1
Il
silenzio inadempimento in materia di diritti.
In presenza di
un obbligo dell'amministrazione che nasca da posizioni giuridiche del privato
aventi la consistenza di diritto soggettivo non è necessario, a fronte
dell’inadempimento dell'amministrazione, il ricorso alla procedura del silenzio
rifiuto.
Gli esempi che
trovano puntuale conferma nelle decisioni della giustizia amministrativa sono
oramai tali da fare considerare questo orientamento consolidato.
La
contestazione del silenzio-inadempimento
non è, infatti, compatibile con le controversie che solo apparentemente abbiano
per oggetto una situazione di inerzia, come i casi dei giudizi incentrati
sull'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo e/o di pretese
patrimoniali, e ciò in quanto in tali ipotesi non occorre l'attivazione della
procedura del silenzio
inadempimento e le relative azioni sono esperibili dinanzi al Giudice
competente entro il termine di prescrizione. (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III,
18.12.2009, n. 3184).
La giurisprudenza
ha ritenuto che la procedura non sia applicabile nelle ipotesi in cui in capo
al ricorrente è rinvenibile un diritto soggettivo, come nel caso in cui il
petitum sia riferito all'accertamento del diritto ai benefici previsti dalla l.
n. 229 del 2005, la cui tutela giurisdizionale si esplica in sede esclusiva
attraverso una pronuncia di accertamento. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III,
29.9. 2009, n. 9384).
Non è necessario
diffidare preventivamente l’amministrazione nel caso di silenzio su di una
istanza di rimborso di oneri di urbanizzazione corrisposti dal richiedente, la
cui riscossione sia ritenuta illegittima. L’azione giudiziaria ha, infatti, per
oggetto l’accertamento di un credito nei confronti dell’amministrazione.
La
giurisprudenza ha accertato che il giudizio proposto per l'accertamento di
quanto dovuto a titolo di contributi urbanistici, appartenente alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 16, l.
28.1.1977, n. 10, ha per oggetto l'accertamento del proprio credito civilistico
nei confronti del Comune debitore, con la conseguenza che non è necessaria, a
fronte del silenzio dell'amministrazione, l'attivazione della procedura del
silenzio rifiuto (T.A.R. Calabria, sez.
Catanzaro, 24.7.1997, n. 526, in T.A.R., 1997, I, 3794).
Del pari, la
procedura del silenzio inadempimento non è richiesta qualora il ricorrente
tenda ad acclarare obblighi derivanti dall’esecuzione di contratti o di
convenzioni stipulate dall’amministrazione, che configurano posizioni di
diritti soggettivi. In tema di accertamento di pretese creditorie - e, quindi,
di diritti soggettivi perfetti - è del tutto superflua, ai fini dell'ingresso
giudiziale della proposta domanda, l'attivazione della procedura mirata
all'impugnativa del silenzio-rifiuto sulla diffida stragiudiziale ad adempiere
rivolta dal ricorrente all'amministrazione; ed infatti, l'azionabilità delle
pretese patrimoniali prescinde dall'impugnativa di provvedimenti formali
dell'amministrazione e non richiede, pertanto, la necessaria intermediazione di
un provvedimento amministrativo da aggredire con il mezzo giurisdizionale
(T.A.R. Calabria, sez. Catanzaro, 14.2.1997, n. 142, in Foro Amm., 1997,
2871).
In dette ipotesi
risulta improcedibile lo stesso ricorso per acclarare il silenzio
dell’amministrazione.
La domanda di
accertamento del silenzio rifiuto sulla diffida ad erogare somme di danaro è improcedibile, atteso che, trattandosi di
pretesa relativa a diritti soggettivi, la domanda può essere proposta, nei
termini di prescrizione, senza seguire la procedura del silenzio-rifiuto.
Nella specie si
trattava della terza rata del contributo ex
l. r. Puglia n. 9 del 1985 recante ad oggetto "Interventi per agevolare il
lavoro dei giovani e delle categorie svantaggiate (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 1.10.2002, n. 4186).
2
L’interesse
pretensivo alla rimozione di vincoli di piano.
L’interesse
pretensivo è costruzione giurisprudenziale per definire una posizione giuridica
soggettiva in attesa di tutela, con riferimento a quelle posizioni giuridiche
che ricercano un comportamento dell’amministrazione.
Gli interessi pretensivi o dinamici comportano
una pretesa ad un comportamento positivo dell’amministrazione e tendono
all’acquisizione di un bene, di una prestazione o di un beneficio (Cerulli Irelli V., Corso di diritto
amministrativo 1997, 374).
Nel caso in cui
una sentenza del giudice amministrativo accerti una sostanziale lesione
dell’interesse del ricorrente, ma per la situazione giuridica consolidata non
produca una effettiva tutela, al ricorrente è attribuita l’aspettativa
giuridica di provvedimento ristoratore.
L’aspettativa di
un provvedimento non collegata ad una responsabilità procedimentale è destinata
a riproporre il problema attraverso il comportamento inadempiente
dell’amministrazione, per cui l’indirizzo appare meramente formale.
Qualora
l’amministrazione sia silente su di una richiesta tesa ad ottenere
soddisfazione ad un interesse pretensivo del ricorrente si procede con il
sistema del silenzio inadempimento.
La rimozione di
vincoli di piano scaduti o la nuova normazione per quelle parti dichiarate
illegittime da decisioni della giustizia comporta il dovere di provvedere per
l’amministrazione; se esso non viene ottemperato i proprietari interessati
trovano possibilità di tutela contro il silenzio tenuto dalla p.a.
nell’azionare il procedimento del silenzio rifiuto.
Le prospettive
di tutela sono cambiate con l’introduzione delle modalità di calcolo
dell’indennizzo disciplinate dall’art. 39, d.p.r. 8.6.2001, n. 327.
Il vincolo
reiterato deve essere indennizzato attraverso la corresponsione di una
indennità commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto valutata al
tempo della reiterazione.
L’atto che
reitera il vincolo deve prevedere la corresponsione dell’indennizzo.
Qualora
l’amministrazione non provveda il privato può inoltrare domanda documentata di
pagamento a cui deve essere data risposta entro i successivi trenta giorni,
pena la decorrenza degli interessi legali.
La
giurisprudenza ha precisato che seguito
della reiterazione del vincolo - il proprietario può attivare un procedimento
amministrativo nel corso del quale egli ha l'onere di provare "l'entità
del danno effettivamente prodotto", quale presupposto processuale
necessario per poter agire innanzi alla Corte d'appello. (Cons. Stato , sez. IV, 10.4.2009,
n. 2234).
Competente
all’impugnazione della determinazione dell’indennizzo o a decidere in presenza
di un silenzio dell’amministrazione sulla domanda è la Corte di Appello.
L’indennità è autonoma
rispetto a quella corrisposta per un successivo esproprio.
Per
alcuni autori l’indennizzo, dopo il sesto anno, è commisurato all’interesse
sulla futura indennità di esproprio (Centofanti N., L’espropriazione per
pubblica utilità, 2009, 89).
3
Il
procedimento di rilascio del permesso di costruire.
Il
provvedimento di rilascio del permesso di costruzione è disciplinato
dal
t.u. sull’edilizia approvato con d.p.r. 6.6.2001, n. 380 (Centofanti N., Diritto
a costruire. Programmazione urbanistica. Espropriazione, 2010, 995).
Esso
definisce le categorie di interventi che comportano una trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e che sono soggetti al preventivo
rilascio del permesso di costruire.
Gli
interventi per i quali è richiesto il rilascio del permesso di costruire sono i
seguenti:
a)
gli interventi di nuova costruzione;
b)
gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c)
gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di
unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle
superfici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
Tali
definizioni sono ulteriormente precisate dall’art. 3 del d.p.r. 6.6.2001, n.
380.
In
attuazione a tali criteri di semplificazione procedurale viene creato lo
sportello unico per l’edilizia che deve essere istituito dalle amministrazioni
comunali.
Esso
ha il compito di fornire al cittadino tutte le informazioni in materia di
costruzioni e, soprattutto, di curare i rapporti tra l’amministrazione
comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi
sull’intervento edilizio, ex art. 5,
2° co., lett. e), d.p.r 6.6.2001, n. 380 .
L’art.
5, 4° co., d.p.r. 6.6.2001, n. 380, identifica gli atti di assenso che devono
essere acquisiti dall’ufficio dello sportello unico come, ad esempio,
l’autorizzazione regionale per le costruzioni in zone sismiche o gli atti di
assenso previsti dal t.u. sui beni culturali ed ambientali.
Fra i
pareri obbligatori non è più contemplato quello della commissione edilizia la
cui formazione è condizionata dalle disposizioni del regolamento edilizio
comunale.
Lo
sportello unico comunica entro dieci giorni il nominativo del responsabile del
procedimento.
La
fase preparatoria al provvedimento è affidata al responsabile del procedimento
che deve valutare la conformità del progetto alla normativa vigente e formulare
una proposta di provvedimento entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, ex art. 20, 3° co., d.p.r.
6.6.2001, n. 380.
La
disposizione normativa ribadisce che l’esame delle domande si svolge secondo
l’ordine di presentazione.
Tale impostazione appare in linea con quanto disposto dall’art. 107, d. lg. 18.8.2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell’ente.
Tale impostazione appare in linea con quanto disposto dall’art. 107, d. lg. 18.8.2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell’ente.
Rientrano
in tali compiti i provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di
criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, ora permessi
di costruire.
Il
responsabile deve richiedere d’ufficio le modifiche necessarie a rendere
conforme il progetto alla normativa vigente.
Il
termine relativo all’emanazione del provvedimento può essere interrotto una
sola volta per richiedere integrazioni alla domanda.
La
fase consultiva, ove sia necessaria, viene realizzata attraverso la
convocazione di una conferenza di servizi.
Essa
deve essere convocata, anche su domanda del richiedente, entro i termini
previsti dall’art. 14, l. 241/1990.
I
termini per la conclusione del procedimento sono tassativi.
Il
responsabile del procedimento ha sessanta giorni dal momento della
presentazione della domanda ovvero dalla data di integrazione della
documentazione per curare l'istruttoria e formulare la proposta di
provvedimento.
La
integrazione istruttoria può essere richiesta una sola volta ed entro 15 giorni
dal deposito della domanda; il termine appare di carattere ordinatorio, se
fosse tassativo si incentiverebbe la presentazione di progetti carenti di
documentazione.
La
fase costitutiva è demandata al responsabile del procedimento che deve valutare
i pareri formulati dalle altre amministrazioni nella conferenza di servizio.
Entro
quindici giorni dalla scadenza del termine per la formulazione della proposta o
dall’esito della conferenza di servizio il responsabile del procedimento deve
emanare il provvedimento conclusivo.
Sembra
esclusa ogni possibilità di diniego che non trovi motivazione in una tassativa
disposizione di legge.
3.1
Il silenzio
inadempimento-rifiuto e la fase sostitutiva.
Le
ipotesi sono due: o entro il termine dei settantacinque giorni – sessanta per
formulare la proposta e quindici per redigere il provvedimento - si addiviene
alla rituale fase costitutiva del permesso di costruzione con la firma del
provvedimento da parte del responsabile e la notifica al richiedente o, scaduto
il termine, si inizia la fase di tutela giurisdizionale o la fase sostitutiva
da parte della regione.
Pur
cambiando la fase procedimentale non cambia la natura giuridica dello ius
aedificandi e la qualificazione giuridica del richiedente che rimane di
interesse legittimo che si espande solo coll'emanazione del provvedimento
autorizzatorio dell'amministrazione.
Il
silenzio sulla richiesta a provvedere non ha effetti costitutivi in ordine alla
nascita di un diritto a costruire, ma consente l'avvio della tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo o di procedure sostitutive.
Decorso
il termine per l’adozione del provvedimento la domanda di permesso di costruire
si intende rifiutata, art. 20, 9° co., d.p.r. 6.6. 2001, n. 380, con la
possibilità di impugnare il silenzio rifiuto richiedendo l’eventuale
risarcimento del danno.
L'art. 20, d.p.r. n. 380 del 2001, ove, al comma 9 prevede che «
decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo
sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto » non può
essere inteso come silenzio-diniego (un silenzio reso significativo
dalla legge, in termini di diniego implicito della pretesa sostanziale postulata dalla parte
interessata all'Amministrazione competente a provvedere), bensì come silenzio-inadempimento (un silenzio che esprime
piuttosto inerzia dell'Amministrazione quanto al suo obbligo generale di
concludere, entro termini certi, il procedimento con un provvedimento
espresso), con la conseguenza che l'Amministrazione competente è tenuta a
pronunciarsi espressamente sulla domanda di permesso di costruire in parola, pur dopo
lo spirare del termine in questione, specie ove l'istante insista formalmente
per l'ottenimento di un provvedimento espresso di conclusione del procedimento
medesimo (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 1 .9.
2009, n. 8327).
A
fronte di una domanda di permesso a costruire vi è un obbligo
dell'amministrazione ad una pronuncia espressa.
Nei
ricorsi avverso il silenzio della p.a., la cognizione del giudice
amministrativo è limitata all'accertamento della illegittimità dell'inerzia
della p.a. e non si estende all'esame della fondatezza della pretesa
sostanziale del privato.
Per
tale ragione un eventuale ricorso tendente a richiedere il risarcimento dei
danni è condizionato al preventivo accertamento del diritto ad ottenere il
permesso a costruire.
La
tutela risarcitoria in materia di interesse legittimo pretensivo (a differenza
dell'interesse oppositivo) postula un giudizio prognostico sul prevedibile
sbocco del procedimento amministrativo al fine di accertare la fondatezza della
pretesa sostanziale dell'istante.
Il
giudizio può essere effettuato senza particolari problemi qualora l'attività
amministrativa da esplicarsi risulti sostanzialmente vincolata ab origine
ovvero per effetto del giudicato; non altrettanto può dirsi laddove l'attività
amministrativa abbia consistenza di discrezionalità amministrativa pura o
tecnica atteso che il giudice dovrebbe ingerirsi nella valutazioni riservate
all'amministrazione ovvero sostituirsi a quest'ultima nell'esercizio delle sue
funzioni in violazione del principio di separazione dei poteri.
La
decisione di annullare il silenzio rifiuto non erode il potere
dell'amministrazione di provvedere in ordine alla pretesa sostanziale del
ricorrente, non la veicola al rilascio del provvedimento dovendo ancora
scontare quest'ultimo verifica di compatibilità con l'ordinamento urbanistico,
verifica riservata in prima battuta all'organo di amministrazione attiva.
L'azione
risarcitoria in tal caso può essere azionata solo dopo che l'amministrazione,
una volta esercitato il proprio potere abbia riconosciuto all'istante il bene
della vita in origine negato (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 21.5.2002, n. 2365).
4
La
domanda di autorizzazione per interventi edilizi su immobili di interesse
storico ed artistico.
E’ fatto obbligo
di richiedere l’autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali
per la demolizione e lo spostamento dei beni soggetti a vincolo o per lo
smembramento di collezioni (Mengoli G.C. , Manuale di diritto urbanistico,
2009, 601 ).
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni
culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili; c)
lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti
degli archivi pubblici e degli archivi privati; e) il trasferimento ad altre
persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonché di archivi privati, ex art.
21, d.lgs. 22.1.2004, n. 42, mod. art.2, 62/2008.
I
progetti per interventi di esecuzione di opere e lavori su beni appartenenti a
privati devono essere sottoposti alla Soprintendenza per ottenere la relativa
approvazione, ex art. 22, d.lgs.
42/2004.
I
proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, di beni mobili ed immobili
riconosciuti d’interesse storico od artistico a seguito di notifica devono
sottoporre all’esame della competente Soprintendenza il progetto di qualunque
opera intendano realizzare, allo scopo di ottenerne la preventiva
autorizzazione.
Qualora
vi sia assoluta urgenza si possono eseguire i lavori provvisori indispensabili
per evitare gravi danni ai beni, con l’obbligo di comunicarne immediata notizia
alla Soprintendenza.
Alla
stessa dovranno essere inviati in seguito, nel più breve tempo possibile, i
progetti definitivi dei lavori per averne l’approvazione.
Gli
interventi su immobili che presentano interesse storico artistico sono
assoggettati non solo al permesso di costruire, ma anche all'autorizzazione
rilasciata dalla competente Soprintendenza. Al
giurisprudenza ha precisato che in sede di rilascio di concessione edilizia relativa ad interventi ricadenti su area soggetta
a vincolo paesaggistico o storico-artistico, indipendentemente dal tipo di concessione edilizia, va acquisito il parere dell'autorità preposta
alla tutela del vincolo ogni qualvolta il vincolo esista all'epoca della
valutazione della domanda di concessione,
ancorché apposto in epoca posteriore alla domanda di concessione ovvero alla realizzazione dell'opera. (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 25 .11.2003,
n. 1582).
Fra
le due procedure non intercorre un rapporto di collegamento e, quindi, le
determinazioni del soprintendente non vincolano i provvedimenti del sindaco.
L'impugnazione
dei due atti ha ambiti operativi diversi, essendo diretta a censurare in un
caso l'autorizzazione della Soprintendenza per i motivi connessi alla tutela
dei beni culturali e, nell'altro, il permesso di costruire per motivi di natura
urbanistica.
1.1
Il
silenzio inadempimento.
Il procedimento di
rilascio dell’autorizzazione è normato dall’art. 22, d.lgs. 22.1.2004, n. 42, mod. art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. 24.3.2006, n.156.
La
scansione procedimentale ne impone il rilascio entro 120 giorni dalla ricezione
della richiesta da parte della Soprintendenza.
E’
prevista la sospensione del termine per richieste istruttorie o per
procedere ad accertamenti di natura tecnica.
Decorso
il termine, il ricorrente può diffidare l’amministrazione a provvedere
E’
previsto il silenzio inadempimento che si forma solo a seguito di
inottemperanza dell’amministrazione a provvedere una volta che siano trascorsi
trenta giorni dal ricevimento della diffida.
Il richiedente può agire ai sensi dell'art. 31, d.
lgs. 2.7.2010,
n.104 (N. Centofanti e P. Centofanti, Formulario del diritto amministrativo ,
2010, 220).
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