rientrano nella
cognizione della giurisdizione amministrativa le questioni concernenti
l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, associazioni
sportive e di singoli tesserati, e i provvedimenti di ammissione ai campionati.
Cons. St., sez.
VI, 17 aprile 2009, n. 2333;
h) le
ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i
consequenziali provvedimenti commissariali;
i) il
rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza,
ai sensi dell’articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le
controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della
pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia
elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la
produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i
gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica
superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto
ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete
nazionale di gasdotti;
m) i provvedimenti della
commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di
protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia.
m-bis) le controversie aventi per
oggetto i provvedimenti dell' Agenzia nazionale di regolamentazione del settore
postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4
giugno 2010, n. 96. R. CHIEPPA e R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, 2011,1007.
Il D.L.vo 195/2011, art. 1, lett.
gg) ha aggiunto le seguenti materie:
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia
nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'articolo 10, comma 11, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70;
m-quater) le azioni individuali e
collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
dall'art. 36 e seg. del D.L.vo 25 luglio 2006, n. 198.
Lo scopo è di
ridurre la durata del processo in determinate materie.
La dottrina ha
criticato questo diritto di precedenza di alcuni pubblici interessi nei
confronti di altri; è evidente che la celerità degli uni allunga la durata del
processo degli altri.
I giudizi
indicati hanno carattere tassativo.
Il rito speciale
si applica anche nel caso in cui, insieme ad un ricorso tipicamente
impugnatorio sia proposta una domanda risarcitoria, relativa alla materie
considerate dalla norma in questione, in quanto la ratio ispiratrice
della riforma tende a semplificare lo svolgimento e la definizione dell'iter
processuale derivante dalla proposizione di domande giudiziali potenzialmente
idonee a determinare la stasi dell'attività amministrativa in settori
particolarmente delicati. Cons.
St., sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5326, in Foro amm. CDS, 2005,
10, 2949.
La norma
processuale riguarda la riduzione a metà dei termini processuali, escluso
quello per la presentazione del ricorso.
Tutti i
termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado,
quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e
dei motivi aggiunti, nonché quelli espressamente disciplinati nel presente
articolo.
Essa risolve la
disputa originata in precedenza dalla disposizione che includeva anche il
termine per ricorrere fra quelli processuali e ne imponeva la riduzione.
L'eccezione posta dal legislatore deve estendersi anche al termine da
rispettare per la proposizione dei motivi aggiunti, poiché anche nel caso dei
motivi aggiunti proposti contro provvedimenti conosciuti o sopravvenuti in
corso di giudizio si tratta dell'instaurazione di un'azione di impugnazione.
T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 10 dicembre 2008, n. 810
La regola del
dimezzamento dei termini processuali si applica al termine per il deposito del
ricorso in primo grado, che ha natura sicuramente processuale. Cons.
St., sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6599.
Il D.L.vo
195/2011, art. 1, lett. hh), afferma che anche per il ricorso incidentale il termine e quello
abbreviato dei trenta giorni, parimenti al ricorso principale. Il termine
decorre dalla notifica del ricorso principale. G. FONDERICO , Il c.p.a. un anno dopo, in Guida Dir. Dossier, 2011,9,12
1.1
Le misure
cautelari.
L’art. 119, comma
3 , D.L.vo cod. proc. amm., prevede la
richiesta delle misure cautelari anche nel
rito abbreviato.
Il collegio,
accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul
punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio
nel merito con sentenza in forma semplificata congiuntamente alla decisione
della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima
notificazione del ricorso,
ex art. 60 , D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, cod. proc. amm.
Il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare,
accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione
dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili
di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con
ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla
scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza,
disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle
eventuali altre prove occorrenti.
In caso di
rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di
appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione
dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre
dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del
tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.
Con
ordinanza, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure
cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II
del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.
L’ordinanza
di primo grado è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione ovvero
entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
1.2
La sentenza.
L’art. 119, comma
6, D.L.vo 2 luglio 2010, n.
104, cod. proc. amm., accelera il termine di
deposito del dispositivo che deve essere pubblicato entro sette giorni dalla
data dell’udienza.
Quando
almeno una delle parti, nell’udienza discussione, dichiara di avere interesse
alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il
dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette
giorni dalla decisione della causa.
La
dichiarazione della parte è attestata nel verbale d’udienza.
La
giurisprudenza ha peraltro affermato che il mancato deposito del dispositivo
della decisione e la violazione del termine dimidiato per il deposito della
decisione stessa non costituiscono motivi di nullità della sentenza, non
rinvenendosi al riguardo alcuna disposizione che disciplini in modo compiuto le
eventuali relative conseguenze. Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 224.
L'emanazione del
dispositivo della decisione entro sette giorni dalla data dell'udienza ha la
funzione di un'anticipata esternazione per sintesi della decisione deliberata e
con la sua pubblicazione si, determinano immediatamente gli effetti legali
tanto demolitori quanto conformativi, nei limiti in cui desumibili da una
decisione ancor priva del suo apparato argomentativo.
La
giurisprudenza afferma che anche in tale ipotesi trova immediata applicazione
la regola dell'eseguibilità coattiva attraverso i poteri inerenti al giudizio
di ottemperanza delle sentenze di primo grado non sospese, senza che alla parte
vittoriosa possa opporsi l'impossibilità di pretendere l'adempimento
conformativo in assenza della motivazione. T.A.R. Lazio, sez. I, 7 dicembre
2004, n. 15047.
1.3
L’appello
per i procedimenti oggetto di rito speciale.
Il termine per
la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo
regionale pronunciata nei riti abbreviati
è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza.
L’art.
119, comma 7, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, cod. proc. amm., dispone che la parte può chiedere al Consiglio di
Stato la sospensione dell’esecutività del dispositivo, proponendo appello entro
trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro novanta
giorni dalla sua pubblicazione.
La mancata
richiesta di sospensione dell’esecutività del dispositivo non preclude la
possibilità di chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza dopo la
pubblicazione dei motivi.
L’appello può
essere proposto con l’espresso fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione
della pronuncia di primo grado nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione
del dispositivo.
La
giurisprudenza ha ritenuto, conseguentemente, irricevibile, per tardività, il
ricorso in appello vertente sulla materia degli appalti di servizi pubblici che
sia proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dalla sentenza di
primo grado, in violazione del disposto normativo. Cons. Stato, sez. V, 17
aprile 2003, n. 2024, in Foro amm. CDS, 2003, 1316.
Il termine per
il deposito del ricorso in appello è di quindici giorni decorrenti dalla
notificazione dell'atto di impugnazione. Cons. St., sez. V, 31 gennaio 2007, n. 389, in Foro
amm. CDS, 2007, 1, 149.
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