1
La
giurisdizione del giudice amministrativo.
L’art. 126, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., afferma che il giudice amministrativo ha
giurisdizione sulle operazioni elettorali, quanto alle elezioni comunali,
provinciali e regionali e all'elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia.
Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro
onere fiscale.
L’art. 44, lett. d), L.18 giugno 2009, n. 69, delegava al Governo di razionalizzare e unificare le norme vigenti per il
processo amministrativo sul contenzioso elettorale preparatorio per le elezioni
per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, detta
delega non è stata attuata nella versione definitiva del testo ed è stata,
quindi, confermata anche con riguardo agli atti della fase preparatoria la
regola della autodichia delle Camere. S. MEZZOCAMPO, Permane il vuoto di
tutela sulle elezioni politiche, in Giuda Dir. , 2010, n. 33, 38.
La norma prevede la inammissibilità del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica che è giudicato incompatibile con i tempi
necessariamente brevi cui il ricorso
elettorale deve essere sottoposto, ex art. 128, D.L.vo
2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., . Il contenzione
deve infatti trovare soluzione in tempi compatibili con gli adempimenti
organizzativi del procedimento elettorale e con al data di svolgimento delle
elezioni, ex art. 44, L. 69/2009.
Il TU 570/1960,
successivamente modificato dalla L.1147/1966 e dalla L.108 /1968,all’art.82/1
attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative
alla ineleggibilità alla carica.
La
giurisprudenza afferma che sussiste la giurisdizione del g.a. quando l'oggetto
del giudizio è costituito dall'annullamento di determinazioni amministrative
chiaramente attinenti alle operazioni elettorali, mentre sussiste la
giurisdizione del g.o. in presenza di controversie aventi ad oggetto
l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità. Cons. St. a. plen., 24
novembre 2005, n. 10, in Dir. e Giust., 2006, f. 1, 96.
Tali
controversie erano prima attribuite agli stessi consigli comunali e provinciali
in primo grado ed in secondo grado alla Giunta Provinciale Amministrativa ed al
Consiglio di Stato.
La Corte
Costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1965, n. 93, ha dichiarato illegittime
le norme per violazione del principio di imparzialità del giudice.
Parimenti la L.
1147/1966, che aveva introdotto delle sezioni speciali per il contenzioso elettorale
presso i costituendi Tribunali Regionali Amministrativi, è stata dichiarata
incostituzionale per violazione del principio di indipendenza del giudice dalla
stessa Corte con sentenza 27 maggio 1968, n. 49.
Le controversie
in materia di operazioni elettorali dei consigli comunali provinciali e
regionali, ivi comprese quelle relative al computo dei voti, sono relative a
posizioni di interesse legittimo con l’attribuzione della relativa
giurisdizione al giudice amministrativo.
L'Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato, ribaltando l'orientamento espresso dalla più
recente giurisprudenza, ha ritenuto che debba essere esclusa la possibilità di
impugnazione, anche prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti
endoprocedimentali riguardanti le operazioni elettorali. Cons. St., ad. plen.,
24 novembre 2005, n. 10.
La dottrina nota
che negando la possibilità dell'impugnazione degli atti endoprocedimentali
prima della proclamazione degli eletti, la giurisprudenza ha risolto in radice
le problematiche concernenti l'ammissibilità della tutela cautelare erogabile
in quella sede e gli effetti della caducazione dell'ordinanza cautelare in caso
di successiva sentenza di improcedibilità del ricorso originario.
Si scongiura
così il pericolo che la lista ammessa "con riserva" ma che avesse
attenuto uno scarso seguito elettorale potesse provocare anche
involontariamente l'invalidazione delle operazioni elettorali.
La soluzione
proposta, tuttavia, non appare soddisfacente con riferimento all'ipotesi della
lista illegittimamente esclusa dalla competizione elettorale.
Se si condivide
quanto recentemente osservato dalla giurisprudenza, secondo cui l'illegittima
esclusione di una lista da una competizione elettorale rende certamente
illegittimo il risultato delle elezioni, la rigorosa soluzione seguita
dall'Adunanza plenaria, non ammettendo il ricorso immediato avverso il
provvedimento di esclusione e impedendo alla lista di partecipare alle
elezioni, comporterebbe che, una volta accertata l'illegittimità
dell'esclusione, le elezioni dovrebbero essere annullate. C. MEDICI, Risultati
del voto, la stabilità è a rischio, in Dir. e Giust., 2006,
1, 84.
Altra
giurisprudenza ritiene contrariamente che la mancata ammissione alla
competizione elettorale costituisce atto foriero di pregiudizio immediato,
precludendo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, con la conseguenza
che il provvedimento di esclusione del candidato è immediatamente impugnabile
senza necessità di attendere la conclusione del procedimento e la proclamazione
degli eletti, in applicazione del principio di effettività della tutela
giurisdizionale ex art. 24 e 111,
cost. T.A.R. Molise Campobasso,
sez. I, 7 ottobre 2009, n. 670. La Corte cost. 7 luglio2010, n. 236,
successivamente ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 83, undecies,
che limita l’ impugnativa contro le
operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione
del decreto di convocazione dei comizi, ad un ricorso che deve essere
depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione
degli eletti. Così viene esclusa l’impugnativa di atti preparatori alle
elezioni ma immediatamente lesivi. S.
MEZZOCAMPO, Dibattito sulla lesività degli atti endoprocedimentali, in Giuda
Dir. , 2010, n. 33, 43.
L’art. 129, D.L.vo 2 luglio 2010,
n.104, cod. proc. amm., dispone che i
provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali,
provinciali e regionali concernenti l'esclusione di contrassegni, liste e
candidati si impugnano innanzi al tribunale amministrativo regionale competente
nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione,
ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati . L'impugnazione
può essere proposta da parte di qualsiasi cittadino elettore dell'ente alla cui
elezione si riferisce il procedimento preparatorio .
Scaduto il termine, tali atti non sono più impugnabili.
Ogni altro provvedimento relativo al procedimento anche preparatorio
è impugnabile soltanto unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.
Il ricorso deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore,
esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica o fax, all'indirizzo
dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, al Ministero dell'interno e, ove
possibile, agli eventuali controinteressati ; in ogni caso, l'ufficio che ha
emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una
sua copia integrale e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici
proclami per tutti i contro interessati.
La giurisprudenza
precedente ha affermato che i consiglieri comunali
eletti, che, stante la valenza pregiudiziale e potenzialmente invalidante di tutte
le operazioni elettorali delle censure proposte, dall'accoglimento del ricorso
possono ricevere il nocumento della perdita dell'ufficio ricoperto,
costituiscono nella specie "parti sostanziali od essenziali" del
giudizio, ex art. 83/11 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, cui il ricorso va
notificato nei termini decadenziali previsti dalla legge Essi non devono essere considerati meri
controinteressati nei confronti dei quali sarebbe possibile la integrazione del
contraddittorio. T.A.R. Sicilia Catania,
sez. I, 13 ottobre 2009, n. 1683;
b) depositato presso la segreteria del tribunale, che provvede ad
affiggerlo in appositi spazi.
Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di
costituzione, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax da valere per
ogni eventuale comunicazione e notificazione.
L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio
anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal
deposito del ricorso, senza avvisi, e anche in giorno festivo.
Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme
previste per il ricorso principale.
Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma
semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.
La dottrina
osserva che l’impugnabilità dell’atto di proclamazione degli eletti è prevista
solo per la esclusione di liste e candidati. Sono pertanto esclusi dal tenore
letterale della norma i provvedimenti di ammissione dei candidati.
La norma dell’art. 129, comma 2, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, precisa che al di fuori di quanto previsto ogni provvedimento
relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni è impugnabile
soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di
proclamazione degli eletti. S. MEZZOCAMPO, Tempi serrati per le liti
sulle consultazioni, in Giuda Dir. , 2010, n. 33, 45.
La
giurisprudenza precedente all’entrata in vigore della riforma ha deciso che la
sentenza di accoglimento di un ricorso avverso l’ammissione di una lista,
risultata poi vincitrice a seguito della sua ammissione con riserva alle
elezioni non ha l’effetto di proclamare vincitrice la lista giunta seconda.
Essa ha
ritenuto, al contrario, più corretto, soprattutto qualora la lista vincitrice
abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti, che siano rinnovate le
elezioni, dandosi in tal modo preminenza alla volontà popolare. T.A.R. Lazio Latina, 17 maggio 2002, n. 519, in Foro
amm. T.A.R., 2002, 1656.
La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla
segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
Il ricorso di appello, nel termine di quarantotto ore dalla
pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore,
esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica o fax,
all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, al Ministero
dell'interno e, ove possibile, agli eventuali controinteressati ; in ogni caso,
l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati
sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per
pubblici proclami per tutti i controinteressati ; per le parti costituite nel
giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta
elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma
4;
b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo
regionale, che ha emesso la sentenza di primo grado che provvede ad affiggerlo
in apposito spazio;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che
provvede ad affiggerlo in apposito spazio.
Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente
articolo relative al giudizio di primo grado .
3
Le
controversie relative alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni,
Parlamento europeo
L’art. 130, D.L.vo 2
luglio 2010, n.104, cod. proc. amm. , afferma
che contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione
dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del
procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione
degli eletti:
a) quanto alle elezioni di
comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi cittadino elettore dell'ente
della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione ha sede l'ente territoriale della cui elezione si tratta, da
depositare nella segreteria entro il termine di trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti;
b) quanto alle elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi
cittadino elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sede di Roma, da depositare nella segreteria entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati
proclamati eletti.
Il presidente, nei due giorni successivi al deposito del ricorso, con decreto in calce al medesimo:
Il presidente, nei due giorni successivi al deposito del ricorso, con decreto in calce al medesimo:
a) fissa l'udienza di discussione
della causa in via di urgenza;
b) designa il relatore;
c) ordina le notifiche,
autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo;
d) ordina il deposito di
documenti e l'acquisizione di ogni altra prova necessaria;
e) ordina che a cura della
segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al
ricorrente.
Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro cinque giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale:
Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro cinque giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale:
a) all'ente della cui elezione si
tratta in caso di elezioni di comuni, province, regioni;
b) all'Ufficio elettorale centrale
nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia;
c) alle altre parti che vi hanno
interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.
4. Entro otto giorni dall'ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.
5. L'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti.
4. Entro otto giorni dall'ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.
5. L'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti.
3.1
La
sentenza.
All'udienza, il collegio, sentite
le parti se presenti, pronuncia la sentenza. La
giurisprudenza precedente alla
legge di riforma del processo amministrativo ha affermato che questa può essere
pronunciata in forma semplificata poiché si tratta
di un rito caratterizzato da una particolare esigenza di celerità. Consiglio Stato , sez. V, 14 ottobre
2009, n. 6308
Se la complessità delle
questioni non consente la pubblicazione della sentenza in udienza, è data
lettura del dispositivo da parte del presidente del collegio.
La sentenza, se non sia stata proposta la dichiarazione di appello, è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione .
La sentenza, se non sia stata proposta la dichiarazione di appello, è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione .
Il comune, la provincia o la
regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal
ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della
sentenza nell'albo pretorio a mezzo del segretario che ne è diretto
responsabile .
In caso di elezioni relative ad enti
territoriali, la sentenza è comunicata anche al Prefetto.
Il tribunale amministrativo regionale, quando
accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai
candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo .
La
giurisprudenza ha precisato che la sentenza che accoglie il ricorso può disporre l’annullamento del
provvedimento impugnato, con la conseguenza della rinnovazione del
procedimento, inoltre nessun ostacolo di ordine sistematico sussiste a che il
giudice amministrativo corregga, in via diretta ed autonoma, i risultati delle
verbalizzazioni elettorali, come del resto è espressamente previsto dalla
legge. T.A.R. Sicilia sez. I, Catania, 2 novembre 1990 n. 729, in T.A.R.,
1991, I, 380.
In
caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento
europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno
effetto.
Tutti i termini processuali diversi da quelli
indicati nel presente articolo e nell'articolo 135 sono dimezzati rispetto ai
termini del processo ordinario.
La sentenza
diviene esecutiva con il deposito in cancelleria entro dieci giorni dalla
pronuncia e con la trasmissione in copia al Sindaco poiché provveda, entro 24
ore dal ricevimento, alla pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni, a cura
del segretari o che ne è responsabile.
L'art. 85,
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, vieta l'indizione di nuove elezioni prima del
passaggio in giudicato della decisione giurisdizionale con la quale sono state
annullate le elezioni precedenti.
La ratio della
disposizione risulta agevolmente individuabile nelle esigenze di condizionare
il rinnovo delle elezioni al raggiungimento di uno stato di immutabilità
dell'assetto sostanziale determinato dalla decisione di annullamento e di
evitare, al contempo, l'attivazione del procedimento elettorale, in una
situazione di incertezza circa la validità delle elezioni precedenti e di
scongiurare, quindi, il rischio di procedere ad una competizione inutile in
quanto esposta al pericolo di restare caducata dall'eventuale riforma o
annullamento della sentenza che aveva sancito l'illegittimità delle elezioni
precedenti. Cons. St., sez. V, 29 aprile 2003, n. 2194.
3.2
L’appello
al Consiglio di Stato.
L’art.
131, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm. , disciplina il procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di
comuni, province e regioni.
L’appello è
proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per
coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini
elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall’ultimo giorno della
pubblicazione della sentenza medesima nell’albo pretorio del comune.
Il
presidente fissa in via d’urgenza l’udienza di discussione.
Al giudizio
si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio
di Stato per accelerare la soluzione della controversia i relativi termini sono dimezzati rispetto a
quelli del giudizio ordinario.
La sentenza,
quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, a
correggere il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati
illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
La sentenza
è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di
Stato, ai soggetti interessati, i quali comunica agli interessati la correzione
del risultato elettorale.
L’art.
132, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., regola, invece, il procedimento
in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo.
Le parti del
giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da
presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha
pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla
pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
L’atto di
appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta
giorni decorrenti dalla ricezione dell’avviso di pubblicazione della sentenza.
Al giudizio
si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio
di Stato.
Parimenti
anche per questo gradi di giudizio per accelerare la soluzione della
controversia i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio
ordinario.
La sentenza,
quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario,
dichiara che i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non
hanno effetto.
L’Ufficio
elettorale nazionale comunica la correzione del risultato elettorale agli
interessati e alla segreteria del Parlamento europeo.
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