Turismo
Veneto. Cessazione attività ricettiva. Ordinanza cautelare
Ordinanza cautelare sul ricorso numero di registro
generale 1045 del 2014, proposto da
Valfina Sas di Milani Olindo & C, rappresentato
e difeso dall'avv. Claudio Codognato, con domicilio eletto presso Claudio
Codognato in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33; contro Comune di Venezia, per
l'annullamento della nota del Funzionario Amministrativo della Direzione
Commercio e Attività Produttive - Settore Commercio - Sportello Impresa 1 -
Attività Ricettive Centro Storico e Isole del Comune di Venezia in data
10.7.2014 e avente ad oggetto comunicazione di avvio dei procedimenti di revoca
degli effetti dei citati nulla osta igienico-sanitari;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che ad un primo esame proprio della fase
cautelare, ed impregiudicata ogni valutazione sull’eccezione preliminare di
inammissibilità, il ricorso non appare assistito del requisito del fumus in
quanto i provvedimenti di revoca dei nulla osta igienico sanitari appaiono
fondati su una pluralità di presupposti, tra i quali, appare dirimente
constatare l’avvenuto accertamento che la situazione delle cinque attività è
sostanzialmente uguale a quella rilevata in data 05/12/2012.
Rilevato, pertanto, che anche a seguito dei lavori
posti in essere successivamente alla notifica del provvedimento di cessazione
dell’attività ricettiva del 05/06/2014 appare sussistere ancora il carattere
unitario della struttura in questione.
Considerato che, pertanto, il provvedimento di
revoca sopra citato costituisce un atto consequenziale in relazione al quale
non appare necessario procedere alla comunicazione di avvio che, in quanto
tale, determinerebbe un inutile aggravio procedimentale.
Ritenuto, pertanto, come sia possibile respingere
l’istanza cautelare e che nel contempo le spese della presente fase possono
essere compensate in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
11/06/2015n. 221.
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