La Commissione
di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica
Spetta alla
Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ha la funzione di
esaminare i ricorsi attinenti alla prenotazione ed all'assegnazione degli
alloggi, alla posizione e qualità di socio od aspirante socio nonché sulle
controversie tra socio e socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto
riguardino rapporti sociali.
La
giurisprudenza ha precisato che la domanda di risarcimento danni per ritardata
consegna dell'immobile, oggetto del contratto preliminare di locazione con
patto di futuro acquisto, e dunque, in definitiva, per inadempimento
contrattuale, è configurabile come controversia tra socio e cooperativa
relativa a rapporti sociali; pertanto detta controversia rientra nell'ambito
della previsione dell'art. 131 R.D. n. 1165 del 1938 ed è dunque sottoposta
preliminarmente alla cognizione della speciale Commissione di Vigilanza per
l'edilizia economica e popolare in sede giustiziale. La controversia - avente
ad oggetto l'esclusione di un socio di cooperativa per morosità - esula dalla
giurisdizione del giudice ordinario ed è devoluta, dapprima, alla cognizione
della Commissione di Vigilanza per l'edilizia economica e popolare e poi alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 25 settembre 2006, n.
9232.
Il ricorso alla
commissione centrale è qualificato dalla giurisprudenza come un'impugnativa di
secondo grado diretta ad un'autorità sovraordinata, ma non in termini
gerarchici.
La fattispecie
si inquadra, quindi, nell'ambito dei ricorsi gerarchici impropri.
Il procedimento
amministrativo che ha come atto conclusivo il provvedimento della Commissione
Centrale.Esso conclude un procedimento di tipo contenzioso, disciplinato negli artt. 21 e ss. del D.P.R. 23.5.1964, n. 655, che ha istituito le Commissioni Regionali di Vigilanza.
La cognizione delle controversie attinenti alla prenotazione e all'assegnazione
degli alloggi, alla posizione e qualità di aspirante socio e quelle tra socio e
socio ovvero tra socio e cooperativa (in quanto riguardino i rapporti sociali)
spetta, in primo grado, alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia
popolare ed economica e, in secondo grado alla commissione centrale di
vigilanza, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato,
investito di giurisdizione esclusiva di sola legittimità. Cons. St., sez. IV, 22 febbraio 2006, n. 806.
La funzione di
autotutela da ricorso è alternativa alla giurisdizione amministrativa.
I provvedimenti
delle commissioni regionali di vigilanza di decisione dei ricorsi proposti ai
sensi dell'art. 131, R.D. n. 1165 del 1938, sono, infatti, impugnabili
direttamente ai tribunali amministrativi regionali, essendo libera la scelta
tra il ricorso gerarchico e quello giurisdizionale. Cons. St., sez. V, 2 agosto 2007, n. 4290
Contro le
decisioni della Commissione di vigilanza è ammesso soltanto ricorso alla
giustizia amministrativa in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 26
del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, ex art. 131 del
R.D. 28.4.1938, n. 1165.
La Commissione
di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, inoltre, ha una funzione di
controllo in quanto può decidere su abusi, irregolarità nonché sulle
contravvenzioni alle norme vigenti e comminare le relative sanzioni; infine la
commissione ha una funzione consultiva in quanto deve esprimere parere, oltre che
nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, in tutti gli altri in cui ne sia
richiesta dal Ministro per i lavori pubblici, dalla Cassa depositi e prestiti,
ovvero dal Ministro delle Infrastrutture, ex art. 131 del R.D.
28.4.1938, n. 1165.
2 commenti:
Anche x alloggi ex IACP realizzati o acquisiti da imprese con mutui agevolati 1179 parte 2"?
c.s.
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