lunedì 6 febbraio 2017

La competenza del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

1. La competenza del giudice ordinario. Limiti

La L. 20.3.1865 n. 2248 all.E che abolisce il contenzioso amministrativo, ha affermato la competenza del giudice ordinario in tutte le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione.
Le questioni afferenti gli interessi legittimi sono attribuite alla competenza del giudice amministrativo.
Poiche' la distinzione e' tutt'altro che semplice sono stati elaborati dalla giurisprudenza i criteri sopra esaminati, per definire la spartizione della giurisdizione .
M. Nigro, Giustizia amministrativa, 1976, 143.
La questione non riveste aspetti solo formali in quanto la tutela che ne consegue e' sostanzialmente diversa.
Il giudice ordinario non puo' che conoscere gli effetti dell'atto
amministrativo senza incidere sull'atto stesso, che non puo' in questa sede essere annullato o revocato.
Egli potra' emanare solo sentenze di condanna al risarcimento ma non sentenze costitutive o di accertamento che incidono direttamente sull'atto amministrativo.
I termini di decadenza dell'azione sono quelli normali della prescrizione del diritto che si assume leso.
La pubblica amministrazione deve ottemperare alla decisione del giudice ordinario ma in caso di omissione il ricorrente puo' solo ricorrere alla giustizia amministrativa.
Si tratta quindi di una tutela parziale.
Il giudice amministrativo ha invece la possibilità di annullare e modificare l'atto amministrativo e sospenderne provvisoriamente gli effetti.
Questa tutela piu' completa e' soggetta ad un rigido termine di decadenza, sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto.
Il giudice amministrativo non puo' decidere sul risarcimento richiesto per la lesione dell'interesse legittimo; vi e' quindi una necessaria integrazione fra le due azioni qualora si voglia ottenere la piu' completa tutela.
Ne' il Il giudice amministrativo potrebbe disporre l'ottemperanza a decisioni al di fuori dei limiti consentiti.
Ad esempio e' inammissibile la richiesta di restituzione di un
fondo oggetto di espropriazione illegittima qualora sia realizzata l'opera pubblica per il principio dell'accessione invertita, in tal caso e' unicamente ammessa la richiesta di risarcimento del danno da richiedersi al giudice ordinario ,L. 27.10.1988 n. 458.
Il giudice ordinario deve limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto amministrativo impugnato in relazione dell'oggetto dedotto in giudizio.
L'atto amministrativo non potra' essere revocato o modificato se non ricorrendo alle competenti autorita' amministrative, art. 4
L. 2248/1865.
La pronuncia del giudice ordinario e la valutazione da questo compiuta circa la legittimità e l’efficacia dell’atto riguardano esclusivamente le parti e la fattispecie che hanno formato oggetto del processo. S. CASSESE (a cura di), Diritto amministrativo speciale, IV, Il processo amministrativo, 2000, 3691.

Soggiunge l'art. 5 che le autorita' giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti in quanto siano conformi alle leggi.
La cognizione del giudice ordinario sull'atto amministrativo e' dunque parziale; in tal senso risulta inammissibile per carenza di interesse un ricorso che non evidenzi la lesione in rapporto al diritto che si assume leso.
L'atto puo' venire in esame solo per quanto attiene alla concreta lesione assunta dal ricorrente, con l'effetto di richiedere al giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nel caso di specie.
Il giudice ordinario non puo' agire sull'atto amministrativo, che continua ad esplicare gli effetti suoi propri nei confronti degli altri soggetti, per annullarlo o per modificarlo sia direttamente sia attraverso sentenze che impongano comportamenti all'amministrazione.
La dottrina definisce disapplicazione principale il caso in cui la lite verta direttamente sull’atto o sugli effetti di esso.
La disapplicazione è incidentale quando la controversia ha come oggetto un diritto soggettivo rispetto al quale la disciplina amministrativa funge da presupposto; come, ad esempio, nell’ipotesi di una azione per violazione delle distanze che comporti l’annullamento di un atto pianificatorio illegittimo.
La disapplicazione acquista un significato particolare dopo il D.L.vo 80/1998 che ammette la risarcibilità degli interessi legittimi.
L’atto non deve essere annullato precedentemente dal giudice amministrativo, ma, se è illegittimo, il giudice ordinario disapplica l’atto amministrativo e condanna al risarcimento del danno. S. CASSESE (a cura di), Diritto amministrativo speciale, IV, Il processo amministrativo, 2000, 3691.
Con la riforma del D.L.vo 80/1998 introdotta dall’art. 7, L. 205/2000, che iscrive l’art. 7, L. 1034/1971, è demandata al T.A.R. la competenza sulle questioni relative all’eventuale risarcimento del danno per tutte le controversie nell’ambito della sua giurisdizione (non solo, quindi, per quelle rientranti nella giurisdizione esclusiva).
Con le nuove disposizioni tutte le controversie sulla responsabilità della pubblica amministrazione per danno ingiusto appartengono al giudice amministrativo ed il giudice ordinario non deve sindacare la legittimità degli atti neppure per accertare una eventuale responsabilità per danni. V. CARBONE, Le nuove frontiere della giurisdizione sul risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo della p.a., in Corr. Giur., 2000, 1142.

2. La tutela sull'operato dell'amministrazione iure
privatorum

Qualora il provvedimento amministrativo leda diritti soggettivi la amministrazione può essere condannata al risarcimento del danno arrecato.
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In tal caso la giurisdizione è quella del giudice ordinario, e non quello amministrativo, a conoscere della domanda formulata dal pubblico dipendente contro la pubblica amministrazione, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale, occorsogli nell'esercizio delle sue funzioni. Trib. Roma, 3 aprile 1995, in Riv. giur. circol. trasp., 1995, 1038.

La giurisprudenza ha affermato che la pubblica amministrazione è soggetta ai procedimenti esecutivi come qualsiasi altro debitore.
I beni dell'amministrazione sono soggetti a dei limiti di pignorabilita' in relazione alla loro natura e destinazione.
Sono impignorabili i beni demaniali e quelli patrimoniali indisponili, il creditore deve pertanto astenersi dall'iniziare la procedura su detti beni pena l'inammissibilita' della stessa. Piu' semplice appare la ricerca di somme iscritte nel bilancio
preventivo anche se dal bilancio non puo' desumersi un vincolo di destinazione in senso tecnico, salvi i crediti nascenti dall'esercizio di funzioni pubbliche.
Ad esempio aventi natura tributaria e quelli vincolati dalla legge al soddisfacimento di finalita' pubbliche.
Precedentemente la giurisprudenza valutava la semplice iscrizione a bilancio di somme per sancire la improcedibilta'.
Esistono, tuttavia, alcuni divieti legali al pignoramento di somme.
Ad esempio, l’art. 1, comma 5, L. 67/1993, esclude che sia possibile sottoporre ad esecuzione forzata le somme dovute dalle unità sanitarie locali, nei limiti degli stipendi del personale. La Corte cost. 9.6.1995, n. 285 ha dichiarato la illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede che gli importi per le spese per il personale non siano preventivamente quantificati.
L’art. 113, D.L.vo 77/1995, stabilisce la non pignorabilità delle somme dovute dagli enti locali, nei limiti degli stipendi del personale e dei ratei dei mutui per servizi indispensabili. La Corte cost. 20.3.1998, n. 69, ha dichiarato la illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede che la non pignorabilità sia inoperante se siano stati emessi mandati diversi da quelli vincolati.
S. CASSESE (a cura di), Diritto amministrativo speciale, IV, Il processo amministrativo, 2000, 3719.
Alcune sentenze tendono ad attribuire al giudice ordinario la giurisdizione nella fase esecutiva, mentre riservano il giudizio di ottemperanza al giudice amministrativo ogni qualvolta si ravvisi la necessita' dell'espletamento di funzioni
amministrative
Cass. Civ.Sez. Un. 14.2.1987 n. 1609 in Boll. Trib. 1988,1465
con nota contraria di M. Maffezzoni.
Al di fuori delle sentenze di condanna, nei limiti sopra evidenziati, sono escluse le altre sentenze del giudice ordinario che indirettamente o direttamente possano portare all'annullamento, alla revoca o alla modifica dell'atto amministrativo come le sentenze di condanna ad un facere o a un non facere ad un dare ovvero alle sentenze costitutive.
Questo principio e' completamente sovvertito nel caso in cui l'amministrazione operi iure privatorum, ossia secondo negozi di diritto privato, su tali rapporti la cognizione del giudice ordinario non subisce pressoche' limiti. S. CASSESE (a cura di), Diritto amministrativo speciale, IV, Il processo amministrativo, 2000, 3699.

Sono ammesse le sentenze di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, come nel caso sia riconosciuto un diritto soggettivo al riscatto dei beni del patrimonio indisponibile
come nei casi previsti dal DPR 2/1959.
Sono ammesse sentenze di convalida di sfratto nei confronti dell'amministrazione che sia conduttrice di un immobile con contratto di locazione.
In carenza della possibilita' del giudice amministrativo di emettere provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. era ammessa la possibilita' di richiederli al giudice ordinario.
Questa possibilita' e' venuta meno con l'intervento della
Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionali le norme art. 21 L. 1034/1971, che non consentono tali provvedimenti, abilitando cosi' il giudice amministrativo ad emetterli e rendendo incompatibile l'azione del giudice ordinario.
Corte Cost. 28.6.1985 n. 190.
Le azioni possessorie sono ammissibili solo nel caso l'illegittimo impossessamento sia avvenuto in base ad un atto privatistico, ovvero senza titolo ovvero abbia ecceduto i tempi consentiti come nell'espropriazione, tenendo conto pero' che
l'inizio dell'opera comporta solo il risarcimento del danno.


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