1)
Patrocinio legale del ricorrente .
Mentre
l'art.1 del D.P.R. 24 novembre1971, n.1199 in materia di ricorsi amministrativi
prevede che l'istanza sia presentata da chi ne abbia interesse ,escludendo
l'obbligo del difensore, l’art. 22,
D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, prevede
l'obbligo del patrocinio di avvocato o di procuratore legale nei giudizi
dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.
Nei
giudizi davanti al Consiglio di Stato l'avvocato, per poter patrocinare, deve
essere ammesso al patrocinio in Corte di Cassazione , come recita l'art. 22, comma 2, D.L.vo
2 luglio 2010, n.104,.
Il
mandato alle liti può essere conferito con procura speciale con atto pubblico o
scrittura privata autenticata con indicazione dell'oggetto dell'impugnazione
,delle parti contendenti e dell'autorità adita.
La
procura può essere anche apposta in calce o a margine del mndato , ai sensi
dell’art.82 del c.p.c., in tal caso la firma del ricorrente deve essere
autenticata dal legale.
E'
sufficiente che il ricorrente firmi l'originale della procura, mentre la copia
da notificarsi può essere firmata in originale solo dal difensore.
L’art. 23, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104,
afferma
che le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di
accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini
dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
2.
Patrocinio legale della amministrazione.
2.1.
La capacità processuale degli enti pubblici.
Prima
di esaminare chi ha il patrocinio legale degli enti pubblici occorre
individarne la capcità processuale.
La
capacità di stare in giudizio dello Stato è riconosciuta al ministro in carica
.
La
L.260/1958 all'art.4 riconosce l'eccezione per errore di identificazione
dell'autorità competente da parte dell'Avvocatura dello Stato solo alla prima
udienza di introduzione del giudizio con attribuzione, da parte del giudice di
termine per la regolarizzazione.
Gli
altri enti pubblici stanno in giudizio nella persona del legale rappresentante.
La
costituzione in giudizio del legale rappresentante deve essere preventivamente
autorizzata con delibera dell'organo collegiale dell'amministrazione ,che è
sottoposta ai normali controlli.
In
caso di diniego a stare in giudizio si può ricorrere ed i termini del processo
originario sono sospesi.
2.2.L'avvocatura dello Stato.
La
rappresentanza ,il patrocinio e l'assistenza in giudizio della amministrazione
dello Stato anche ad ordinamento autonomo spettano alla Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'art.1 del R.D. 1611/1933, senza che necessiti alcun mandato.
L'Avvocatura
dello Stato è costituita, come precisa l'art.8 della L.103/1979,
dall'avvocatura generale, che provvede alla difesa delle amministrazioni
davanti alle supreme giurisdizioni con sede in Roma, e dall'avvocatura
distrettuale, che provvede alla difesa nelle rispettive circoscrizioni.
L'avvocatura
ha il patrocinio obbligatorio dello Stato, delle regioni a statuto speciale e
di quelle a statuto ordinario, che adottino la delbera di conferimento del
patrocinio prevista dall'art.10 della L.103/1979, e degli enti indicati dal
R.D. 8-6-1940 n.779 e dalle leggi speciali ovvero ha il patrocinio facoltativo
per gli altri enti che la legge prevede che possano farne richiesta.
La
conseguenza più evidente di tale patrocinio si manifesta nell'obbligo di
notificare gli atti processuali all'avvocatura dello Stato nel cui distretto ha
sede l'autorità giudiziaria adita.
L’art.
55, L. 69/2009, consente all’Avvocatura dello stato di notificare gli atti
civili, amministrativi e stragiudiziali direttamente, senza cioè avvalersi
degli Ufficiali Giudiziari.
E’
sufficiente che l’Avvocatura distrettuale di doti di un apposito registro
cronologico conforme alla normativa regolamentare vigente.
L’avvocatura
non necessita di alcuna autorizzazione da parte del consiglio dell’Ordine degli
avvocati.
Detta
autorizzazione è, peraltro, necessaria in caso di notifiche effettuate
direttamente da parte di avvocati del libero foro.
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