mercoledì 8 febbraio 2017

L’autorizzazioneper gli interventi sui beni ambientali

L’autorizzazione.

Il cod. beni cult. sottopone gli interventi di modifica o di alterazione dei beni ambientali, oggetto di tutela, ad autorizzazione ambientale di competenza della regione o dell’autorità da essa delegata, ex art. 146, D.L.vo 42/2004. D. D’ALESSIO, L’autorizzazione trasforma il territorio, in Guida Dir. Dossier, n. 4, 136.

Vi è, pertanto, un secondo controllo che si affianca alla disciplina urbanistica comunale.
L’intervento sul bene, quindi, deve essere prima autorizzato dalla regione e poi, successivamente, deve ottenere il rilascio del permesso di costruire da parte del comune.
Non cambiano le caratteristiche dell’intervento autorizzatorio che si sostanzia in un apprezzamento tecnico discrezionale che muove da una comparazione tra lo stato attuale dell’immobile e quello che esso potrà assumere in seguito alle opere progettate, in funzione di verificare che non vengano menomati gli aspetti esteriori ai quali è collegata la protezione ambientale. T. ALIBRANDI P. FERRI I beni culturali ed ambientali, 1995, 599.
L’autorizzazione ambientale deve considerare quale sia la possibilità di intervento compatibile con il paesaggio nel quale esso si inserisce.
L'Autorità competente non può pronunciarsi favorevolmente sulla relativa domanda se non dopo aver valutato la compatibilità dell'intervento da realizzare con il bene paesaggistico tutelato; nel far ciò è tenuta ad esporre, sia pur succintamente, le ragioni che militano a favore dell'assenso manifestato. T.A.R. Sardegna 9 gennaio 2002, n. 2, Foro Amm. TAR, 2002, 286.

Il sistema di dichiarazione di interesse pubblico viene meno qualora la pianificazione urbanistica comunale abbia già regolamentato gli interventi su detti beni.
Resta ugualmente l’obbligo di richiedere l’autorizzazione prima dell’esecuzione di lavori.
Non sono sottoposte a vincolo, ad esempio, le aree che al 6.9.1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; inoltre, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, i centri edificati perimetrati, ai sensi dell'art. 18 della l. 865/1971, ex art. 142, D.L.vo 42/2004.
La giurisprudenza ha ripetuto che l’opera pubblica di un comune, pur non essendo soggetta al permesso di costruire, deve essere soggetta ad autorizzazione ambientale e rispettare la disciplina delle distanze. Cass. pen., sez. III, 6 novembre 1997, n. 27988, in Giur. Pen, 1999, II, 117.



10. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione.

Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione è disciplinato dall'art. 146, 5 comma, D. L.vo 42/2004.
Le amministrazioni competenti, devono accertare la compatibilità dell’intervento, sulla base del parere della Commissione per il paesaggio.
Esse, successivamente, trasmettono la proposta di autorizzazione alla soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio.
La soprintendenza partecipa fin dall’inizio al procedimento diventando di fatto organo consultivo dell’amministrazione procedente.
La soprintendenza deve esprimere il suo parere sul progetto e sulla proposta di autorizzazione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto.
Il parere della soprintendenza non è vincolante. L’amministrazione può procedere al rilascio dell’autorizzazione non solo quando la soprintendenza ha detto sì o non si è espressa nel termine perentorio assegnato, ma anche quando la soprintendenza si è espressa negativamente. In tal caso l’amministrazione deve dare adeguata motivazione sulle ragioni del dissenso dal parere della soprintendenza. D. D’ALESSIO. L’autorizzazione trasforma il territorio, in Guida Dir. Dossier, 2004, 136.
L’autorizzazione è rilasciata o negata nel termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza o dallo scadere del termine concesso alla soprintendenza per esprimere il suo parere: l’autorizzazione è efficace solo se sono trascorsi venti giorni dalla sua emanazione.
L’autorizzazione ambientale non si sostituisce però al permesso di costruire, ma si assomma ad esso costituendo presupposto per il suo rilascio. Cons. Stato., sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1486, in Riv. Amm, 1995, 152.
L’art. 149, D.L.vo 42/2004, riconferma che il nulla osta non è necessario per gli interventi, da esso tassativamente previsti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo.
Il nulla osta che autorizzi opere in contrasto con le prescrizioni dettate dal piano territoriale paesistico è illegittimo. T.A.R. Lazio sez. I, 29 novembre 1994, n. 1852, in Foro Amm., 1995, 426.
L'operatività del vincolo ambientale e, conseguentemente, la necessità dell'autorizzazione regionale, è esclusa solo con riguardo alle aree ricadenti nelle zone omogenee A e B nonché in quelle comprese in un piano pluriennale di attuazione.
I rapporti tra l’autorizzazione e il permesso di costruire sono precisati dalla giurisprudenza; essa ritiene che il nulla osta costituisca titolo legittimamente, sotto il profilo paesaggistico, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio edilizio. T.A.R. Lazio, sez. II, 12 ottobre 1993, n. 1174, in T.A.R., 1993, 3928.


10.1) L’autorizzazione semplificata.

Gli interventi di lieve entità su immobili soggetti ad autorizzazione paesaggistica sono soggetti ad autorizzazione semplificata, ex art. 1, D.P.R: 2010, n.139, Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42. S. AMOROSINO e P. CARPENIERI, Il regolamento di semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche per gli intereventi di lieve entità, in Urb. App., 2010, 1381.
Rientrano tra gli interventi di lieve entità 39 tipologie di lavori contenute nell’Allegato 1, al D.P.R: 2010, n.139, come incremento volumetrico non superiore al 10%, demolizione e ricostruzione nel rispetto di volumetria e sagoma preesistenti, demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni, aperture di porte e finestre, interventi sulle finiture esterne, realizzazione o modifica di balconi o terrazze e loro chiusura attraverso infissi, realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.
L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida per 5 anni.
L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione semplificata deve essere corredata dalla relazione paesaggistica redatta da un tecnico abilitato, indicante lo stato dell'area interessata e la compatibilità con i valori paesaggistici.
Il procedimento autorizzatorio si conclude con un provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
L'amministrazione competente effettua accertamenti e valutazioni entro 30 giorni.
In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica dandone immediata comunicazione al richiedente.
In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la compatibilità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo. 
Nel caso in cui la valutazione di compatibilità alla normativa paesaggistica sia negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.
La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento.
Se dopo la produzione e l’esame delle osservazioni, persistono i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.
In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Copia dell'istanza è contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva rilasciando o negando l'autorizzazione.
Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, Egli deve dare immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del D. L.vo 42/2004.
L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza.
Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto.
L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza, ex art. 4, D.P.R. 2010, n.139.
Le disposizioni regolamentari trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, devono adottare le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri sanciti dal decreto.
La giurisprudenza costituzionale ha precisato che in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, la disciplina statale costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle regioni, in quanto lo Stato stabilisce "standard minimi di tutela", intendendosi tale espressione nel senso che lo Stato assicura una tutela adeguata e non riducibile dell'ambiente, valevole anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Corte costituzionale, 1 luglio2010, n. 234 , in Redazione Giuffrè , 2010


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