1
Il
silenzio rigetto o diniego.
Il meccanismo
del silenzio rigetto o diniego è espressamente disciplinato dalla legislazione
speciale che assegna all’amministrazione un termine per esaminare l’istanza
prodotta dal richiedente e per provvedere.
Il silenzio
rigetto equivale a diniego per cui, decorso il tempo assegnato dalla norma
speciale alla pubblica amministrazione, l'interessato può direttamente ricorrere
alla giustizia amministrativa .
Il procedimento
che disegna il silenzio rigetto è quindi tipico e può ravvisarsi in presenza di
una fattispecie espressamente disciplinata dal legislatore.
Altra dottrina
ritiene che possa ravvisarsi un silenzio rigetto in presenza di alcuni
presupposti che peraltro restano sempre caratterizzati dall’obbligo giuridico a
provvedere.
I
presupposti perché l’omissione della p.a. sull’istanza del privato assuma
rilievo di silenzio rifiuto sono, quindi, individuati: a) in un obbligo
giuridico a provvedere; b) nell’interesse del privato; c) nell’esistenza di una
facoltà discrezionale dell’amministrazione (Sempreviva M.T., Il procedimento
amministrativo, in Caringella F. (a cura di) Corso di diritto
amministrativo, 2004, 1300).
2
Il
procedimento di rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Pari
natura di diniego è attribuita al silenzio tenuto dall'amministrazione
sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria, disciplinata dall'art. 36,
d.p.r. 380/2001, anche se, in tal caso, il valore di diniego del silenzio è
espresso chiaramente dal legislatore.
Il
silenzio dell'Amministrazione, a fronte di un'istanza di sanatoria, costituisce
un'ipotesi di silenzio - significativo, al quale vengono collegati gli effetti
di un provvedimento di rigetto dell'istanza, così determinandosi una situazione
del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento
espresso; ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, è già di per sè
privo di motivazione - tant'è che l'art. 13 della l. n. 47 del 1985 attribuisce
al silenzio serbato dalla p.a. il valore di diniego vero e proprio - ed è
impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il contenuto reiettivo
dell'atto.
Questo
articolo pone le condizioni per il conseguimento del permesso di costruire in
sanatoria, ossia la valutazione della conformità dell'opera abusiva agli
strumenti urbanistici, e fissa il termine di sessanta giorni entro il quale il
sindaco si deve pronunciare (Centofanti N., Diritto a costruire.
Programmazione urbanistica. Espropriazione, 2010, 1160).
Decorsa
inutilmente tale scadenza la richiesta si intende respinta.
Ai sensi dell'art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47, il silenzio formatosi
sull'istanza di condono oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione
della relativa istanza ha valore di rigetto implicito, con efficacia simile a
quella che si avrebbe con il provvedimento espresso di diniego, con la
conseguenza che ad esso non è applicabile lo speciale rito del silenzio previsto dall'art.
21 bis, l. 6 .12.1971, n. 1034 che è
esperibile, alternativamente al rito ordinario, solo per i casi di silenzio inadempimento o
rifiuto, e non anche per il silenzio rigetto. (Cons. St., sez. IV, 26.3.2010, n.
1763).
Tale
indirizzo appare più in linea con la lettera della legge (che costituisce un
caso di esplicita tipizzazione legale del silenzio come atto tacito di diniego)
e con la ratio ispiratrice della stessa, consistente nella pronta difesa
del corretto assetto del territorio con la rimozione, senza indebite dilazioni,
degli abusi edilizi.
La
norma trasferisce l'onere di tempestiva attivazione (mediante domanda di
accertamento di conformità e successiva impugnazione del diniego tacito
eventualmente formatosi sulla domanda) sul privato che, violando la legge, ha
omesso di chiedere preventivamente il permesso di costruire ed ha in via di
fatto realizzato la sua pretesa edificatoria sottraendosi al previo controllo
di conformità alla pianificazione urbanistica.
3
Il procedimento
di rilascio dell'autorizzazione per interventi su beni ambientali.
Il
cod. beni cult. sottopone gli interventi di modifica o di alterazione dei beni
ambientali, oggetto di tutela, ad autorizzazione ambientale di competenza della
regione o dell’autorità da essa delegata (Logozzo D., La nuova disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica, 2010,
909).
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge
hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli
interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta
documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano
ottenuta l'autorizzazione, ex art. 146, 1° co., d.lgs.
22.1.2004, n. 42, mod. art. 2, d. lgs. 63/2008. (Caracciolo La Grotteria A.,
Aspetti della tutela paesaggistica , in Foro amm. TAR , 2009, 7-8, 2319).
La documentazione a corredo del progetto -
preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico
tutelato ed intervento progettato- è stata individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12.12.2005
con criteri di uniformità per tutte le regioni
Vi è
un primo controllo che verifica la rispondenza del progetto presentato alla
disciplina urbanistica comunale.
Solo nel caso di esito positivo della verifica di
conformità urbanistica ed edilizia , l'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche
prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di
pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ex art 4, 3° co.,d.p.r.9 .7.2010, n.
139.
Il soprintendente rende il parere di cui all’art 4, 5° co.,d.p.r.9 .7.2010, n.
139, limitatamente alla compatibilità
paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla
specifica disciplina di cui all'art. 140, 2° co. ,
d. lgs. 22.1.2004, n. 42, entro il termine di quarantacinque giorni
dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica
agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis,
l. 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, ex art.
146, 8° co., d.lgs. 22.1.2004, n. 42, mod. art. 2, d. lgs. 63/2008.
4
Il
silenzio del soprintendente e dell’amministrazione.
Il
procedimento disciplina separatamente gli effetti del silenzio del
soprintendente e quello dell’amministrazione
competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il
soprintendente deve rendere il
prescritto parere entro il termine di quarantacinque giorni.
Nel
caso di silenzio l'amministrazione
competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente
partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il
termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni
dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione
competente provvede sulla domanda di autorizzazione, ex art.
146, 1° co., d.lgs. 22.1.2004, n. 42, mod. art. 2, d. lgs. 63/2008. 10.
In
tal caso il parere in materia paesaggistica può essere superato se la
conferenza di servizio non rispetta i termini perentori.
Neppure l’amministrazione può essere inadempiente senza che si attivino procedimenti
sostitutivi al suo silenzio (Logozzo D., La nuova disciplina op.cit., 2010, 9111).
Decorso
inutilmente il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del
soprintendente senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può
richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede,
anche mediante un commissario ad acta,
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non
abbia delegato gli enti indicati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,
e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è
presentata al soprintendente.
L'autorizzazione
paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è
trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso
del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero
agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente
parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. (Gentile A., L’autorizzazione paesaggistica nel
d.lgs. n. 42/2004, in Nuova Rass.,
2005, 737).
L'autorizzazione
paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale
o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni
portatrici di interessi diffusi, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o
privato che ne abbia interesse.
Le
sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere
appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo
grado.
L’art.
149, d.lgs. 22.2.2004, n. 42, riconferma che il nulla osta non è necessario per
gli interventi - da esso tassativamente previsti - di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo.
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