1 L’esclusione dal diritto di accesso.
Il diritto
d’accesso è escluso quando vi sia la necessità di tutelare un segreto.
La riforma
portata dalla l. 15/2005 riscrive la norma adeguandola ai risultati della
giurisprudenza.
Il diritto di
accesso è escluso:
a) per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della l. 24.10.1977, n. 801, e
nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla
legge, dal regolamento governativo e dalle pubbliche amministrazioni;
b) nei
procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li
regolano;
c) nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per
i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei
procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi.
Le singole
pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati
o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso, ex art. 24, l. 7.8.1990, n. 241, mod.
art. 16, l. 15/2005.
La
dottrina rileva le innovazioni apportate. Una novità nella formulazione della
norma va segnalata con specifico riguardo ai procedimenti tributari. Il testo
previgente si riferiva, infatti, all’accesso agli atti preparatori, laddove la nuova
formulazione esclude l’accesso, con formula più generale, nei procedimenti
tributari e dunque non nella sola loro fase preparatoria (Mezzocampo S., Il
diritto di accesso. Entrata in vigore solo dopo il regolamento, in Guida
Dir., n. 10, 2005, 88).
La norma esclude
l’accesso che tende ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa,
ex art. 24, l. 7.8.1990, n. 241, mod.
art. 16, l. 15/2005..
La
giurisprudenza ha precisato che l'istanza di accesso agli atti amministrativi deve
contenere, oltre all'enunciazione delle motivazioni poste a base della
richiesta, anche l'indicazione degli elementi diretti a circoscrivere l'oggetto
dell'accesso, al fine di evitare che
l'esercizio di tale diritto si traduca in una forma di controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione. Nel caso in
cui la genericità dell'istanza presentata non consenta l'esatta individuazione
degli atti ai quali si chiede l'accesso, nessun obbligo può configurarsi in capo alla stessa
Amministrazione di pronunciarsi sulla relativa richiesta e, conseguentemente,
nessun silenzio-diniego può ritenersi formato. (T.A.R. Campania Napoli, sez.
V, 8 .2.2010, n. 715).
Il Governo piò
prevedere ulteriori ipotesi di esclusione del diritto di accesso con riguardo a
categorie, individuate in via preventiva dalla stessa legge, ed in particolare
per documenti relativi alla sicurezza, alla politica monetaria, all’ordine
pubblico, alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche e alla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro, ex art. 24, 6° co., l. 7.8.1990, n. 241, mod. art. 16, l.
15/2005.
L'esercizio del
diritto di accesso non costituisce neppure un'ispezione popolare
sull'efficienza dei servizi pubblici. E’ stato precisato che il diritto dell' organizzazione sindacale ad esercitare il
diritto di accesso per la cognizione di documenti
che possano coinvolgere le prerogative del sindacato non può tradursi in
iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell'intera attività dell'amministrazione datrice di
lavoro. (Cons. St. , sez. VI, 11 .1.
2010, n. 24).
La
giurisprudenza ha attribuito alla piena discrezionalità delle singole
amministrazioni la facoltà di individuare gli atti che possono pregiudicare
l’attività amministrativa, nell’ambito delle categorie fissate o dal
legislatore o dai regolamenti.
L'articolata
disciplina degli atti sottratti all'accesso disposta dai regolamenti adottati
dalle singole amministrazioni si risolve nella formulazione di un giudizio di
pericolosità, in via generale ed astratta, fondato sulla presunzione
dell'idoneità dell'ostensione degli atti ascrivibili alle tipologie dei
documenti amministrativi contemplate dalle previsioni regolamentari a
pregiudicare le categorie di interessi generali classificati dalla normativa
primaria come preminenti rispetto al confliggente interesse privato
all'accesso. Ne consegue che, a fronte della richiesta di conoscenza di
documenti riconducibili ad una delle categorie di atti sottratti all'accesso,
resta preclusa all'amministrazione e, in sede giurisdizionale, al giudice
qualsivoglia valutazione discrezionale della pericolosità in concreto
dell'ostensione di quegli atti essendo essa già stata definita in astratto, con
forza normativa. (Cons. St.,
sez. IV, 23.3.2004, n. 1475, in Foro Amm.
Cons. St, 2004, 784).
Il sindacato del
giudice amministrativo non può censurare il merito dei provvedimenti
restrittivi del diritto di accesso, fatte salve le ipotesi di eccesso di
potere. L'individuazione da parte delle singole amministrazioni degli atti
sottratti all'accesso costituisce espressione di una valutazione ampiamente
discrezionale basata su di un giudizio di prognosi ex ante sulla loro
idoneità, in base all'id quod plerumque accidit, a recare pregiudizio
agli interessi pubblici indicati nella norma primaria, che sfugge al sindacato
di legittimità fatta salva la sua eventuale arbitrarietà, irragionevolezza,
illogicità. (Cons. St., sez. IV, 2.3.2004, n. 956).
1.1
Il
diritto di accesso e le esigenze di
riservatezza.
Per la giurisprudenza il diritto di accesso
ai documenti amministrativi riconosciuto dagli artt. 22 e ss., l. 7 agosto 1990
n. 241 prevale su eventuali esigenze di riservatezza dei terzi .
Esso costituisce
principio generale dell'attività amministrativa in ragione delle sue rilevanti
finalità di interesse pubblico, tanto da essere ricondotto tra i livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che, in
base all'art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione spetta alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato garantire uniformemente su tutto il
territorio nazionale.
Quindi, sempre in
linea di principio, il diritto di accesso ai documenti amministrativi
riconosciuto dagli artt. 22 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241 prevale su eventuali
esigenze di riservatezza dei terzi ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per
la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente. In tal senso, il
diritto ad accedere ai documenti sussiste anche in relazione a dati
particolarmente sensibili, allorché preordinato alla tutela giudiziale di
interessi di pari dignità costituzionalmente tutelati.
Nel caso di specie
i ricorrenti hanno chiesto di poter prendere visione ed estrarre copia dei
documenti amministrativi relativi ai procedimenti disciplinari e di
responsabilità attivati nei confronti del dirigente e del personale della p.a.
Il diniego opposto
alla loro richiesta è stato ritenuto illegittimo e il ricorso fondato.
Va anzitutto
precisato che i ricorrenti hanno, nella sostanza, avviato il procedimento
amministrativo; essi stessi hanno richiesto l'attivazione di verifiche
ispettive ed un eventuale procedimento disciplinare a carico del personale che,
a loro dire, avrebbe contribuito alla situazione di disagio nei loro confronti.
L'interesse
all'accesso è stato evidenziato nella domanda nella quale i ricorrenti hanno
manifestato l'intenzione di tutelare in sede giurisdizionale le loro ragioni.
(T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 10 .6. 2010, n. 1435 )
È pacifico
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la qualità di autore di un esposto
al quale abbia fatto seguito un procedimento disciplinare a carico di terzi è
circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore del
medesimo la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante ai sensi
dell'art. 22, l. 241 del 1990 che lo legittima a richiedere l'accesso agli atti
del procedimento disciplinare che da esso ha tratto origine (T.A.R. Lombardia
Milano, sez. III, 19 .5. 2009 , n. 3783).
Il diritto di
accesso non costituisce solo un istituto volto alla difesa in giudizio di una
posizione individuale, ma esso, quale principio generale dell'attività
amministrativa, deve intendersi quale interesse ad un bene della vita distinto
rispetto alla situazione legittimante all'impugnazione.
L'unico limite che
si può porre è il vaglio della sussistenza dell'interesse meritevole di
protezione che, deve essere limitato alla inerenza alla sfera giuridica del
soggetto richiedente, alla tangibilità ed alla serietà, requisiti che nel caso
di specie sussistono senza dubbio.
La conoscenza dell'esito
di un procedimento disciplinare o della motivazione circa la mancata adozione
di misure disciplinari è sicuramente di interesse per il ricorrente.
Nessun commento:
Posta un commento