3. La
giurisdizione del giudice ordinario dopo al privatizzazione del pubblico
impiego.
L’art. 63 del D.L.vo 165/2001, attribuisce al
giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie del pubblico impiego
privatizzato.
Secondo
un unanime orientamento giurisprudenziale dopo la privatizzazione del pubblico
impiego sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le
controversie inerenti le vicende del rapporto di lavoro, dalla sua
instaurazione alla sua estinzione, compresa ogni fase intermedia relativa a
qualsiasi circostanza modificativa Cass. civ., Sez. Lav., 1 febbraio 2007, n.
2233.
Rientra
nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il
mancato superamento del periodo di prova ai fini della costituzione del
rapporto di impiego. T.A.R. Basilicata
Potenza, 29 giugno 2007, n. 487.
Il trasferimento della giurisdizione avviene anche
nel caso in cui vengano in questione atti amministrativi presupposti.
L’atto amministrativo presupposto nella controversie
deve venire disapplicato dal giudice ordinario.
L’impugnazione dell’atto rilevante nella
controversia, davanti al giudice amministrativo, non è causa di sospensione del
processo.
Il giudice ordinario deve prendere, nei confronti
delle amministrazioni convenute, tutti i provvedimenti di accertamento, siano
essi costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati.
Le sue sentenze, nel caso sanciscano il diritto
all’assunzione, hanno anche effetto costitutivo del rapporto di lavoro;
qualora, invece, accertino l’illegittimità dell’assunzione, hanno effetto
estintivo dello stesso.
Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, anche le controversie in materia di comportamento
antisindacale e quelle inerenti le procedure di contrattazione collettiva; il
ricorso in cassazione è concesso anche nel caso di violazione dei contratti o
degli accordi collettivi. Il legislatore stabilisce così un criterio di
ripartizione effettivamente per materia, con maggiori garanzie nell’applicazione
concreta, secondo il quale il giudice ordinario ha piena giurisdizione in tutte
le controversie relative al pubblico impiego cosiddetto privatizzato: ne sono
escluse solo quelle che si riferiscono a procedimenti di concorso per
l’assunzione.
L’art. 7 del D.L.vo 80/1998, aggiungendo l’art. 12
bis al D.L.vo 29/1993, invita le amministrazioni a organizzare la gestione del
contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare
l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali
inerenti alle controversie e a sfruttare eventuali sinergie con amministrazioni
omogenee o simili.
Le nuove norme decorrono dal 1° luglio 1998 e
riguardano le controversie relative a questioni attinenti al periodo del
rapporto di lavoro successivo a tale data, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del
D.L.vo 80/1998.
Le controversie in essere e quelle concernenti
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro precedente il 1° luglio
1998 - che possono essere presentate fino al 15 settembre 2000 - restano invece
assegnate al giudice amministrativo.
3.1. Il risarcimento danno nella giurisdizione ordinaria.
I
comportamenti successivi all'esaurimento del concorso e, cioè, alla
pubblicazione della graduatoria, danno luogo a controversie che rientrano nella
giurisdizione del g.o., avendo il legislatore disegnato una sorta di
giurisdizione ordinaria per materia, nell'ambito della quale sono da
comprendere le questioni che attengono al rifiuto o al ritardo nell'assunzione.
Le
controversie che possono comportare la condanna dell’amministrazione al
risarcimento del danno sono le seguenti:
1)
La controversia avente a oggetto il risarcimento del danno da ritardata
assunzione di un vincitore di pubblico concorso è devoluta alla giurisdizione
del giudice ordinario secondo un indirizzo che contrasta con quello dominante
che ritiene sussista la giurisdizione amministrativa.
Nel
giudizio relativo ad una candidata risultata idonea al concorso a cattedre per
esami e titoli, relativo alle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria
è stato affermato il diritto al risarcimento per ritardi nell’assunzione. Trib.
Roma, 22 Settembre 2004. R. Proietti, Ancora
dubbi sul risarcimento del danno da interesse legittimo, in Dir. e Giust., 2004, 39, 27.
La
ricorrente, originariamente classificatasi fuori della graduatoria degli idonei
aveva, poi, raggiunto una posizione utile all’assunzione per rinunce degli
altri concorrenti.
Malgrado
i posti disponibili fossero in numero superiore si provvedeva ad assumere un
numero di idonei inferiore a quelli disponibili sicché l'interessata sosteneva
di avere diritto ad essere assunta.
Poiché,
a suo parere, gli atti dell'amministrazione che avevano provocato il ritardo
dell'assunzione erano viziati da illegittimità, essa chiedeva il risarcimento:
- dei danni patrimoniali sofferti in conseguenza di tali fatti;
- del danno morale da reato, ravvisabile nelle condotte dei funzionari dell'amministrazione che avevano agito illecitamente;
- del danno biologico ed esistenziale per il pregiudizio psicofisico dovuto alle sofferenze determinate dalla situazione di grande incertezza sul proprio futuro personale e professionale venutasi a creare in virtù del suddetto ritardo.
Il giudice, accertato che la ricorrente risultava essere candidata idonea e che, quindi, sarebbe rientrata nel numero di candidati che avrebbero dovuto essere nominati in ruolo e valutata la responsabilità ex articolo 2043 c.c. ha accolto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti per la lesione dell'interesse legittimo ad essere tempestivamente assunta secondo l'ordine di graduatoria e nell'ambito della disponibilità dei posti.
La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per lesione dell'interesse legittimo dell'attrice ad una tempestiva assunzione da parte dell'amministrazione convenuta è stata accolta richiamando la giurisprudenza secondo la quale la posizione soggettiva del candidato idoneo, una volta approvata la graduatoria, va qualificata in termini di interesse legittimo Cass., sez. lav., 11955/2001. Cons. St., sez. V, 465/1998.
- dei danni patrimoniali sofferti in conseguenza di tali fatti;
- del danno morale da reato, ravvisabile nelle condotte dei funzionari dell'amministrazione che avevano agito illecitamente;
- del danno biologico ed esistenziale per il pregiudizio psicofisico dovuto alle sofferenze determinate dalla situazione di grande incertezza sul proprio futuro personale e professionale venutasi a creare in virtù del suddetto ritardo.
Il giudice, accertato che la ricorrente risultava essere candidata idonea e che, quindi, sarebbe rientrata nel numero di candidati che avrebbero dovuto essere nominati in ruolo e valutata la responsabilità ex articolo 2043 c.c. ha accolto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti per la lesione dell'interesse legittimo ad essere tempestivamente assunta secondo l'ordine di graduatoria e nell'ambito della disponibilità dei posti.
La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per lesione dell'interesse legittimo dell'attrice ad una tempestiva assunzione da parte dell'amministrazione convenuta è stata accolta richiamando la giurisprudenza secondo la quale la posizione soggettiva del candidato idoneo, una volta approvata la graduatoria, va qualificata in termini di interesse legittimo Cass., sez. lav., 11955/2001. Cons. St., sez. V, 465/1998.
Nella
fattispecie, all'illegittimità dell'atto amministrativo di determinazione del
numero di posti da destinare agli idonei della graduatoria de qua, è stato
posto rimedio in via di autotutela, riconoscendo l'errore commesso, ma ciò non
ha eliminato il danno, poiché l'amministrazione ha riconosciuto l'errore
tardivamente e vi ha rimediato ancor più tardi.
2)
La p.a. è tenuta al risarcimento del danno esistenziale subito dal dipendente
portatore di handicap cui sia stato illegittimamente negato il permesso orario
di due ore giornaliere o di tre giorni mensili; e il danno può liquidarsi in
relazione al valore della ore lavorate in luogo di quelle da cui il dipendente
si sarebbe dovuto esonerare grazie ai permessi negatigli. Trib. Lecce, 2 marzo 2004,
in Giur. Merito, 2004, 1514.
3)
L'azione del dipendente che, avendo subito danni personali nello svolgimento
delle sue mansioni, faccia valere la violazione da parte del datore di lavoro
dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro, ha, natura extracontrattuale, e ricade nell'ambito della
giurisdizione del giudice ordinario. T.A.R. Toscana, sez. III, 3 febbraio 2004,
n. 245, in Foro amm. TAR, 2004, 411.
La
lesione di un interesse legittimo può essere fonte di responsabilità aquiliana,
e quindi dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, solo a condizione che
risulti danneggiato, per effetto dell'attività illegittima della p.a.,
l'interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse
risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo.
Qualora
rilevi un interesse cosiddetto pretensivo, il quale assicura solo che il bene
in vista del quale è accordato sarà negato o concesso nel rispetto di
determinate regole e non garantisce il conseguimento del bene suddetto, ne
consegue che - una volta conclusosi il procedimento di scelta del candidato -
l'interesse pretensivo ha trovato integrale soddisfazione.
Non
vi è spazio in detta ipotesi per far valere posizioni giuridicamente garantite
e deve escludersi l'esistenza di un pregiudizio risarcibile.
Nella
specie, la S.C. ha cassato, decidendo sulla domanda, la sentenza di merito che,
in ipotesi di annullamento della delibera di nomina a direttore generale USL e
conseguente inoperatività del connesso contratto, aveva condannato la p.a. al
risarcimento del danno riconoscendo l'esistenza di un diritto soggettivo a
seguito della nomina. Cass. Civ., sez.
lav., 20 dicembre 2003, n. 19570. Trib. Catania, 26 giugno 2003, in Giur. Merito, 2003, 2421.
4)
Il risarcimento per danni dovuti a false informazioni fornite dalla p.a. in
materia di quiescenza.
Poiché
il diritto alla pensione - da intendersi come il diritto avente ad oggetto il
trattamento pensionistico - trovando il proprio fondamento nella rilevanza
degli interessi che ne sono a base e che ricevono tutela dall'art. 38 cost.,
deve essere considerato alla stregua di un bene primario, come tale non
soggetto a prescrizione né ad atti di disposizione
Di
fronte ad un medesimo fatto che integri, contemporaneamente, la violazione di
diritti soggettivi primari spettanti alla persona offesa e la violazione di
diritti derivanti a una delle parti da un contratto validamente concluso può
ipotizzarsi sia l'esistenza della responsabilità extracontrattuale che di
quella contrattuale a carico dell'agente.
L'azione
risarcitoria per la lesione del diritto al trattamento di quiescenza promossa
nei confronti della p.a. da parte di un soggetto che sia legato alla stessa da un
rapporto di pubblico impiego, attribuita in ipotesi alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, deve essere qualificata come
extracontrattuale sia nel caso in cui l'attore ponga a fondamento della propria
domanda, in modo espresso, la cosiddetta responsabilità aquiliana sia qualora
non emerga una precisa e chiara scelta del danneggiato in favore della
responsabilità contrattuale sia comunque nel caso in cui la lesione del diritto
del lavoratore non sia correlata a poteri della p.a. che si estrinsecano in
atti amministrativi di cui si contesti la legittimità, ma sia dedotto un quid pluris rispetto al provvedimento
amministrativo e ai suoi effetti indiretti, naturali ed inevitabili,
sufficiente ad integrare un'attività illecita della p.a.
Nella
specie, in relazione alla domanda proposta da un dipendente di un Comune, che,
sulla base delle informazioni fornite dall'ente in ordine alla sua anzianità
lavorativa, aveva rassegnato le dimissioni, conseguendo il trattamento di
quiescenza provvisorio, poi revocato dal Ministero del tesoro per carenza del
requisito dell'anzianità utile per conseguire il trattamento di pensione, e
che, deducendo sia la negligenza dell'ente, che aveva agito al di fuori dei
canoni della diligenza che deve richiedersi al datore di lavoro, sia la
violazione delle norme contenute negli art. 2043 e 2049 c.c., aveva chiesto la
condanna del Comune al pagamento delle somme trattenute sullo stipendio e sulla
pensione e al risarcimento del danno, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione
del giudice ordinario. Cass. Civ., sez.
un., 10 giugno 2003, n. 9219, in Foro
amm. CDS, 2003, 1827.
5)
Il risarcimento del danno morale e del mobbing.
La
domanda del dipendente di condanna dell'amministrazione al risarcimento del
danno morale e del danno biologico va qualificata come azione di natura
extracontrattuale, proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. appartenente, quindi,
alla giurisdizione del giudice ordinario. Cass. Civ. sez. un., 22 maggio 2002,
n. 7470.
Nel caso di mobbing il rapporto di impiego pubblico ha costituito la mera occasione per l'insorgere di rapporti di intimidazione e minaccia, lesivi dell'integrità psico fisica del ricorrente, da parte di altri colleghi.
Il corretto ragionamento seguito dalla giurisprudenza prevalente appare quindi fondato sulla qualificazione dell'azione di responsabilità fatta valere.
Nel caso di mobbing il rapporto di impiego pubblico ha costituito la mera occasione per l'insorgere di rapporti di intimidazione e minaccia, lesivi dell'integrità psico fisica del ricorrente, da parte di altri colleghi.
Il corretto ragionamento seguito dalla giurisprudenza prevalente appare quindi fondato sulla qualificazione dell'azione di responsabilità fatta valere.
E’
stato ad esempio precisato che, ai fini del riparto della giurisdizione
rispetto ad una domanda di risarcimento danni proposta da un pubblico
dipendente nei confronti dell'amministrazione che non sia assoggettata alla
nuova disciplina di cui alla recente privatizzazione, assume valore
determinante l'accertamento della natura contrattuale o extracontrattuale
dell'azione di responsabilità in concreto proposta, dovendosi ritenere proposta
la seconda tutte le volte in cui non emerga una precisa scelta del danneggiato
in favore dell'azione contrattuale, e la prima, con conseguente devoluzione
della controversia al giudice amministrativo, quando la domanda di risarcimento
sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di
una violazione degli obblighi inerenti al rapporto di impiego, sicuramente
configurabile, come nel caso della erronea valutazione medico legale delle
condizioni di salute del dipendente, che abbia originato il provvedimento di
congedo anticipato dello stesso. Cass. Civ., sez. un., 29 gennaio 2002, n.
1147.
In analoga direzione si è già espressa la prevalente giurisprudenza amministrativa: si è infatti precisato che il risarcimento del danno consistente nella lesione dell'integrità psico – fisica, seguita ad un provvedimento di destituzione dall'impiego dichiarato illegittimo, ha natura extracontrattuale e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, esulando dal campo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia del pubblico. Cons. St. sez. IV, 3 settembre 2001, n. 4629.
In analoga direzione si è già espressa la prevalente giurisprudenza amministrativa: si è infatti precisato che il risarcimento del danno consistente nella lesione dell'integrità psico – fisica, seguita ad un provvedimento di destituzione dall'impiego dichiarato illegittimo, ha natura extracontrattuale e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, esulando dal campo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia del pubblico. Cons. St. sez. IV, 3 settembre 2001, n. 4629.
In
termini analoghi, è stato ribadito che la controversia instaurata da un
soggetto legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di pubblico
impiego per ottenere il risarcimento del danno alla propria integrità fisica
rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo nel caso
in cui la lesione sia derivante da una violazione del rapporto contrattuale, e
quindi l'azione proposta venga a fondarsi su uno specifico inadempimento da
parte dell'amministrazione T.A.R. Molise 29 aprile 2002, n. 344.
Qualora la domanda abbia ad oggetto l'accertamento della lesione dell'integrità psico fisica imputabile all'ambiente ostile, da cui sarebbe derivato un danno permanente dell'integrità psicofisica in misura del 25 %, la stessa domanda riguarda un danno avente natura extracontrattuale.
Qualora la domanda abbia ad oggetto l'accertamento della lesione dell'integrità psico fisica imputabile all'ambiente ostile, da cui sarebbe derivato un danno permanente dell'integrità psicofisica in misura del 25 %, la stessa domanda riguarda un danno avente natura extracontrattuale.
Rileva,
quindi, che, rispetto alle angherie asseritamente subite, il rapporto di
impiego ha costituito una semplice occasione, non risultando dimostrato né
dimostrabile quel collegamento con la violazione di doveri legali che regolano
il rapporto.
La controversia in tal caso ha origine extracontrattuale e rientra nella sfera di cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
Altro filone giurisprudenziale afferma invece che la controversia che ha ad oggetto la richiesta, formulata da un soggetto appartenente alle forze armate o a forze di polizia di Stato, all'Amministrazione statale datrice di lavoro, di risarcimento del danno per mobbing, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. T.A.R. Veneto, sez. I, 8 gennaio 2004, n. 2, in Foro amm. TAR, 2004, 64.
La controversia in tal caso ha origine extracontrattuale e rientra nella sfera di cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
Altro filone giurisprudenziale afferma invece che la controversia che ha ad oggetto la richiesta, formulata da un soggetto appartenente alle forze armate o a forze di polizia di Stato, all'Amministrazione statale datrice di lavoro, di risarcimento del danno per mobbing, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. T.A.R. Veneto, sez. I, 8 gennaio 2004, n. 2, in Foro amm. TAR, 2004, 64.
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