mercoledì 8 febbraio 2017

I beni di interesse paesaggistico

I beni di interesse paesaggistico.

Le norme in materia di beni di interesse paesaggistico sono dettate dal D.L.vo 42/2004.
Le disposizioni hanno un contenuto prettamente conservativo dell’esistente patrimonio delle cosiddette bellezze naturali per evitare che l’urbanizzazione cancelli definitivamente ambiti del territorio di particolare rilevanza.
E’ necessario, però, un atto di accertamento della natura paesaggistica o ambientale del bene.
In carenza di un atto dell’amministrazione che acclari volta per volta la qualità del bene, esso si trova privo di ogni tipo di tutela che consenta all’autorità preposta al vincolo un preventivo esame degli interventi edilizi che la proprietà voglia realizzare.
La tutela del paesaggio è stata assunta a principio fondamentale dall’art. 9 della cost.; esso non può essere condizionato da nessun altro valore.
La dottrina rileva che la mancanza di specificazione rafforza l’idea stesa della tutela del paesaggio nella sua integrità e globalità. R. TAMIOZZO, La legislazione dei beni culturali ed ambientali, 2000, 112.
L’art. 134, D.L.vo. 22 gennaio 2004, n. 42, identifica i beni di interesse paesaggistico nei seguenti:
a) gli immobili di interesse naturale; le ville ed i giardini, i complessi di immobili, le bellezze panoramiche;
b) le aree tutelate per legge per le loro caratteristiche oggettive, vedi numero seg.;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.
Dalla elencazione proposta si evidenzia che si possono distinguere due differenti categorie di beni.
La prima comprende i beni il cui riconoscimento è automatico.
Non vi sono difficoltà a classificare nella categoria, ad esempio, i fiumi, le cui caratteristiche sono evidenti.
La seconda categoria comprende beni il cui riconoscimento presuppone un atto ricognitivo della pubblica amministrazione.
In tal caso, come, ad esempio, nell’ipotesi di beni di interesse archeologico, il vincolo può essere posto solo ove sussista un idoneo atto di ricognizione da parte degli organi competenti, che attesti il presupposto stesso per l’apposizione del vincolo. T.A.R. Toscana, sez. III, 6 marzo 1996, n. 185, in TAR, 1996, I, 1981.

6. I beni tutelati per legge.

L’art. 142, D.L.vo 42/2004, che riconferma la precedente disposizione del D.L.vo 490/1999, impone il vincolo paesaggistico rendendo obbligatoria la verifica paesaggistica, tramite specifica preventiva autorizzazione, delle opere che si intendono realizzare in aree di per sé stesse considerate di interesse paesaggistico.
Dette arre riguardano tra l’altro i territori costieri; i territori contermini a laghi; i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua e le relative sponde; le montagne.
La giurisprudenza antecedente all’entrata in vigore del cod. beni cult. ha precisato che il contenuto di tale disposizione non pone, nel caso di specie, un impedimento assoluto all'edificabilità dell'area o alla realizzazione su di essa di interventi per la realizzazione di opere.
Il vincolo paesaggistico non impone l'assoluta immodificabilità delle aree, essendo necessario, per eseguire i lavori, il solo espletamento della preventiva procedura autorizzatoria da parte dell'Autorità competente. T.A.R. Sardegna Cagliari, 23 dicembre 2002, n. 1932.
E’ fatta espressa esclusione delle aree che - alla data del 6 settembre 1985, ossia alla data di approvazione della legge Galasso - erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B.

In ogni caso tali vincoli si applicano fino all’approvazione dei piani paesistici che disciplinano l’uso dell’intero territorio regionale; essi devono dettare specifiche norme di tutela anche per le zone e le aree vincolate per legge. D. D’Alessio, Obbligatoria la pianificazione paesistica locale, in Guida Dir. Dossier, 2004, n. 4, 130.


7. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Le commissioni provinciali.

La dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree ed immobili di interesse paesaggistico è di competenza della regione. D’Alessio D.

2004 Obbligatoria la pianificazione paesistica locale, in Guida Dir. Dossier, n. 4, 130.
Il procedimento si sviluppa sulla base di una proposta formulata dal direttore della regione o degli altri enti pubblici interessati che devono comunicare la necessità di acquisire le informazioni necessarie alla Commissione, istituita in ogni provincia.
Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione scegliendo tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, ex art. 137, D.L.vo. 22 gennaio 2004, n. 42.
La commissione acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico.
La proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree. T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 dicembre, 2002, n. 2102.
La giurisprudenza ha dichiarato unanimemente illegittimo il provvedimento
che sia privo di motivazione o che ne rechi una insufficiente o che abbia disatteso il parere della locale sovrintendenza, che aveva concluso per l'assenza di pregio dell'immobile. Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2001, n. 5235, in Riv. Giur. Ed., 2001, I, 1213.
La proposta deve essere pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio dei comuni interessati e depositata presso i loro uffici; la notizia, inoltre, deve essere diffusa sulla stampa, ex art. 138, D.L.vo. 22 gennaio 2004, n. 42.










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