mercoledì 8 febbraio 2017

La tutela amministrativa sui beni paesaggistici.

La tutela amministrativa sui beni paesaggistici.

L’art. 146, comma 9, D.L.vo 42/2004, prevede le forme di tutela in caso di inerzia dell’ente locale ora delegato che normalmente esercita il potere di rilasciare l’autorizzazione.
In caso di mancata delega all’ente locale la richiesta di rilascio della autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva è presentata alla soprintendenza. D. D’ALESSIO L’autorizzazione trasforma il territorio, in Guida Dir. Dossier, n. 4, 2004, 137.
L’autorizzazione deve essere rilasciata previo parere del soprintendente; il parere è vincolante fino all'approvazione del piano paesaggistico.
L'amministrazione competente, entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, rilascia l'autorizzazione oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241.
La giurisprudenza ha affermato che la mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda costituisce rilevante profilo di illegittimità del provvedimento gravato, in quanto l'art. 146, comma 9, D.L.vo. 22 gennaio 2004, n. 42, prevede espressamente l'obbligo della comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 22 giugno 2006, n. 1510, in Foro amm. TAR, 2006, 6, 2223.
Decorsi inutilmente i termini, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Gli interessati possono fare valere davanti al giudice amministrativo l’inerzia dell’amministrazione impugnando il silenzio, ex art. 21 bis, L. 1034/1971.
L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dalla sua emanazione ed è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento nonché, unitamente al parere, alla regione, agli enti locali e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trovano l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

13. Il potere ministeriale inibitorio.

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha, parallelamente alla regione, un potere suppletivo di tutela delle bellezze naturali che si manifesta anche prima dell’imposizione del vincolo, purché successivamente si addivenga all’approvazione dell’elenco nel termine perentorio di novanta giorni fissato dalla legge, ex art. 150, D.L.vo 42/2004.
Tale potere, già previsto prima dell’entrata in vigore del cod. beni cult., può essere esercitato anche quando il bene non è ancora inserito negli elenchi dei beni vincolati, per cui la dottrina ne ravvisa il carattere di procedimento cautelare. T. ALIBRANDI P. FERRI, I beni culturali ed ambientali, 1995, 599.
L’intervento può essere effettuato anche nel corso dell'esecuzione dei lavori per evitare che questi alterino irreversibilmente lo stato dei luoghi.
Il procedimento di sospensione dei lavori edificatori in aree comprese nel decreto di vincolo paesistico è, pertanto, legittimamente emanato in pendenza della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, pertanto, prima che siano realizzati compiutamente i requisiti di efficacia, ai sensi espressamente dell'art. 153, comma 1, T.U. 490/1999, n. 490, che ha ribadito la norma già indicata nell'art. 8 della L. 1497 del 1939. Cons. St., sez. VI, 20 ottobre 2000, n. 5661.


14. Potere ministeriale di annullamento. Transitorietà.

Il potere ministeriale di annullamento d'ufficio del nulla osta paesaggistico è riconducibile al più generale potere di vigilanza che il legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell'esercizio delle funzioni delegate alle regioni ed ai comuni in materia di gestione del vincolo.
La giurisprudenza ha precisato che i parametri cui deve conformarsi il giudizio della Soprintendenza ai fini dell'eventuale adozione dell'atto di annullamento sono, pertanto, riconducibili alla completezza della documentazione ed alla ragionevolezza e congruità della medesima, come evincibile dal corredo motivazionale dell'atto regionale o comunale. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 13 ottobre 2006, n. 4948, in Foro amm. TAR, 2006, 10, 3324.
Gli atti di amministrazione attiva dei singoli Ministeri sono stati assegnati alla competenza dei dirigenti e non più a quella del Ministro, e ciò alla stregua del generale principio di separazione tra le funzioni di indirizzo in capo al Ministero e le funzioni di gestione in capo ai dirigenti.
Il potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, ex art. 159, D. L.vo n. 42 del 2004 è assegnato alla Soprintendenza. Cons. St., sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7985, in Foro amm. CDS, 2006, 12, 3406.
Il potere consente alla Soprintendenza di espletare un sindacato sull'esercizio delle funzioni amministrative connesse al potere autorizzatorio di cui all'art. 159, D.L.vo n. 42 del 2004 – che non è tale da determinare la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, ma che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere per difetto di istruttoria o di motivazione.
L'autorità statale, nell'esercizio del potere di annullamento, esercita un potere di riesame relativo ai vizi di legittimità comprendenti quello di eccesso di potere nelle diverse figure sintomatiche, ma non può rinnovare il giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggistico - ambientale dell'intervento che appartiene in via esclusiva all'Autorità preposta alla tutela del vincolo. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 30 ottobre 2006, n. 9260, in Foro amm. TAR, 2006, 10, 3310.
Con l’entrata in vigore dei piani paesaggistici regionali il potere di annullamento dell’autorizzazione è da considerarsi abrogato. N. CENTOFANTI, Diritto a costruire, pianificazione urbanistica, espropriazione, 2005, 124.



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