I beni di interesse paesaggistico.
Le
norme in materia di beni di interesse paesaggistico sono dettate dal D.L.vo
42/2004.
Le
disposizioni hanno un contenuto prettamente conservativo dell’esistente
patrimonio delle cosiddette bellezze naturali per evitare che l’urbanizzazione
cancelli definitivamente ambiti del territorio di particolare rilevanza.
E’
necessario, però, un atto di accertamento della natura paesaggistica o
ambientale del bene.
In
carenza di un atto dell’amministrazione che acclari volta per volta la qualità
del bene, esso si trova privo di ogni tipo di tutela che consenta all’autorità
preposta al vincolo un preventivo esame degli interventi edilizi che la
proprietà voglia realizzare.
La
tutela del paesaggio è stata assunta a principio fondamentale dall’art. 9 della
cost.; esso non può essere condizionato da nessun altro valore.
La
dottrina rileva che la mancanza di specificazione rafforza l’idea stesa della
tutela del paesaggio nella sua integrità e globalità. R. TAMIOZZO, La
legislazione dei beni culturali ed ambientali, 2000, 112.
L’art.
134, D.L.vo. 22 gennaio 2004, n. 42, identifica i beni di interesse
paesaggistico nei seguenti:
a)
gli immobili di interesse naturale; le ville ed i giardini, i complessi di
immobili, le bellezze panoramiche;
b)
le aree tutelate per legge per le loro caratteristiche oggettive, vedi numero
seg.;
c)
gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.
Dalla
elencazione proposta si evidenzia che si possono distinguere due differenti
categorie di beni.
La
prima comprende i beni il cui riconoscimento è automatico.
Non
vi sono difficoltà a classificare nella categoria, ad esempio, i fiumi, le cui
caratteristiche sono evidenti.
La
seconda categoria comprende beni il cui riconoscimento presuppone un atto
ricognitivo della pubblica amministrazione.
In
tal caso, come, ad esempio, nell’ipotesi di beni di interesse archeologico, il
vincolo può essere posto solo ove sussista un idoneo atto di ricognizione da
parte degli organi competenti, che attesti il presupposto stesso per
l’apposizione del vincolo. T.A.R. Toscana, sez. III, 6 marzo 1996, n. 185, in TAR,
1996, I, 1981.
6.
I beni tutelati per legge.
L’art.
142, D.L.vo 42/2004, che riconferma la precedente disposizione del D.L.vo 490/1999,
impone il vincolo paesaggistico rendendo obbligatoria la verifica
paesaggistica, tramite specifica preventiva autorizzazione, delle opere che si
intendono realizzare in aree di per sé stesse considerate di interesse
paesaggistico.
Dette
arre riguardano tra l’altro i territori costieri; i territori contermini a
laghi; i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua e le relative sponde; le montagne.
La
giurisprudenza antecedente all’entrata in vigore del cod. beni cult. ha
precisato che il contenuto di tale disposizione non pone, nel caso di specie,
un impedimento assoluto all'edificabilità dell'area o alla realizzazione su di
essa di interventi per la realizzazione di opere.
Il
vincolo paesaggistico non impone l'assoluta immodificabilità delle aree,
essendo necessario, per eseguire i lavori, il solo espletamento della
preventiva procedura autorizzatoria da parte dell'Autorità competente. T.A.R.
Sardegna Cagliari, 23 dicembre 2002, n. 1932.
E’
fatta espressa esclusione delle aree che - alla data del 6 settembre 1985,
ossia alla data di approvazione della legge Galasso - erano delimitate negli
strumenti urbanistici come zone A e B.
In ogni caso
tali vincoli si applicano fino all’approvazione dei piani paesistici che
disciplinano l’uso dell’intero territorio regionale; essi devono dettare
specifiche norme di tutela anche per le zone e le aree vincolate per legge. D.
D’Alessio, Obbligatoria la pianificazione paesistica locale, in
Guida Dir. Dossier, 2004, n. 4, 130.
7. La proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico. Le commissioni provinciali.
La dichiarazione
di notevole interesse pubblico delle aree ed immobili di interesse
paesaggistico è di competenza della regione. D’Alessio D.
2004
Obbligatoria la pianificazione paesistica locale, in Guida Dir. Dossier,
n. 4, 130.
Il
procedimento si sviluppa sulla base di una proposta formulata dal direttore
della regione o degli altri enti pubblici interessati che devono comunicare la
necessità di acquisire le informazioni necessarie alla Commissione, istituita
in ogni provincia.
Della
commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente
per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni
archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non
superiore a sei, sono nominati dalla regione scegliendo tra soggetti con
particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del
paesaggio, ex art. 137, D.L.vo. 22 gennaio 2004, n. 42.
La
commissione acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze
e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole
interesse pubblico degli immobili e delle aree e propone la dichiarazione di
notevole interesse pubblico.
La
proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali,
naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree. T.A.R.
Piemonte, sez. I, 21 dicembre, 2002, n. 2102.
La
giurisprudenza ha dichiarato unanimemente illegittimo il provvedimento
che
sia privo di motivazione o che ne rechi una insufficiente o che abbia disatteso
il parere della locale sovrintendenza, che aveva concluso per l'assenza di
pregio dell'immobile. Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2001, n. 5235, in Riv.
Giur. Ed., 2001, I, 1213.
La proposta
deve essere pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio dei comuni
interessati e depositata presso i loro uffici; la notizia, inoltre, deve essere
diffusa sulla stampa, ex art. 138, D.L.vo. 22 gennaio 2004, n. 42.
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