15. La tutela giurisdizionale.
L’art.
7, comma 3, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, che approva il codice del processo
amministrativo, afferma che sono
attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice
amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni
delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del
danno per lesione di interessi legittimi e degli altri diritti patrimoniali
consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
Il
rilascio della autorizzazione paesaggistica è soggetto a tutela giurisdizionale.
L'art.
146, comma 9, D.L.vo. 22 gennaio 2004, n. 42, prevede espressamente l'obbligo
della comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis, L.
7 agosto 1990, n. 241.
La
giurisprudenza prevede che la mancata comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento della domanda costituisca rilevante profilo di illegittimità
del provvedimento gravato. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 22 giugno 2006, n.
1510, in Foro amm. TAR, 2006,
6, 2223.
La
tutela giurisdizionale può essere esercitata anche dalle associazioni
ambientaliste portatrici di interessi diffusi, ex art. 13, L. 349/1986,
e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, che
possono impugnare il rilascio dell’autorizzazione paesistica, ex art.
146, comma 11, D.L.vo 42/2004,.
Il
ricorso è deciso anche in caso di rinuncia al ricorso o di carenza di
interesse.
Al
fine di rendere più concreta la possibilità di tutela è stata prevista una
forma di pubblicità da parte dei comuni che devono rendere note, tramite un
apposito elenco, le autorizzazioni paesistiche rilasciate.
16. La non indennizzabilità del vincolo di interesse
storico artistico o paesaggistico.
I
beni immobili privati qualificati come bellezza naturale costituiscono, fin
dall'origine, una categoria di interesse pubblico in virtù delle particolari
qualità, previste dalla legge, che ad essi ineriscono.
Quando
l'amministrazione impone vincoli paesaggistici a tali beni, non ne modifica la
qualità.
I
vincoli non determinano alcuna compressione del diritto sui beni colpiti,
essendo connaturato a tali beni il limite di fruibilità che deriva dalla loro
stessa essenza. Il vincolo imposto si limita solo ad evidenziare una loro
naturale qualità.
In
carenza di pianificazione, secondo la dottrina precedente all’entrata in vigore
del cod. beni cult., i beni immobili da esso interessati sono soggetti ad un
vincolo permanente di tutela. G.C. MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico,
2003, 455.
Gli
effetti del vincolo non sono costitutivi; infatti, non sorgono ex nunc in
virtù del provvedimento amministrativo, ma sono tutelabili indipendentemente da
questo.
Il
provvedimento amministrativo contribuisce ad accertare la natura stessa del
bene senza diminuirne il valore.
La
giurisprudenza ha affermato che l’imposizione di vincoli da parte
dell'Amministrazione non determina l'insorgenza di un diritto
costituzionalmente garantito all'indennizzo, senza che, però, possa escludersi la
legittimità di specifiche disposizioni che prevedano, caso per caso, l'adozione
di misure volte a ristorare il pregiudizio patito dai titolari di diritti sui
beni oggetto del vincolo. Cass. Civ., Sez. II, 19 novembre 1998, n. 11713.
Corte Cost. 29 maggio 1968, n. 5Cap 13 sez 46. Corte Cost. 4
luglio 1974, n. 202.
Conseguentemente,
la giurisprudenza ha negato che il regime della durata quinquennale del vincolo
sia applicabile ai beni di interesse storico o ambientale e, di conseguenza,
esso non incorre nella decadenza nel caso di mancata approvazione del piano
particolareggiato nel termine del quinquennio.
Il
vincolo è, infatti, correlato alla tutela del paesaggio in virtù delle
caratteristiche proprie dei beni, ad esso sottoposti, che sin dall’origine devono
considerarsi naturalmente paesistici. Cass. Civ., Sez. II, 12 giugno 1991, n.
6649.
Il
sistema di tutela del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio storico e
artistico giustifica l'imposizione di limitazioni all'uso della proprietà dei
beni vincolati, senza ridurne, peraltro, la commerciabilità o una redditività
diversa da quella dello sfruttamento edilizio, alla luce dell'equilibrio
costituzionale tra gli interessi in gioco che vede alcune delle facoltà del
diritto dominicale recessive di fronte alle esigenza di salvaguardia dei valori
culturali ed ambientali, ex art. 9 cost., in attuazione della funzione
sociale della proprietà, ex art. 42, comma 2, cost.
Il
vincolo paesaggistico ha generalmente l'effetto di determinare un regime di inedificabilità
relativa che comporta l'assoggettamento al preventivo esame dell'autorità
proposta alla tutela del bene protetto di ogni progetto concernente la
trasformazione e l'uso del bene.
La
disciplina dell'uso del territorio che comporta vincoli di inedificabilità è
conforme ai principi della Costituzione repubblicana.
La
giurisprudenza costituzionale ha elaborato la teorizzazione di un tipo di
vincoli che non sono suscettibili di indennizzo.
Sono
quelli conformativi della proprietà, configurabili per via di imposizioni a
carattere generale e con criteri predeterminati, che riguardano intere
categorie di beni e che sono connaturati al diritto stesso su quel bene che
nasce limitato. Corte Cost. 29 maggio 1968, n. 55 e n. 56.
I
beni immobili aventi valore paesistico costituiscono una categoria
originariamente di interesse pubblico, la cui disciplina è estranea alla
materia dell'espropriazione e dei relativi indennizzi, di cui all'art. 42,
comma 3, cost., rientrando, invece, a pieno titolo nella disposizione di cui al
precedente art. 42, comma 2, che affida alla legge la disciplina dei modi di
godimento della proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale.
Il
vincolo di inedificabilità contenuto in un piano territoriale paesistico che
rivela una qualità insita nel bene, sì che la proprietà su di esso è da
intendere limitata fin dall'origine, è da considerare vincolo conformativo, non
soggetto a decadenza, che incide sul valore del bene in sede di determinazione
dell'indennizzo per un'eventuale espropriazione, tanto da rendere irrilevante
la definizione, sempre ai fini della valutazione del bene, del regime imposto
su di esso dalla disciplina urbanistica che comunque è tenuta a uniformarsi
alla pianificazione paesistica. Cass. Civ., sez. I, 19 luglio 2002, n. 10542, Giust.
Civ. Mass., 2002, 1280.
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