4. L’autorizzazione.
E’
fatto obbligo di richiedere l’autorizzazione al Ministero per i beni e le
attività culturali per la demolizione e lo spostamento dei beni soggetti a
vincolo o per lo smembramento di collezioni, ai sensi dell’art. 21, D.L.vo
42/2004. I progetti per interventi di esecuzione di opere e lavori su beni
appartenenti a privati devono essere sottoposti alla Soprintendenza per
ottenere la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 22, D.L.vo 42/2004. S.
MEZZOCAMPO, Beni culturali. La vigilanza. Ispezione con preavviso di cinque
giorni, in Guida Dir. Dossier, n. 4, 2004, 85.
I
proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, di beni mobili ed immobili
riconosciuti d’interesse storico od artistico a seguito di notifica devono
sottoporre all’esame della competente Soprintendenza il progetto di qualunque
opera intendano realizzare, allo scopo di ottenerne la preventiva
autorizzazione.
Qualora
vi sia assoluta urgenza si possono eseguire i lavori provvisori indispensabili
per evitare gravi danni ai beni, con l’obbligo di comunicarne immediata notizia
alla Soprintendenza.
Alla
stessa dovranno essere inviati in seguito, nel più breve tempo possibile, i
progetti definitivi dei lavori per averne l’approvazione.
Gli
interventi su immobili che abbiano interesse storico artistico sono
assoggettati non solo al permesso di costruire, ma anche all'autorizzazione
rilasciata dalla competente Soprintendenza.
Fra
le due procedure non intercorre un rapporto di collegamento e, quindi, le
determinazioni del Soprintendente non vincolano i provvedimenti del sindaco.
L'impugnazione
dei due atti ha ambiti operativi diversi, essendo diretta a censurare, in un
caso, l'autorizzazione della Soprintendenza per i motivi connessi alla tutela
dei beni culturali e, nell'altro, il permesso di costruire per motivi di natura
urbanistica.
La
giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del cod. beni cult. ha ritenuto
ammissibile l'impugnazione del solo provvedimento comunale avendo il ricorrente
fatto valere ragioni di natura esclusivamente urbanistica. T.A.R. Piemonte,
sez. I, 10 ottobre 1990, n. 386, in T.A.R., 1990, I, 3847.
L’autorizzazione
deve essere richiesta sia per le opere soggette a permesso di costruire sia per
le opere soggette a denuncia di inizio di attività
La
mancanza dell’autorizzazione costituisce illecito penale anche nel caso di
interventi assoggettabili al regime della denuncia di inizio attività che sono
realizzati in zone sottoposte a vincoli storico-artistici o
paesaggistico-ambientali. Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2002, n. 30144, in Cass.
Pen., 2003, 2408.
I
beni soggetti a vincolo, infatti, non possono essere utilizzati in modo
incompatibile con il loro carattere storico o artistico o in modo da
pregiudicare la loro conservazione od integrità.
Il
procedimento di rilascio dell’autorizzazione è ora normato dall’art. 22,
D.L.vo. 42/2004.
La
scansione procedimentale ne impone il rilascio entro 120 giorni dalla ricezione
della richiesta da parte della Soprintendenza.
E’
prevista la sospensione del termine per richieste istruttorie.
Decorso
il termine il ricorrente può diffidare l’amministrazione a provvedere.
E’
previsto il silenzio assenso che si forma solo a seguito di inottemperanza
dell’amministrazione a provvedere dopo che siano trascorsi trenta giorni dal
ricevimento della diffida.
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