tutela del
diritto alla cessione.
Il diritto alla
cessione degli alloggi è stato affermato,per chi ha presentato la relativa
domanda entro un termine perentorio fissato dalla stessa legge dall'art.28
della L.513/1977.
Il diniego o il
silenzio dell'ente gestore sulla domanda di cessione, trattandosi di un diritto
soggettivo, e` tutelabile davanti alla giurisdizione ordinaria.
E` escluso che
il silenzio equivalga ad accettazione.
Cass.Sez.I
26.1.1988 n.667, in Ed.Res Pubbl. 1989, n.31, 99.
La Legge
560/1993 modifica sostanzialmente la natura del diritto al riscatto.
La tutela
dell'avente titolo al riscatto si esercita o nella fase procedimentale o
successivamente alla emanazione del provvedimento che identifica gli alloggi
cedibili.
Nella fase
procedimentale la posizione del privato è di mero interesse al giusto
procedimento.
L'art.13 della
Legge 241/1990 vieta la possibilità di accesso al procedimento amministrativo
per gli atti di programmazione per cui il richiedente non può richiedere di
essere notiziato delle fasi del procedimento amministrativo.
Poichè il
procedimento di approvazione del piano da parte della Regione ha termine
perentorio , un'ipotesi di tutela si può porre nei confronti degli enti
proprietari.
Scaduti i
termini per l'approvazione dei piani l'ente proprietario deve fornire ogni
indicazione utile per la presentazione della domanda.
Deve quindi
approvare il piano di cessione e determinare il prezzo.
Il prezzo degli
alloggi è costituito dal valore che risulta, applicando un moltiplicatore pari
a 100,alle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto a
seguito della revisione disposta con decreto del Ministro delle Finanze del
20-1 1990 e di cui all'art.7 della L 359/1992.
Il prezzo è
ridotto in relazione alla oggettiva situazione dell'immobile dell'1 % per ogni
anno di anzianità di costruzione fino ad un massimo del 20%
Successivamente
l'ente proprietario deve comunicare all'assegnatario le modalità di
presentazione della domanda ed il termine per il pagamento e la redazione dei
relativi atti di compravendita.
L'art. 1
comma 6 della citata legge prevede espressamente che possano considerarsi
aventi titolo all'acquisto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i
quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non
siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della
presentazione della domanda di acquisto. La previsione normativa sopra esposta
attribuisce ai soggetti in capo ai quali siano stati accertati i requisiti ivi
individuati un diritto di opzione. Trib. Milano, sez. IV, 5 agosto 2008, n.
10071.
In tale fase
procedimentale l'assegnatario, che abbia titolo alla cessione perchè ne ha i
requisiti, anche se non ha notizia del suo inserimento nel piano di vendita, in
carenza di atti che consentano l'esercizio del suo interesse, può agire in via
generale ai sensi dell'art.25 del D.P.R. 3/1957, fino al momento in cui il
rituale provvedimento amministrativo determini la alienabilità dell'immobile.
Egli può
diffidare l'amministrazione a provvedere appena scaduti i sessanta giorni
dall'entrata in vigore della legge, poichè a tale data il piano deve essere
approvato.
Successivamente
alla presentazione del piano di cessione da parte dell'ente proprietario la
possibilità di tutela muta radicalmente.
Il richiedente
può domandare che gli sia comunicato il nome del responsabile del procedimento
ai sensi dell'art.4 della L.241/1990,che egli può diffidare, ai sensi
dell'art.2 della stessa legge ,di provvedere entro trenta giorni, ove
l'amministrazione non abbia fissato con regolamento i termini per evadere
l'istanza.
Accertato il
diritto alla cessione con il provvedimento amministrativo, che dispone la
alienabilità di un determinato gruppo di alloggi, l'amministrazione ha
l'obbligo a concludere il contratto.
Si ritiene che,
trattandosi di una fase privatistica, e` esperibile l'azione di esecuzione
specifica potendosi chiedere al giudice il rispetto dell'obbligo di concludere
il contratto ex lege.
Si ritiene che
gli stessi adempimenti, non posti in essere dall'amministrazione, possono
essere eseguiti dal giudice in sede istruttoria, ex arg.2932 c.c..
Alcune sentenze
negano che l'amministrazione negli atti compiuti prima della stipula del
contratto operi nell'ambito di un rapporto privatistico.
Si nota che
manca la stipula di un preliminare e che si e` in un rapporto con connotati
pubblicistici.
La forma di
tutela ammessa e` l'accertamento della proprieta`, che ha indubbiamente effetti
costitutivi (sentenza questa che non e` ammessa ove la pubblica amministrazione
operi nell'ambito di rapporti pubblicistici per i principi della legge
sull'abolizione del contenzioso amministrativo n.2248 all.E 1865), oppure
l'azione risarcitoria per la riparazione del danno cagionato dalla mancata
stipulazione.
La giurisprudenza
riconosce che l'assegnatario, che abbia maturato i requisiti previsti dalla
legge per ottenere la cessione della proprietà dell'alloggio, è titolare di un
diritto soggettivo perfetto, sottratto alla discrezionalità
dell'Amministrazione e, come tale, suscettibile di tutela avanti all'a.g.o.
Il colpevole
ritardo dell'Amministrazione nell'adempimento dell'obbligo di trasferire la
proprietà all'assegnatario può giustificare la richiesta di condanna
dell'Amministrazione stessa al risarcimento del danno.
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