mercoledì 8 febbraio 2017

l’autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali

4. L’autorizzazione.

E’ fatto obbligo di richiedere l’autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali per la demolizione e lo spostamento dei beni soggetti a vincolo o per lo smembramento di collezioni, ai sensi dell’art. 21, D.L.vo 42/2004. I progetti per interventi di esecuzione di opere e lavori su beni appartenenti a privati devono essere sottoposti alla Soprintendenza per ottenere la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 22, D.L.vo 42/2004. S. MEZZOCAMPO, Beni culturali. La vigilanza. Ispezione con preavviso di cinque giorni, in Guida Dir. Dossier, n. 4, 2004, 85.
I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, di beni mobili ed immobili riconosciuti d’interesse storico od artistico a seguito di notifica devono sottoporre all’esame della competente Soprintendenza il progetto di qualunque opera intendano realizzare, allo scopo di ottenerne la preventiva autorizzazione.
Qualora vi sia assoluta urgenza si possono eseguire i lavori provvisori indispensabili per evitare gravi danni ai beni, con l’obbligo di comunicarne immediata notizia alla Soprintendenza.
Alla stessa dovranno essere inviati in seguito, nel più breve tempo possibile, i progetti definitivi dei lavori per averne l’approvazione.
Gli interventi su immobili che abbiano interesse storico artistico sono assoggettati non solo al permesso di costruire, ma anche all'autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza.
Fra le due procedure non intercorre un rapporto di collegamento e, quindi, le determinazioni del Soprintendente non vincolano i provvedimenti del sindaco.
L'impugnazione dei due atti ha ambiti operativi diversi, essendo diretta a censurare, in un caso, l'autorizzazione della Soprintendenza per i motivi connessi alla tutela dei beni culturali e, nell'altro, il permesso di costruire per motivi di natura urbanistica.
La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del cod. beni cult. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del solo provvedimento comunale avendo il ricorrente fatto valere ragioni di natura esclusivamente urbanistica. T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 ottobre 1990, n. 386, in T.A.R., 1990, I, 3847.
L’autorizzazione deve essere richiesta sia per le opere soggette a permesso di costruire sia per le opere soggette a denuncia di inizio di attività
La mancanza dell’autorizzazione costituisce illecito penale anche nel caso di interventi assoggettabili al regime della denuncia di inizio attività che sono realizzati in zone sottoposte a vincoli storico-artistici o paesaggistico-ambientali. Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2002, n. 30144, in Cass. Pen., 2003, 2408.
I beni soggetti a vincolo, infatti, non possono essere utilizzati in modo incompatibile con il loro carattere storico o artistico o in modo da pregiudicare la loro conservazione od integrità.
Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è ora normato dall’art. 22, D.L.vo. 42/2004.
La scansione procedimentale ne impone il rilascio entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza.
E’ prevista la sospensione del termine per richieste istruttorie.
Decorso il termine il ricorrente può diffidare l’amministrazione a provvedere.
E’ previsto il silenzio assenso che si forma solo a seguito di inottemperanza dell’amministrazione a provvedere dopo che siano trascorsi trenta giorni dal ricevimento della diffida.


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