venerdì 3 febbraio 2017

Il rito abbreviato innanzi al giudice amministrativo

1           Il rito abbreviato.

 

L’art. 119, comma 1, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104,  cod. proc. amm., stabilisce una speciale procedura per i seguenti giudizi innanzi al giudice amministrativo aventi ad oggetto:
L’art. 119, comma 1, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104,  cod. proc. amm., stabilisce dei  riti cosiddetti abbreviati per determinate materie . A. QUARANTA e V. LOPILATO, Il processo amministrativo, 2011, 980.
La classificazione tassativa è la seguente
a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. I procedimenti di impugnazione oltre alle norme generali sono regolati dagli articoli 120 e segg. D.L.vo 104/2010;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti. La giurisprudenza ha precisato che il riferimento al concetto indeterminato di autorità indipendente, di per sé equivoco in ragione della genericità della nozione e dell'assenza di uno statuto unitario che accomuni le autorità cd. indipendenti, può essere supportato dalla ratio che presiede alla creazione di un rito accelerato, data dalla necessità di assicurare una rapida definizione di controversie coinvolgenti misure amministrative incidenti in modo rilevante sul diritto pubblico dell'economia e, più in generale, su settori di particolare rilevanza socio-economica. Cons. St., sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4521;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali. La giurisprudenza precedente ha precisato che la trasformazione dell'azienda speciale in s.p.a. costituisce nello stesso tempo privatizzazione e scelta organizzativa riguardante pubblici servizi locali. Trattandosi di scelta discrezionale della p.a., con conseguenti posizioni di interesse legittimo dei soggetti che intendono contrastare tale scelta, sussiste, pertanto, la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo sulla relativa controversia. Cons. St., sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri. Ad esempio, i provvedimenti di nomina alla presidenza di enti, istituzioni o aziende di cui alla L. 400/1988 che sono effettuati con decreto del Capo dello Stato previa delibera del Consiglio dei Ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive. La giurisprudenza ha precisato che la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi. Alla luce di tale principio sono riservate alla giustizia sportiva le c.d. controversie tecniche, quelle cioè che riguardano il corretto svolgimento della prestazione sportiva, ovvero la regolarità della competizione sportiva, mentre rientrano nella cognizione della giurisdizione amministrativa le questioni concernenti l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, associazioni sportive e di singoli tesserati, e i provvedimenti di ammissione ai campionati. Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia.
m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell' Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96. R. CHIEPPA e R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, 2011,1007.
Il D.L.vo 195/2011, art. 1, lett. gg) ha aggiunto le seguenti materie:
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'art. 36 e seg. del D.L.vo 25 luglio 2006, n. 198.
Lo scopo è di ridurre la durata del processo in determinate materie.
La dottrina ha criticato questo diritto di precedenza di alcuni pubblici interessi nei confronti di altri; è evidente che la celerità degli uni allunga la durata del processo degli altri.
I giudizi indicati hanno carattere tassativo.
Il rito speciale si applica anche nel caso in cui, insieme ad un ricorso tipicamente impugnatorio sia proposta una domanda risarcitoria, relativa alla materie considerate dalla norma in questione, in quanto la ratio ispiratrice della riforma tende a semplificare lo svolgimento e la definizione dell'iter processuale derivante dalla proposizione di domande giudiziali potenzialmente idonee a determinare la stasi dell'attività amministrativa in settori particolarmente delicati. Cons. St., sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5326, in Foro amm. CDS, 2005, 10, 2949.
La norma processuale riguarda la riduzione a metà dei termini processuali, escluso quello per la presentazione del ricorso.
Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.
Essa risolve la disputa originata in precedenza dalla disposizione che includeva anche il termine per ricorrere fra quelli processuali e ne imponeva la riduzione. L'eccezione posta dal legislatore deve estendersi anche al termine da rispettare per la proposizione dei motivi aggiunti, poiché anche nel caso dei motivi aggiunti proposti contro provvedimenti conosciuti o sopravvenuti in corso di giudizio si tratta dell'instaurazione di un'azione di impugnazione. T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 10 dicembre 2008, n. 810
La regola del dimezzamento dei termini processuali si applica al termine per il deposito del ricorso in primo grado, che ha natura sicuramente processuale. Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6599.
Il D.L.vo 195/2011, art. 1, lett. hh), afferma che anche per  il ricorso incidentale il termine e quello abbreviato dei trenta giorni, parimenti al ricorso principale. Il termine decorre dalla notifica del ricorso principale. G. FONDERICO , Il c.p.a. un anno dopo, in Guida Dir. Dossier, 2011,9,12



1.1          Le misure cautelari.


L’art. 119, comma 3 , D.L.vo cod. proc. amm., prevede la richiesta  delle misure cautelari anche nel rito abbreviato.
Il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata congiuntamente alla decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, ex art. 60 , D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104,  cod. proc. amm.
Il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti.
In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.
Con ordinanza, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.
L’ordinanza di primo grado è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione ovvero entro sessanta giorni dalla pubblicazione.


1.2          La sentenza.


L’art. 119, comma 6, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104,  cod. proc. amm., accelera il termine di deposito del dispositivo che deve essere pubblicato entro sette giorni dalla data dell’udienza.
Quando almeno una delle parti, nell’udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa.
La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d’udienza.
La giurisprudenza ha peraltro affermato che il mancato deposito del dispositivo della decisione e la violazione del termine dimidiato per il deposito della decisione stessa non costituiscono motivi di nullità della sentenza, non rinvenendosi al riguardo alcuna disposizione che disciplini in modo compiuto le eventuali relative conseguenze. Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 224.
L'emanazione del dispositivo della decisione entro sette giorni dalla data dell'udienza ha la funzione di un'anticipata esternazione per sintesi della decisione deliberata e con la sua pubblicazione si, determinano immediatamente gli effetti legali tanto demolitori quanto conformativi, nei limiti in cui desumibili da una decisione ancor priva del suo apparato argomentativo.
La giurisprudenza afferma che anche in tale ipotesi trova immediata applicazione la regola dell'eseguibilità coattiva attraverso i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza delle sentenze di primo grado non sospese, senza che alla parte vittoriosa possa opporsi l'impossibilità di pretendere l'adempimento conformativo in assenza della motivazione. T.A.R. Lazio, sez. I, 7 dicembre 2004, n. 15047.



1.3         L’appello per i procedimenti oggetto di rito speciale.


Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei riti abbreviati  è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
L’art. 119, comma 7, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, cod. proc. amm., dispone che la parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro novanta giorni dalla sua pubblicazione.
La mancata richiesta di sospensione dell’esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.
L’appello può essere proposto con l’espresso fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione della pronuncia di primo grado nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo.
La giurisprudenza ha ritenuto, conseguentemente, irricevibile, per tardività, il ricorso in appello vertente sulla materia degli appalti di servizi pubblici che sia proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dalla sentenza di primo grado, in violazione del disposto normativo. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2003, n. 2024, in Foro amm. CDS, 2003, 1316.
Il termine per il deposito del ricorso in appello è di quindici giorni decorrenti dalla notificazione dell'atto di impugnazione. Cons. St., sez. V, 31 gennaio 2007, n. 389, in Foro amm. CDS, 2007, 1, 149.



Nessun commento:

Posta un commento