mercoledì 8 febbraio 2017

La tutela nel procedimento di vincolo dei beni artistici.

La tutela amministrativa e giurisdizionale.

L’art. 16, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina il procedimento amministrativo di tutela avverso il procedimento di vincolo.
Avverso la dichiarazione che afferma l’interesse culturale è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni di tutela del bene.
Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni a partire dalla presentazione dello stesso.
Contro il silenzio del ministero è ammesso ricorso, ex art. 21 bis, L. 1034/1971.
La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del codice dei beni culturali ha affermato l’obbligatorietà della comunicazione dell’avvio del procedimento.
La comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse particolarmente importante di cose che presentano interesse storico-artistico comporta, infatti, l'applicazione, in via cautelare, fra l’altro, delle disposizioni relative all’obbligo di conservazione del bene, il divieto di rimozione senza l'autorizzazione ministeriale, la sottoposizione dei progetti relativi al bene alla approvazione della competente Soprintendenza.
L'avviso di avvio del procedimento costituisce atto idoneo a ledere direttamente e immediatamente l'interesse del destinatario. T.A.R. Veneto, sez. I, 15 gennaio 2003, n. 410, in Foro amm. TAR, 2003, 25.
L’art. 22, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina il procedimento amministrativo di tutela avverso il procedimento di rilascio di autorizzazione. L'autorizzazione relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza.
Qualora la Soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
Decorso inutilmente il termine entro il quale l’amministrazione deve rilasciare l’autorizzazione il richiedente può diffidare la stessa a provvedere.
La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.
Il diniego dell’autorizzazione è impugnabile, invece, presso la giustizia amministrativa.





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