La tutela amministrativa e giurisdizionale.
L’art.
16, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina il procedimento amministrativo di
tutela avverso il procedimento di vincolo.
Avverso
la dichiarazione che afferma l’interesse culturale è ammesso ricorso al
Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
La
proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del
provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle
disposizioni di tutela del bene.
Il
Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il
termine di novanta giorni a partire dalla presentazione dello stesso.
Contro
il silenzio del ministero è ammesso ricorso, ex art. 21 bis, L. 1034/1971.
La
giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del codice dei beni culturali
ha affermato l’obbligatorietà della comunicazione dell’avvio del procedimento.
La
comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse
particolarmente importante di cose che presentano interesse storico-artistico
comporta, infatti, l'applicazione, in via cautelare, fra l’altro, delle
disposizioni relative all’obbligo di conservazione del bene, il divieto di
rimozione senza l'autorizzazione ministeriale, la sottoposizione dei progetti
relativi al bene alla approvazione della competente Soprintendenza.
L'avviso
di avvio del procedimento costituisce atto idoneo a ledere direttamente e
immediatamente l'interesse del destinatario. T.A.R. Veneto, sez. I, 15 gennaio
2003, n. 410, in Foro amm. TAR, 2003, 25.
L’art.
22, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina il procedimento amministrativo di
tutela avverso il procedimento di rilascio di autorizzazione. L'autorizzazione
relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata
entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte
della Soprintendenza.
Qualora
la Soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il
termine è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
Decorso
inutilmente il termine entro il quale l’amministrazione deve rilasciare
l’autorizzazione il richiedente può diffidare la stessa a provvedere.
La
richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non
provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.
Il
diniego dell’autorizzazione è impugnabile, invece, presso la giustizia
amministrativa.
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