1. Le funzioni
statali. Le funzioni regionali e degli enti locali.
Il testo
dell’art. 117, cost., come modificato dall’art. 3, L. Cost. 18 ottobre 2001, n.
3, nel ripartire la potestà legislativa fra Stato e Regioni, distingue tre
principali categorie di materie: quelle riservate in via esclusiva allo Stato,
quelle di legislazione concorrente - per le quali la normativa di dettaglio è
attribuita alle regioni mentre spetta allo Stato la determinazione dei principi
fondamentali - e quelle di legislazione esclusiva regionale, che hanno portata
residuale. V. GHERGHI, Brevi riflessioni sulla riforma del titolo V della
parte II della Costituzione, in Nuova Rass., 2002, 536.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica
estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra
la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e
Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta,
tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello
Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione
e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure
e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
L’art. 177, 3
comma, cost. definisce le materie a legislazione concorrente ove la potestà
legislativa spetta alle regioni, salvo per la determinazione dei criteri
fondamentali riservata alla legislazione dello Stato.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Fra dette
materie a legislazione concorrente è compreso il governo del territorio.
La dottrina si
pone, ad esempio, il problema se tutti gli articoli del D.P.R. 8 giugno 2001,
n. 380, contengano principi fondamentali non derogabili dal legislatore
regionale o se quest’ultimo possa approvare una legislazione di dettaglio
contrastante con le norme anzidette.
Sembra
infatti che l’affermazione dei principi autonomistici espressa nella carta
costituzionale possa essere compromessa da una legislazione di dettaglio che,
di fatto, nega l’attribuzione di una potestà legislativa concorrente regionale.
La dottrina
esclude la possibilità per le regioni di introdurre una normativa incompatibile
con i principi fondamentali fissati dalla legge statale, mentre per contro è
ammessa una legislazione statale di dettaglio. A. MANDANARO, I rapporti tra
legislazione statale e regionale in materia di dia dopo la l. n. 1666/2002 e
alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, in Urb. App.,
2002, 1026.
Spetta alle
Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
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