L’autorizzazione.
Il cod. beni
cult. sottopone gli interventi di modifica o di alterazione dei beni
ambientali, oggetto di tutela, ad autorizzazione ambientale di competenza della
regione o dell’autorità da essa delegata, ex art. 146, D.L.vo 42/2004. D.
D’ALESSIO, L’autorizzazione trasforma
il territorio, in Guida Dir. Dossier, n. 4, 136.
Vi
è, pertanto, un secondo controllo che si affianca alla disciplina urbanistica
comunale.
L’intervento
sul bene, quindi, deve essere prima autorizzato dalla regione e poi,
successivamente, deve ottenere il rilascio del permesso di costruire da parte
del comune.
Non
cambiano le caratteristiche dell’intervento autorizzatorio che si sostanzia in
un apprezzamento tecnico discrezionale che muove da una comparazione tra lo
stato attuale dell’immobile e quello che esso potrà assumere in seguito alle
opere progettate, in funzione di verificare che non vengano menomati gli
aspetti esteriori ai quali è collegata la protezione ambientale. T. ALIBRANDI
P. FERRI I beni culturali ed ambientali, 1995, 599.
L’autorizzazione
ambientale deve considerare quale sia la possibilità di intervento compatibile
con il paesaggio nel quale esso si inserisce.
L'Autorità
competente non può pronunciarsi favorevolmente sulla relativa domanda se non
dopo aver valutato la compatibilità dell'intervento da realizzare con il bene
paesaggistico tutelato; nel far ciò è tenuta ad esporre, sia pur succintamente,
le ragioni che militano a favore dell'assenso manifestato. T.A.R. Sardegna 9
gennaio 2002, n. 2, Foro Amm. TAR, 2002, 286.
Il
sistema di dichiarazione di interesse pubblico viene meno qualora la
pianificazione urbanistica comunale abbia già regolamentato gli interventi su
detti beni.
Resta
ugualmente l’obbligo di richiedere l’autorizzazione prima dell’esecuzione di
lavori.
Non
sono sottoposte a vincolo, ad esempio, le aree che al 6.9.1985 erano delimitate
negli strumenti urbanistici come zone A e B; inoltre, nei comuni sprovvisti di
tali strumenti, i centri edificati perimetrati, ai sensi dell'art. 18 della l.
865/1971, ex art. 142, D.L.vo 42/2004.
La
giurisprudenza ha ripetuto che l’opera pubblica di un comune, pur non essendo
soggetta al permesso di costruire, deve essere soggetta ad autorizzazione
ambientale e rispettare la disciplina delle distanze. Cass. pen., sez. III, 6
novembre 1997, n. 27988, in Giur. Pen, 1999, II, 117.
10. Il procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione.
Il
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione è disciplinato dall'art. 146,
5 comma, D. L.vo 42/2004.
Le
amministrazioni competenti, devono accertare la compatibilità dell’intervento,
sulla base del parere della Commissione per il paesaggio.
Esse,
successivamente, trasmettono la proposta di autorizzazione alla soprintendenza
per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio.
La
soprintendenza partecipa fin dall’inizio al procedimento diventando di fatto
organo consultivo dell’amministrazione procedente.
La
soprintendenza deve esprimere il suo parere sul progetto e sulla proposta di
autorizzazione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
ricezione del progetto.
Il
parere della soprintendenza non è vincolante. L’amministrazione può procedere
al rilascio dell’autorizzazione non solo quando la soprintendenza ha detto sì o
non si è espressa nel termine perentorio assegnato, ma anche quando la
soprintendenza si è espressa negativamente. In tal caso l’amministrazione deve
dare adeguata motivazione sulle ragioni del dissenso dal parere della
soprintendenza. D. D’ALESSIO. L’autorizzazione trasforma il
territorio, in Guida Dir. Dossier, 2004, 136.
L’autorizzazione
è rilasciata o negata nel termine di venti giorni dalla ricezione del parere
della soprintendenza o dallo scadere del termine concesso alla soprintendenza
per esprimere il suo parere: l’autorizzazione è efficace solo se sono trascorsi
venti giorni dalla sua emanazione.
L’autorizzazione
ambientale non si sostituisce però al permesso di costruire, ma si assomma ad
esso costituendo presupposto per il suo rilascio. Cons. Stato., sez. V, 14
dicembre 1994, n. 1486, in Riv. Amm, 1995, 152.
L’art.
149, D.L.vo 42/2004, riconferma che il nulla osta non è necessario per gli
interventi, da esso tassativamente previsti, di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo.
Il
nulla osta che autorizzi opere in contrasto con le prescrizioni dettate dal
piano territoriale paesistico è illegittimo. T.A.R. Lazio sez. I, 29 novembre
1994, n. 1852, in Foro Amm., 1995, 426.
L'operatività
del vincolo ambientale e, conseguentemente, la necessità dell'autorizzazione
regionale, è esclusa solo con riguardo alle aree ricadenti nelle zone omogenee
A e B nonché in quelle comprese in un piano pluriennale di attuazione.
I
rapporti tra l’autorizzazione e il permesso di costruire sono precisati dalla
giurisprudenza; essa ritiene che il nulla osta costituisca titolo
legittimamente, sotto il profilo paesaggistico, ai fini del rilascio del
provvedimento autorizzatorio edilizio. T.A.R. Lazio, sez. II, 12 ottobre 1993,
n. 1174, in T.A.R., 1993, 3928.
10.1) L’autorizzazione semplificata.
Gli
interventi di lieve entità su immobili soggetti ad
autorizzazione paesaggistica sono soggetti ad autorizzazione
semplificata, ex art. 1, D.P.R: 2010, n.139, Regolamento
recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli
interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D. L.vo 22
gennaio 2004, n. 42. S. AMOROSINO e P. CARPENIERI, Il regolamento di semplificazione delle
autorizzazioni paesaggistiche per gli intereventi di lieve entità, in Urb. App., 2010, 1381.
Rientrano tra gli interventi di
lieve entità 39 tipologie di lavori contenute nell’Allegato 1, al D.P.R: 2010, n.139,
come incremento volumetrico non superiore al 10%, demolizione e ricostruzione
nel rispetto di volumetria e sagoma preesistenti, demolizione senza
ricostruzione o demolizione di superfetazioni, aperture di porte e finestre,
interventi sulle finiture esterne, realizzazione o modifica di balconi o
terrazze e loro chiusura attraverso infissi, realizzazione, modifica o
sostituzione di scale esterne.
L'autorizzazione paesaggistica
semplificata è immediatamente efficace ed è valida per 5 anni.
L’istanza per il rilascio
dell’autorizzazione semplificata deve essere corredata dalla relazione
paesaggistica redatta da un tecnico abilitato, indicante lo stato dell'area
interessata e la compatibilità con i valori paesaggistici.
Il procedimento autorizzatorio si
conclude con un provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della
domanda.
L'amministrazione competente
effettua accertamenti e valutazioni entro 30 giorni.
In
caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica
ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica
dandone immediata comunicazione al richiedente.
In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la compatibilità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo.
In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la compatibilità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo.
Nel
caso in cui la valutazione di compatibilità alla normativa paesaggistica sia
negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia
comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali
osservazioni.
La
comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento.
Se
dopo la produzione e l’esame delle osservazioni, persistono i motivi ostativi
all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.
In
caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione
del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza
motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di
autorizzazione paesaggistica semplificata.
Copia
dell'istanza è contestualmente inviata
all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo. Ricevuta
l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la
conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene
paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via
definitiva rilasciando o negando l'autorizzazione.
Se anche la valutazione del soprintendente è positiva,
questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di
venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della
proposta, Egli deve dare immediata comunicazione, ove possibile per via
telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In
caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato
l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza
indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del D. L.vo
42/2004.
L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque
giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata
comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza.
Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia
contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le
trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto.
L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed
allegazione del parere della soprintendenza, ex art. 4,
D.P.R. 2010, n.139.
Le disposizioni regolamentari trovano immediata applicazione nelle regioni a
statuto ordinario.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di
attuazione, devono adottare le norme necessarie a disciplinare il procedimento
di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri sanciti
dal decreto.
La giurisprudenza costituzionale ha precisato che in materia
di tutela dell'ambiente e del paesaggio, la disciplina statale costituisce
un limite minimo di tutela non derogabile dalle regioni, in quanto lo
Stato stabilisce "standard minimi di tutela", intendendosi tale
espressione nel senso che lo Stato assicura una tutela adeguata e non
riducibile dell'ambiente, valevole anche nei confronti delle regioni
a statuto
speciale e delle province autonome. Corte
costituzionale, 1 luglio2010, n. 234 , in Redazione
Giuffrè , 2010
Nessun commento:
Posta un commento