mercoledì 8 febbraio 2017

La valutazione di impatto ambientale. Le fasi procedimentali.

La valutazione di impatto ambientale. Le fasi procedimentali.

La VIA consiste nello studio concernente l’impatto sull’ambiente provocato dalla realizzazione di un’opera.
La VIA costituisce uno degli strumenti più significativi per descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di una singola opera sull’uomo, sulla fauna, sul suolo, sulle acque, sull’aria, sul clima e sul paesaggio. P. GIAMPIETRO E G. CRISTOFARO, Procedure per la valutazione ambientale strategica VAS, per la valutazione impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata(IPPC), in Guida normativa, 2008, 2897.
La procedura è stata prevista dalla direttiva CEE 27.6.1985, n. 337, che ha affermato come la migliore politica ecologica sia quella di evitare fin dall’inizio l’aggressione dell’ambiente non permettendo la realizzazione di opere che possano portare degli effetti di inquinamento o, quanto meno, di stravolgimento del territorio.
Sono oggetto di valutazione ambientale i progetti relativi ad opere indicate nell’all. III, come, ad esempio, le raffinerie di petrolio e le centrali termiche e nucleari, e quelli inseriti nell’all. III, lett. b), compresi in aree protette, come, ad esempio, il cambiamento di uso di aree non coltivate con una superficie superiore ai 10 ha.
Il procedimento si articola in varie fasi. S.R. MASERA Via e Vas nel nuovo codice ambientale, in Urb. App., 2006, 1150.
Esse sono dettagliatamente previste ex art. 19, D.L.vo. 4/2008:
a) Nello svolgimento di una verifica di assoggettabilità il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni. L'autorità competente, nei successivi quarantacinque giorni, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente.
b) Nella definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. L'autorità competente apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale ed esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero. La fase deve chiudersi entro sessanta giorni dalla domanda; non sono previsti mezzi di tutela.
c) La presentazione e la pubblicazione del progetto è soggetta a verifica da parte dell’autorità competente per accertare la completezza della documentazione.
d) Lo svolgimento di consultazioni inizia dalla presentazione dell’istanza. Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni;
f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni sono disposti dall’autorità competente che deve acquisire i pareri necessari delle autorità indicate dal proponente che devono esprimersi sull’istanza. Vizia la procedura il fatto che il proponente ometta di indicare alcune autorità che devono esprimersi sull’istanza.
g) La decisione deve essere adottata dall'autorità competente con provvedimento espresso e
motivato nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza. L'inutile decorso del tempo implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni.
L'inutile decorso del termine implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni.

Il provvedimento conclusivo di valutazione dell'impatto ambientale

sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale, ex art.26, D.L.vo 4/2008.
I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
h) L'informazione sulla decisione parte dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. Da detta scadenza decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati, ex art. 27, D.L.vo 4/2008.
I provvedimenti adottati senza la VAS ovvero la VIA se previste come obbligatorie sono annullabili per violazione di legge non essendo espressamente prescritta la loro nullità, ex art. 21-septies, L. 241/1990.
Il provvedimento è provvisoriamente efficace; esso diventa definitivo qualora non sia presentato
ricorso, su istanza di parte, entro gli ordinari termini di decadenza previsti per i ricorsi amministrativi. Non è, invece, soggetto a termini di decadenza il potere di autoannullamento di un provvedimento illegittimo che l’amministrazione può esercitare, ricorrendone i presupposti, purché entro un termine ragionevole, ex art. 21-nonies, L. 241/1990.


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