La tutela amministrativa sui beni paesaggistici.
L’art.
146, comma 9, D.L.vo 42/2004, prevede le forme di tutela in caso di inerzia
dell’ente locale ora delegato che normalmente esercita il potere di rilasciare
l’autorizzazione.
In
caso di mancata delega all’ente locale la richiesta di rilascio della
autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva è presentata alla
soprintendenza. D. D’ALESSIO L’autorizzazione trasforma il territorio,
in Guida Dir. Dossier, n. 4, 2004, 137.
L’autorizzazione
deve essere rilasciata previo parere del soprintendente; il parere è vincolante
fino all'approvazione del piano paesaggistico.
L'amministrazione
competente, entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del
soprintendente, rilascia l'autorizzazione oppure comunica agli interessati il
preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241.
La
giurisprudenza ha affermato che la mancata comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento della domanda costituisce rilevante profilo di illegittimità
del provvedimento gravato, in quanto l'art. 146, comma 9, D.L.vo. 22 gennaio
2004, n. 42, prevede espressamente l'obbligo della comunicazione del preavviso
di rigetto di cui all'art. 10 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 22 giugno 2006, n.
1510, in Foro amm. TAR, 2006,
6, 2223.
Decorsi
inutilmente i termini, è data facoltà agli interessati di richiedere
l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad
acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta.
Gli
interessati possono fare valere davanti al giudice amministrativo l’inerzia
dell’amministrazione impugnando il silenzio, ex art. 21 bis, L.
1034/1971.
L'autorizzazione
paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dalla sua emanazione ed è
trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere
nel corso del procedimento nonché, unitamente al parere, alla regione, agli
enti locali e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trovano
l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
13. Il potere ministeriale inibitorio.
Il
Ministero per i beni e le attività culturali ha, parallelamente alla regione,
un potere suppletivo di tutela delle bellezze naturali che si manifesta anche
prima dell’imposizione del vincolo, purché successivamente si addivenga
all’approvazione dell’elenco nel termine perentorio di novanta giorni fissato
dalla legge, ex art. 150, D.L.vo 42/2004.
Tale
potere, già previsto prima dell’entrata in vigore del cod. beni cult., può
essere esercitato anche quando il bene non è ancora inserito negli elenchi dei
beni vincolati, per cui la dottrina ne ravvisa il carattere di procedimento
cautelare. T. ALIBRANDI P. FERRI, I beni culturali ed ambientali, 1995,
599.
L’intervento
può essere effettuato anche nel corso dell'esecuzione dei lavori per evitare
che questi alterino irreversibilmente lo stato dei luoghi.
Il
procedimento di sospensione dei lavori edificatori in aree comprese nel decreto
di vincolo paesistico è, pertanto, legittimamente emanato in pendenza della
pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e,
pertanto, prima che siano realizzati compiutamente i requisiti di efficacia, ai
sensi espressamente dell'art. 153, comma 1, T.U. 490/1999, n. 490, che ha
ribadito la norma già indicata nell'art. 8 della L. 1497 del 1939. Cons. St.,
sez. VI, 20 ottobre 2000, n. 5661.
14.
Potere ministeriale di
annullamento. Transitorietà.
Il
potere ministeriale di annullamento d'ufficio del nulla osta paesaggistico è
riconducibile al più generale potere di vigilanza che il legislatore ha voluto
riconoscere allo Stato nei confronti dell'esercizio delle funzioni delegate
alle regioni ed ai comuni in materia di gestione del vincolo.
La
giurisprudenza ha precisato che i parametri cui deve conformarsi il giudizio
della Soprintendenza ai fini dell'eventuale adozione dell'atto di annullamento
sono, pertanto, riconducibili alla completezza della documentazione ed alla
ragionevolezza e congruità della medesima, come evincibile dal corredo
motivazionale dell'atto regionale o comunale. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 13 ottobre 2006, n. 4948, in Foro amm. TAR, 2006, 10, 3324.
Gli
atti di amministrazione attiva dei singoli Ministeri sono stati assegnati alla
competenza dei dirigenti e non più a quella del Ministro, e ciò alla stregua
del generale principio di separazione tra le funzioni di indirizzo in capo al
Ministero e le funzioni di gestione in capo ai dirigenti.
Il
potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, ex art. 159,
D. L.vo n. 42 del 2004 è assegnato alla Soprintendenza. Cons. St., sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7985, in Foro amm. CDS, 2006, 12, 3406.
Il
potere consente alla Soprintendenza di espletare un sindacato sull'esercizio
delle funzioni amministrative connesse al potere autorizzatorio di cui all'art.
159, D.L.vo n. 42 del 2004 – che non è tale da determinare la sovrapposizione o
sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di
rilascio dell'autorizzazione, ma che si estende a tutte le ipotesi
riconducibili all'eccesso di potere per difetto di istruttoria o di
motivazione.
L'autorità
statale, nell'esercizio del potere di annullamento, esercita un potere di
riesame relativo ai vizi di legittimità comprendenti quello di eccesso di
potere nelle diverse figure sintomatiche, ma non può rinnovare il giudizio
tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggistico - ambientale
dell'intervento che appartiene in via esclusiva all'Autorità preposta alla
tutela del vincolo. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 30 ottobre 2006, n.
9260, in Foro amm. TAR, 2006,
10, 3310.
Con
l’entrata in vigore dei piani paesaggistici regionali il potere di annullamento
dell’autorizzazione è da considerarsi abrogato. N. CENTOFANTI, Diritto a
costruire, pianificazione urbanistica, espropriazione, 2005, 124.
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