"Norme
in materia di discipline bio-naturali". (BURL n. 5, 1º
suppl. ord. del 04 Febbraio 2005 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-01;2
Finalità
e principi.
1. La
presente legge ha lo scopo di valorizzare l’attività degli operatori in
discipline bio-naturali, al fine di garantire
una qualificata offerta
delle prestazioni e dei servizi
che ne derivano.
2. Le
prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline bio-naturali
consistono in attività e pratiche che hanno per
finalità il mantenimento
del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche,
che non hanno carattere
di prestazioni sanitarie, tendono a
stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia
stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono
sorte e si sono sviluppate.
Registro
degli operatori in discipline bionaturali.
1. Per
le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è istituito il registro regionale
degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti
alle diverse discipline, di seguito denominato
registro.
2. Al
registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi
riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico
scientifico di cui all’articolo 4.
3. L’iscrizione
nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio
dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori.
4. L’istituzione
presso la Giunta regionale dei registri di cui al presente e successivo
articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Registro
degli enti di formazione.
1. È istituito,
presso la Giunta regionale, il registro regionale degli enti di formazione in
discipline bio-naturali.
2. L’iscrizione nel registro costituisce condizione per l’accreditamento degli enti di
formazione in discipline bio- naturali,
pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti
organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei
percorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.
Organismi
consultivi.
1. Per
realizzare le finalità di cui all’articolo 1,
la Regione si avvale della consulta regionale degli ordini, collegi e
associazioni professionali istituita con legge regionale 14 aprile 2004, n. 7
(Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali) nonché
di un comitato tecnico scientifico, di seguito denominato comitato, composto da:
a)
un rappresentante per ogni associazione di operatori
in discipline bio-naturali, operante da almeno un anno sul
territorio
regionale;
b) un
rappresentante per ogni ente di formazione per operatori in discipline
bio-naturali, pubblico o privato, che abbia organizzato corsi della durata di
almeno un anno.
2. La composizione
del comitato può essere, di volta in volta, integrata con la presenza di:
a) esperti in
formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria;
b) rappresentanti
dell’ordine dei medici;
c) rappresentanti di
associazioni dei consumatori.
3. Il Comitato
svolge funzioni di supporto tecnico, ed in particolare:
a) propone i
contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;
b) elabora i criteri
di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli
enti di formazione;
c) partecipa alla
definizione dei requisiti per l’iscrizione nei registri di cui agli articoli 2
e 3;
d) valuta le domande
di iscrizione.
4. La
consulta concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche ed
iniziative regionali volte a qualificare gli operatori in discipline
bio-naturali, e in particolare:
a)
propone iniziative tese a valorizzare l’attività
degli operatori anche nell’ambito extra regionale;
b) promuove
iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni
nel rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle associazioni di
settore;
c) formula
proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a salvaguardare la
tutela del rapporto tra operatori in discipline bio-naturali e utenti.
Intese
interregionali.
1. La Regione promuove la conclusione di apposite intese con le altre
Regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle
discipline bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.
Norma
di salvaguardia.
1. Gli operatori che, all’entrata in vigore della presente legge,
abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti
didattici ed agli standard qualitativi definiti ai sensi dell’articolo 4, comma
3, e che abbiano documentato l’esercizio dell’attività, possono richiedere
l’iscrizione nella competente sezione del registro regionale, acquisito il
parere favorevole del comitato.
Forme
di intervento regionale.
1.
La Regione favorisce le forme associative tra gli
operatori in discipline bio-naturali anche attraverso la valorizzazione
degli
aspetti peculiari di
ciascuna disciplina.
2.
La previsione negli statuti o negli
atti costitutivi delle associazioni di operatori in discipline bio-naturali, di
norme che dispongano forme di controllo, regole comportamentali ed azioni disciplinari interne a garanzia
del corretto
svolgimento dell’attività da parte dei propri associati
è considerata requisito per l’accesso preferenziale ai contributi erogati dalla Regione.
Norma
finanziaria.
1. Per
le spese relative al funzionamento del comitato tecnico scientifico di cui
all’articolo 4, comma 1 si provvede con le somme appositamente stanziate al
bilancio di previsione per l’esercizio 2005 e successivi all’UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese
postali, telefoniche e altre spese generali".
2. All’autorizzazione
delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con legge
successiva.
Il presente testo non ha
valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione
Lombardia
Nessun commento:
Posta un commento