1 Il legittimato all’accesso al procedimento.
Il soggetto interessato e dunque legittimato a proporre un'istanza di accesso a documenti amministrativi è colui che vanta un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, onde poi procedere nella sede ritenuta più opportuna per
la sua effettiva tutela. Tale legittimazione non può riguardare
situazioni in relazione alle quali il soggetto istante non ha la possibilità di
svolgere alcuna funzione neppure di natura partecipativa (Cons. St., sez. V, 26 .2.
2010, n. 1150).
La dizione
portata dalla l. 15/2005 definisce espressamente i soggetti interessati.
Essi sono tutti
i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso, ex art. 22, l. 241/1990, mod. art. 15, l. 15/2005).
La
legittimazione riguarda sicuramente una categoria di soggetti di entità
superiore a coloro cui l’amministrazione ha l’obbligo di comunicare l’avvio del
procedimento, ma sicuramente non comprende la generalità dei cittadini.
Il richiedente
deve avere un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
La necessità di
possedere dei requisiti soggettivi per fare la richiesta induce a ritenere che
tale azione non possa considerarsi esperibile dal quisque de populo.
La
giurisprudenza ha precisato che l'art. 10, d.lgs. n. 267/00, nel sancire il
generale principio della pubblicità di tutti gli atti delle amministrazioni
locali, non deroga affatto ai principi stabiliti dall'art. 25 della l. 241/90
per quanto attiene ai presupposti per l'esercizio del diritto di accesso; ne
consegue che anche l'ostensione dei suddetti atti può essere domandata solo da
chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (Cons. St., sez. V, 29.11.2004, n. 7773, in Dir. Giust.,
2005, f. 3, 100).
La
dottrina classifica tre categorie di portatori di interessi nell’ambito del
procedimento.
Essi
sono : gli enti e organismi pubblici, i centri organizzativi esponenziali di
interessi collettivi e i soggetti privati. Abbiamo così tre diverse categorie di interessi:
gli interessi pubblici, gli interessi
collettivi e gli interessi privati (Cerulli Irelli V., Corso di diritto
amministrativo 1997, 457).
La
giurisprudenza riconosce l’accesso a gruppi o ad associazioni, purché queste
possano documentare il loro interesse. L'azionabilità del diritto di accesso
presuppone la sussistenza di un interesse personale e differenziato alla
visione degli atti di cui si tratta in capo al soggetto richiedente, e ciò
anche ove questi sia un ente esponenziale di interessi collettivi registrato ai
sensi della l. 281 del 1998, onde tale diritto neppure a vantaggio di quest'ultimo
tipo di associazioni può essere trasformato in uno strumento di ispezione
popolare, ma deve sempre soddisfare i canoni di cui alla l. 241 del 1990
(T.A.R. Lazio, sez. I, 4.9.2004, n. 8440).
2 Il preavviso rigetto.
Il diniego
di accesso ai documenti non deve essere preceduto dal preavviso di rigetto.
A
questa conclusione il T.A.R. è pervenuto sul rilievo che l'elenco dei
procedimenti riportato nell'art. 10 bis,
l. 7 .8.1990, n. 241 al quale non è applicabile tale disposizione non ha
carattere di tassatività.
Il
g.a. ha aggiunto, con riferimento al dato sistematico, che il procedimento di
accesso realizza un interesse meramente partecipativo, strumentale alla
soddisfazione di un interesse primario, che non si concilia con la previsione
di una ulteriore fase subprocedimentale. ( T.A.R. Lazio
Roma, sez. II, 7.1.2008, n. 71, in Giur. Merito,
2008, 3 863).
Alle
stesse conclusioni è pervenuta altra giurisprudenza secondo la quale l'art. 10 bis trova applicazione nei procedimenti
e in relazione ai provvedimenti che attengono direttamente alla realizzazione
dell'interesse sostanziale cui il privato aspira.
I
riferimenti letterali ai "procedimenti ad istanza di parte" e alla
"adozione di un provvedimento negativo" confermano tale impostazione.
(T.A.R: Lazio, sez. I, 13.12.2005, n. 13562, in Foro amm. T.A.R., 2005, 3948).
Poiché anche con l'accesso si realizza un
interesse meramente partecipativo che è solo strumentale alla soddisfazione
dell'interesse primario, cui l'istante concretamente mira, l'applicazione della
norma arriverebbe a configurare un subprocedimento nella fase, a sua volta
subprocedimentale, dell'accesso che, necessariamente, si inserisce nel
procedimento principale relativo all'interesse sostanziale.
Si
verrebbe così a creare una abnorme procedimentalizzazione dell'azione
amministrativa in contrasto con i principi di economicità e di efficacia cui
deve tendere l'attività amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 1,
l. n. 241 del 1990.
Non
può non essere ricercato, sotto tale ultimo profilo, un bilanciamento
ragionevole tra le esigenze di pubblicità e trasparenza, a tutela del diritto
di partecipazione, configurato dagli obblighi di comunicazione introdotti dalla
legge sul procedimento, e quelle di economicità e celerità, a tutela del buon
andamento dell'azione amministrativa, ex art.
97 cost.
Il g.a.
evidenzia ancora la natura speciale del procedimento di accesso, sostenuta
anche dalla specificità del procedimento giurisdizionale al quale, pertanto,
non possono essere automaticamente traslate le norme dettate per il
procedimento amministrativo in generale.
Contraria
a questa conclusione altra giurisprudenza
ha ritenuto la predetta disposizione applicabile anche all'istanza di
accesso, pur essendo il relativo procedimento caratterizzato da scansioni
temporali ridotte. (T.A:R: Sardegna, sez. II, 16 febbraio 2006, n. 232).
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