venerdì 10 febbraio 2017

tutela del diritto alla cessione degli alloggi di e.r.p.

tutela del diritto alla cessione.

Il diritto alla cessione degli alloggi è stato affermato,per chi ha presentato la relativa domanda entro un termine perentorio fissato dalla stessa legge dall'art.28 della L.513/1977.
Il diniego o il silenzio dell'ente gestore sulla domanda di cessione, trattandosi di un diritto soggettivo, e` tutelabile davanti alla giurisdizione ordinaria.
E` escluso che il silenzio equivalga ad accettazione.
Cass.Sez.I 26.1.1988 n.667, in Ed.Res Pubbl. 1989, n.31, 99.
La Legge 560/1993 modifica sostanzialmente la natura del diritto al riscatto.
La tutela dell'avente titolo al riscatto si esercita o nella fase procedimentale o successivamente alla emanazione del provvedimento che identifica gli alloggi cedibili.
Nella fase procedimentale la posizione del privato è di mero interesse al giusto procedimento.
L'art.13 della Legge 241/1990 vieta la possibilità di accesso al procedimento amministrativo per gli atti di programmazione per cui il richiedente non può richiedere di essere notiziato delle fasi del procedimento amministrativo.
Poichè il procedimento di approvazione del piano da parte della Regione ha termine perentorio , un'ipotesi di tutela si può porre nei confronti degli enti proprietari.
Scaduti i termini per l'approvazione dei piani l'ente proprietario deve fornire ogni indicazione utile per la presentazione della domanda.
Deve quindi approvare il piano di cessione e determinare il prezzo.
Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta, applicando un moltiplicatore pari a 100,alle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto a seguito della revisione disposta con decreto del Ministro delle Finanze del 20-1 1990 e di cui all'art.7 della L 359/1992.
Il prezzo è ridotto in relazione alla oggettiva situazione dell'immobile dell'1 % per ogni anno di anzianità di costruzione fino ad un massimo del 20%
Successivamente l'ente proprietario deve comunicare all'assegnatario le modalità di presentazione della domanda ed il termine per il pagamento e la redazione dei relativi atti di compravendita.

L'art. 1 comma 6 della citata legge prevede espressamente che possano considerarsi aventi titolo all'acquisto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. La previsione normativa sopra esposta attribuisce ai soggetti in capo ai quali siano stati accertati i requisiti ivi individuati un diritto di opzione. Trib. Milano, sez. IV, 5 agosto 2008, n. 10071.
In tale fase procedimentale l'assegnatario, che abbia titolo alla cessione perchè ne ha i requisiti, anche se non ha notizia del suo inserimento nel piano di vendita, in carenza di atti che consentano l'esercizio del suo interesse, può agire in via generale ai sensi dell'art.25 del D.P.R. 3/1957, fino al momento in cui il rituale provvedimento amministrativo determini la alienabilità dell'immobile.
Egli può diffidare l'amministrazione a provvedere appena scaduti i sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, poichè a tale data il piano deve essere approvato.
Successivamente alla presentazione del piano di cessione da parte dell'ente proprietario la possibilità di tutela muta radicalmente.
Il richiedente può domandare che gli sia comunicato il nome del responsabile del procedimento ai sensi dell'art.4 della L.241/1990,che egli può diffidare, ai sensi dell'art.2 della stessa legge ,di provvedere entro trenta giorni, ove l'amministrazione non abbia fissato con regolamento i termini per evadere l'istanza.
Accertato il diritto alla cessione con il provvedimento amministrativo, che dispone la alienabilità di un determinato gruppo di alloggi, l'amministrazione ha l'obbligo a concludere il contratto.
Si ritiene che, trattandosi di una fase privatistica, e` esperibile l'azione di esecuzione specifica potendosi chiedere al giudice il rispetto dell'obbligo di concludere il contratto ex lege.
Si ritiene che gli stessi adempimenti, non posti in essere dall'amministrazione, possono essere eseguiti dal giudice in sede istruttoria, ex arg.2932 c.c..
Alcune sentenze negano che l'amministrazione negli atti compiuti prima della stipula del contratto operi nell'ambito di un rapporto privatistico.
Si nota che manca la stipula di un preliminare e che si e` in un rapporto con connotati pubblicistici.
La forma di tutela ammessa e` l'accertamento della proprieta`, che ha indubbiamente effetti costitutivi (sentenza questa che non e` ammessa ove la pubblica amministrazione operi nell'ambito di rapporti pubblicistici per i principi della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo n.2248 all.E 1865), oppure l'azione risarcitoria per la riparazione del danno cagionato dalla mancata stipulazione.
La giurisprudenza riconosce che l'assegnatario, che abbia maturato i requisiti previsti dalla legge per ottenere la cessione della proprietà dell'alloggio, è titolare di un diritto soggettivo perfetto, sottratto alla discrezionalità dell'Amministrazione e, come tale, suscettibile di tutela avanti all'a.g.o.
Il colpevole ritardo dell'Amministrazione nell'adempimento dell'obbligo di trasferire la proprietà all'assegnatario può giustificare la richiesta di condanna dell'Amministrazione stessa al risarcimento del danno.
Cass. Civ., sez. I, 14 giugno 2000, n. 8101, in Riv. giur. Ed., 2000, I, 810.


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