mercoledì 8 febbraio 2017

La tutela sui beni storico artistici.


 La tutela sui beni storico artistici.

L’art. 16, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina il procedimento amministrativo di tutela avverso il procedimento di vincolo.
Avverso la dichiarazione che afferma l’interesse culturale adottata dal Soprintendente regionale è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. Cons. St., sez. VI, 23 novembre 2004, n. 7694, in Riv. giur. Ed., 2005, 3, 960.
La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni di tutela del bene.
Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni a partire dalla presentazione dello stesso. Contro il silenzio del Ministero è ammesso ricorso, ex art. 21 bis, L. 1034/1971.
L’art. 22, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina il procedimento amministrativo di tutela avverso il procedimento di rilascio di autorizzazione.
L'autorizzazione relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza.
Qualora la Soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
Decorso inutilmente il termine entro il quale l’amministrazione deve rilasciare l’autorizzazione il richiedente può diffidare la stessa a provvedere.
La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.
Il diniego dell’autorizzazione è impugnabile, invece, presso la giustizia amministrativa.

11.1. La tutela indiretta.

I beni di interesse storico - artistico degli enti pubblici sono di per se stessi assoggettati, senza la necessità di alcun accertamento costitutivo di qualificazione, alla disciplina di tutela indiretta.
Il Ministero ha, infatti, facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, ex art. 45, D.L.vo 42/2004. Cons. St., sez. VI, 10 maggio 1996, n. 663, Riv. Giur. Amb., 1997, 925, nota DI JORIO.

Poiché il vincolo indiretto non ha un contenuto prescrittivo tipico, l'amministrazione, con proprio apprezzamento discrezionale, deve valutare le misure da adottare per la conservazione del bene, le quali possono consistere anche in misure non tipizzate, purché il provvedimento che impone il vincolo sia congruamente motivato e sorretto da una istruttoria adeguata. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 10 maggio 2004, n. 1664, in Foro amm. TAR, 2004, 1267. 

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