Le
controversie relative alla elezione dei consigli comunali, provinciali e
regionali.
Fanno parte del contenzioso elettorale
tutte le controversie relative alla elezione dei componenti dei consigli
comunali, provinciali e regionali.
Sono escluse le controversie
sull'elezione dei parlamentari che l'art.66 della Costituzione attribuisce a
ciascun ramo del parlamento.
Il TU 570/1960, successivamente
modificato dalla L.1147/1966 e dalla L.108 /1968,all’art.82/1 attribuisce alla
giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla
ineleggibilità alla carica.
L’art.6 della legge 1034/1971
attribuisce al giudice amministrativo le
controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali,
provinciali e regionali .
La giurisprudenza afferma che sussiste
la giurisdizione del g.a. quando l'oggetto del giudizio è costituito
dall'annullamento di determinazioni amministrative chiaramente attinenti alle
operazioni elettorali specificate all'art. 83 comma 11 t.u. 570/60, mentre
sussiste la giurisdizione del g.o. in presenza di controversie aventi ad
oggetto l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità. Cons. St. a.
plen., 24 novembre 2005, n. 10, in Dir. e
Giust., 2006, f. 1, 96.
Tali controversie erano prima attribuite
agli stessi consigli comunali e provinciali in primo grado ed in secondo grado
alla Giunta Provinciale Amministrativa ed al Consiglio di Stato.
La Corte Costituzionale, con sentenza 27
dicembre 1965, n. 93, ha dichiarato illegittime le norme per violazione del
principio di imparzialità del giudice.
Parimenti la L. 1147/1966, che aveva
introdotto delle sezioni speciali per il contenzioso elettorale presso i
costituendi Tribunali Regionali Amministrativi, è stata dichiarata
incostituzionale per violazione del principio di indipendenza del giudice dalla
stessa Corte con sentenza 27 maggio 1968, n. 49.
2.
Le controversie in tema di eleggibilità.
La giurisdizione del giudice ordinario.
Le cause di
ineleggibilità trovano la loro ragione nell’intento di evitare indebite
pressioni che i titolari di alcuni alti uffici possono esercitare
sull’elettorato, altre cause trovano la loro ragione nella antinomia che si
determinerebbe per la situazione di controllore, altre cause di ineleggibilità
trovano la loro giustificazione nel fatto che una stessa persona si trova ad
essere contitolare di più uffici.
La giurisprudenza
ha affermato, ad esempio, in tema di ineleggibilità del personale delle Usl,
anche prima delle modifiche introdotte dalla nuova normativa contenuta nel D.L.vo
n. 502 del 1992 e nel D.L.vo n. 517 del 1993, al primario ospedaliero non poteva essere preclusa l'eleggibilità né in
virtù della disposizione di cui al n. 8
dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981, la quale riguardava i soggetti che, nell'ambito della
Usl, svolgevano funzioni di direzione di tutto il personale, né di quella
contenuta nel n. 11 dello stesso
articolo, la quale non riguardava affatto il personale dipendente delle Usl.
Cass. civ., sez. I, 15 maggio 1996, n. 4511, in Giust. civ. Mass., 1996, 733.
Esse possono
essere rimosse prima del giorno utile per la presentazione della candidatura.
P. VIRGA, Diritto Amministrativo,
Amministrazione locale, III, 1988, 68.
Le cause di
incompatibilità trovano, invece, di regola la loro ragione giustificatrice in
un potenziale conflitto di interessi con l'ente territoriale, l’eletto piò rimuovere
la causa di incompatibilità entro un termine che decorre dalla data di
convalida dell’elezione dato che è in quella data che avviene l'effettivo
inizio dell’esercizio della carica di consigliere comunale.
Le controversie relative alla
eleggibilità alla carica ,come quelle concernenti la decadenza e la
incompatibilità, sono devolute al giudice ordinario, in quanto attinenti a
diritti soggettivi perfetti.
Non comportano nessuna modifica al
riparto della giurisdizione la disciplina introdotta dalla successiva L.
154/1981 sulla incompatibilità alla carica di consigliere comunale, provinciale e regionale, l'art. 1
della legge 16/1992, che ha introdotto
un'ampia disciplina in tema di
eleggibilità e di decadenza dalle cariche nelle regioni, comuni
e province per delitti di particolare gravità.
La
giurisdizione del giudice ordinario deve essere affermata pure dopo l'entrata in vigore del
D. L.vo 267/2000, che ha mutato le procedure per la proclamazione degli
eletti, ma non ha inciso sui criteri di riparto della giurisdizione.
Non mutano le regole del riparto di
giurisdizione neppure le norme di cui alla L. 81/1993 e alla L. 415/1993, che
hanno introdotto l’elezione diretta del sindaco del presidente della provincia,
del consiglio comunale e del consiglio regionale.
La giurisdizione del giudice ordinario a
conoscere le controversie in tema
di eleggibilità o di decadenza
dalla carica di consigliere regionale,
provinciale, comunale e
circoscrizionale non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità sia introdotta
mediante impugnazione del provvedimento
del consiglio di convalida degli
eletti o di impugnazione dell'atto di
proclamazione o d'impugnazione del
provvedimento di decadenza.
In tali ipotesi, la decisione verte non
sull’annullamento dell'atto amministrativo, ma sul diritto soggettivo perfetto inerente
all'elettorato attivo.
La
verifica della eleggibilità dei
propri componenti spetta al neoeletto consiglio comunale; alla commissione
provinciale di controllo spettano poteri
sostitutivi, nell'ipotesi che il
consiglio abbia omesso di pronunziarsi,
nonché il potere di controllo formale sulla delibera consiliare; spetta al giudice ordinario il controllo di merito
sull’eleggibilità dei consiglieri, su ricorso di qualsiasi cittadino elettore,
del prefetto o del presidente della commissione provinciale di controllo.
T.A.R. Sicilia sez. III, Catania, 29
ottobre 1991 n. 448, 1991, 669.
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