I
RICORSI AMMINISTRATIVI.
1
I
requisiti sostanziali dei ricorsi amministrativi.
Il ricorso
amministrativo è atto di parte teso a sollecitare un procedimento
amministrativo destinato ad annullare o modificare un precedente provvedimento
dell'amministrazione. R. GALLI, Corso di
diritto amministrativo, 1996, 879.
Il ricorso può
proporsi anche contro un provvedimento non definitivo.
Il ricorrente
può impugnare direttamente il provvedimento anche se non ha esperito i gravami
amministrativi previsti dall’ordinamento; non è stato ripreso il principio
portato dall’art. 34 t.u. cons. Stato che ammette il ricorso giurisdizionale
solo contro provvedimenti definitivi.
Il ricorso deve
contenere i requisiti sostanziali per poter produrre i suoi effetti ossia per
imporre all'amministrazione di rivedere i suoi atti.
La dottrina
distingue fra presupposti di ammissibilità e presupposti processuali di
procedibilità o irricevibilità. A.M. SANDULLI, Manuale di diritto
amministrativo, 1984, 1163,
I requisiti
sostanziali sono i seguenti.
L’indicazione
dell'autorità adita. Il ricorrente ha l'onere di indicare l'autorità cui
compete pronunciarsi sul ricorso.
L'errata
indicazione non pregiudica il rigetto per incompetenza, poiché in relazione al
carattere non rigidamente formale del ricorso è ammessa la possibilità di
rinvio da parte dell'amministrazione che lo ha ricevuto a quella
istituzionalmente competente.
Le generalità
del ricorrente. E' sufficiente la sottoscrizione del ricorrente; non occorre,
ai fini di notifica della decisione, né
l'indicazione del domicilio né la domiciliazione presso un avvocato, il cui
patrocinio non è obbligatorio.
Il ricorrente
può informarsi delle decisioni dell'amministrazione adita presso la sua
segreteria.
Evidentemente
con grave pregiudizio della possibilità di impugnare nei termini la decisione
negativa.
L'interesse al
ricorso. La legge prevede che il ricorso possa essere proposto solo da parte di
chi ne abbia interesse ai sensi dell'art. 1, L.1199/1971.
E' necessario
che l'atto impugnato provochi materialmente un pregiudizio al ricorrente che
sia relazionato al suo interesse alla decisione.
Ad esempio, una
promozione di un dipendente appartenente ad una qualifica meno elevata può
ledere un interesse semplice, e come tale non tutelabile amministrativamente,
alla organizzazione migliore della amministrazione, ma dall'annullamento
dell'atto non deriva alcun interesse diretto al ricorrente.
L'interesse al
ricorso si determina in relazione ad alcuni requisiti quali l’attualità, la
personalità.
Vi deve essere
un rapporto di immediatezza fra il ricorso ed il provvedimento impugnato, ad
esempio chi non ha prodotto domanda per un bando di assegnazione di alloggi
economici popolari non ha interesse ad impugnare la relativa graduatoria.
Questo principio
comporta la inammissibilità dell'impugnazione di un atto preparatorio, ad
esempio un parere obbligatorio, che non esplica immediati effetti sul
destinatario fino a che non sia emanato il relativo atto amministrativo.
L'interesse deve
essere personale ossia strettamente legato alla persona del ricorrente.
La legge ammette
in casi particolari, come la legge elettorale ovvero la legge urbanistica, il
ricorso popolare attribuendo a chiunque la possibilità di ricorrere data la
rilevanza degli interessi.
In questi casi
prevale l'urgenza della verifica dell'azione amministrativa rispetto al
principio di conservazione degli atti amministrativi.
Il provvedimento
impugnato. Questo deve essere esistente, ossia emanato da una autorità
amministrativa, ed avere i requisiti minimi per potere essere considerato un
provvedimento amministrativo; esso deve essere chiaramente individuato nel
ricorso.
Esso deve avere
esaurito la fase procedimentale compresa quella integrativa della sua
efficacia, ad esempio deve avere ottenuto i relativi controlli da parte della
commissione regionale se atto comunale.
I motivi del
ricorso. Il ricorso deve obbligatoriamente contenere i vizi di illegittimità o
di merito su cui si fonda.
La carenza delle
espresse censure non pone l'amministrazione in grado di svolgere la funzione di
rivedere l'atto contro cui si ricorre poiché essa, rebus sic stantibus,
non potrebbe che riconfermare l'atto impugnato, per cui il ricorso avrebbe solo
degli effetti interruttivi contro il principio della esecutorietà degli atti
amministrativi.
La presentazione
del ricorso non esplica necessariamente effetti interruttivi: l'amministrazione
può dichiarare il provvedimento esecutivo non concedendo la sospensiva e
dichiarare successivamente il ricorso inammissibile per mancanza dei requisiti.
I motivi possono
essere dedotti eccezionalmente anche successivamente alla presentazione del
ricorso qualora il ricorrente venga a conoscenza di altri documenti o
circostanze attinenti l'atto impugnato.
In tal caso deve
dare la prova della conoscenza tardiva.
La forma del
ricorso deve essere quella scritta; non sono richieste forme tassative.
Il ricorso è redatto
in carta da bollo salve esenzioni.
2
I
requisiti processuali dei ricorsi amministrativi.
I requisiti
processuali attengono alla rispondenza alle norme di procedura che fissano
tassative modalità di presentazione del ricorso in carenza delle quali il
ricorso stesso è dichiarato irricevibile per carenza formale dell'atto
introduttivo ovvero improcedibile perché alla regolarità del ricorso non sono
seguiti gli adempimenti formali richiesti.
I requisiti
fissati a pena di irricevibilità, vista la semplificazione formale dei ricorsi,
sono pochissimi.
Nel caso in cui non si siano rispettate le norme fiscali
sull'imposta di bollo è ammessa la regolarizzazione anche successiva da parte della p.a. prima del provvedimento decisorio. Cons. St. , sez. II, 25 novembre 1992, n.
418.
L'irricevibilità
può essere pronunciata solo nel caso di inottemperanza alla richiesta di
regolarizzazione.
I requisiti di
improcedibilità riguardano:
a) L'osservanza
del termine di presentazione del ricorso che, nel caso di ricorso
amministrativo, deve essere presentato entro trenta giorni dalla data o dalla
conoscenza del provvedimento.
Il ricorso può
essere presentato direttamente all’autorità che ha emanato l’atto.
Nel ricorso
straordinario è prevista la notifica ad almeno uno dei controinteressati, ossia
a quei soggetti che hanno un interesse tutelabile in relazione al provvedimento
che si impugna e pertanto non possono essere esclusi dal relativo ricorso
amministrativo. Nel ricorso ordinario l'integrazione del contraddittorio è
ammessa d'ufficio.
b) Il deposito
dell'eseguita notificazione al controinteressato che deve essere disposta
secondo le regole processuali del c.c..
Nel caso di
ricorso straordinario il deposito va effettuato, con la prova dell'avvenuta
notifica, entro 120 giorni dal provvedimento, presso il Ministero se questo è
gerarchicamente superiore all'autorità che ha emanato l'atto ovvero alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli artt 9 e 11 del DPR
1199/1971.
La preventiva
presentazione del ricorso in sede giurisdizionale rende improcedibile la
presentazione del ricorso straordinario.
La
presentazione di atto di opposizione al ricorso straordinario impone al
ricorrente di costituirsi in sede giurisdizionale ex art. 48,
D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm.
I
controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del
ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che
ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.
In tal caso il
ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare presso la
segreteria del giudice amministrativo competente l'atto di costituzione in
giudizio con allegato l’atto di opposizione e la copia del ricorso
straordinario, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di
opposizione.
Successivamente
il ricorrente deve richiedere alla segreteria del T.A.R. la certificazione
dell’avvenuto deposito, ex art. 74, R.D. 21 aprile 1942, n. 444. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 21 dicembre 2002, n.
1084.
Detto atto deve
essere notificato all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai
controinteressati.
Il giudizio
segue in sede giurisdizionale.
Non
costituisce più requisito processuale la presentazione del provvedimento
impugnato, tale onere è imposto all'amministrazione dall'art. 46, D.L.vo 2
luglio 2010, n.104, cod. proc. amm.
Il ricorso
amministrativo è soggetto alla tassa sul bollo. Sono esclusi dal bollo i
ricorsi in materia di pubblico impiego D.P.R. 642/1972 art. 12 Tabella B.
3
La
tutela nella fase preparatoria. Il diritto all'accesso.
La tipicità
dell'azione amministrativa consente di ravvisare la presenza di una serie di
operazioni e di atti nella procedura richiesta per l'emanazione dell'atto
amministrativo che costituiscono lo schema base del cosiddetto procedimento
amministrativo.
Questo si
articola in varie fasi che hanno rilevanza o compressione in relazione alla
specifica disciplina legislativa.
La fase
preparatoria, parimenti alla fase istruttoria nel processo, serve a raccogliere
tutta la documentazione necessaria per fornire all'amministrazione gli elementi
indispensabili alla redazione dell'atto.
Gli atti di
norma possono provenire direttamente dall'amministrazione e, in questo caso,
essa si attiverà prendendo l'iniziativa.
Si pensi ad
esempio ad un piano urbanistico ove il procedimento inizia con l'incarico
dell'amministrazione ai progettisti abilitati a redigerlo.
Se l'atto è rilasciato
su richiesta degli interessati, si pensi al permesso di costruire, è il privato
a fornire la documentazione necessaria per consentire l'emanazione dell'atto e
la pubblica amministrazione si limita a verificare la rispondenza di quanto
richiesto alle norme vigenti.
Talora nel
procedimento si innestano vari subprocedimenti che danno vita ad atti autonomi,
e come tali impugnabili direttamente, che costituiscono presupposti necessari
al procedimento principale come, ad esempio, il verbale di consistenza
nell'espropriazione.
In altri casi il
subprocedimento produce atti che hanno una rilevanza interna, per cui si
esclude la loro autonoma impugnazione.
Essi acquistano
rilevanza giuridica nell'atto amministrativo di cui costituiscono il supporto
come, ad esempio, il parere della sovrintendenza nel rilascio del permesso di
costruire.
In questa fase
si può inserire la presenza dei destinatari dell'atto che partecipano a vario
titolo.
Possono
verificarsi ipotesi in cui il contraddittorio è' requisito sostanziale,
comportando la sua mancanza un vizio dell'intero procedimento ad esempio nel
verbale di consistenza oppure nei casi in cui il privato è invitato a presentare semplici
apporti di mera collaborazione come, ad esempio nella redazione di piani
urbanistici, ovvero situazioni in cui la
partecipazione dei destinatari è requisito stesso per l'esistenza dell'atto
amministrativo, come nei concorsi pubblici.
4
I vizi
di legittimità.
Si suole
distinguere fra vizi di legittimità e vizi di merito.
I vizi di
legittimità si riscontrano allorquando l'atto amministrativo è contrario alle
norme che regolano l'azione amministrativa.
Tradizionalmente
si distinguono in vizi di incompetenza, di violazione di legge e di eccesso di
potere, ai sensi dell’art. 29, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm.
4.1
L'incompetenza.
L'incompetenza
si ha allorquando l'atto è emanato da un organo cui non è data l’autorità di
emanarlo come, ad esempio, quando la legge prevede che l'organo competente è il
consiglio comunale e l'atto è emanato dal sindaco.
L'organo
comunale, pur facendo parte della stessa autorità amministrativa è considerato
affetto da un’incompetenza detta relativa che vizia l'atto.
Se l'organo che
emana l'atto appartiene ad un’altra autorità si è nel campo dell'incompetenza
assoluta e l'atto si classifica come inesistente.
Il pubblico
ufficiale che lo deve eseguire può rifiutarsi legittimamente a farlo.
4.2
La
violazione di legge.
La violazione di
legge si ha allorquando non sono rispettate le norme procedimentali che
regolano tipicamente l'emanazione dell'atto.
Secondo lo
schema procedimentale classico, il vizio può riscontrarsi nel soggetto, nel
contenuto dell'atto, nella forma ovvero nel non rispetto della ritualità del
procedimento.
Il soggetto che
emana l'atto (nel caso di organi collegiali) deve essere ritualmente convocato,
deve avere la composizione prevista per deliberare, nel senso che devono essere
rispettate le maggioranze previste per l'oggetto che si discute, e nessuno dei
componenti deve avere interessi particolari nell'oggetto dell'atto.
Qualora ne abbia
deve obbligatoriamente astenersi.
Il contenuto
dell'atto deve essere possibile, determinato e lecito come, ad esempio, un
decreto di esproprio che non identifichi esattamente il bene da espropriare è
viziato nel contenuto.
La forma
dell'atto deve rispettare, ove sia richiesta ad substantiam, quella
prevista dalla legge; ad esempio le concessioni in diritto di superficie delle
aree di edilizia residenziale pubblica devono essere rogate per atto pubblico.
Qualora siano
richiesti dei pareri obbligatori essi devono essere menzionati nell'atto.
Il procedimento
amministrativo deve essere rituale, ossia deve rispettare procedimentalmente le
fasi previste dal legislatore. Ad esempio, la mancanza dell’instaurazione del
contraddittorio nel soggetto sottoposto ai procedimenti ablatori vizia l'atto
di esproprio.
4.3
L'eccesso
di potere.
L'eccesso di
potere configura un vizio residuale che si manifesta nella essenziale
contraddittorietà fra l'azione della pubblica amministrazione ed il fine da
raggiungere.
Si tratta di una
violazione della causa stessa dell'atto da non confondere con i vizi relativi
al cattivo uso della discrezionalità amministrativa (vizi di merito).
La
giurisprudenza amministrativa ha evidenziato e classificato le varie
fattispecie nelle quali questo vizio si manifesta. Le principali sono le
seguenti:
Lo sviamento di
potere che si verifica allorquando la potestà amministrativa è esercitata al di
fuori degli ambiti suoi propri non attribuiti dall'ordinamento come, ad esempio,
l'esercizio del potere ablatorio al di fuori dei casi tassativamente previsti; come
quando per realizzare attività alberghiere si effettuino espropri con le
modalità previste per l'attuazione di un piano di zona.
La
contraddittorietà fra i contenuti della fase preliminare del procedimento e
quella costitutiva come , ad esempio, un parere obbligatorio positivo ed una
decisione negativa non motivata, ovvero una contraddittorietà fra più atti della stessa pubblica
amministrazione.
L’illogicità
dell'atto rispetto ai risultati che si dovrebbero conseguire che contrasta
sostanzialmente con l'obbligo di buona amministrazione come, ad esempio, un
sovradimensionamento di un piano di zona rispetto al fabbisogno documentato di
alloggi.
Il travisamento
di fatti che costituiscono la premessa ed il presupposto dell'atto come, ad
esempio, l'accettazione di dimissioni che in realtà non sono state presentate.
La disparità di
trattamento che si ha allorquando, in violazione del principio
dell'imparzialità dell'azione amministrativa, in situazioni analoghe si
adottano provvedimenti diversi quando, ad esempio, nel caso di lievi infrazioni
commesse da uno o più impiegati, l'amministrazione adotta delle censure solo
per uno od alcuni di essi.
5
I vizi
di merito.
Il vizio di
merito inerisce alla stessa discrezionalità amministrativa che consente
all'organo di scegliere il comportamento ritenuto più consono per il
raggiungimento dei fini pubblici.
Il merito è
sempre censurabile nei ricorsi amministrativi, poiché è la stessa
amministrazione o l'organo gerarchicamente superiore a sindacare l'atto.
E' censurabile
solo ove espressamente previsto per legge nei ricorsi giurisdizionali, come, ad
esempio, in sede di approvazione di un piano regolatore si possono censurare
anche nel merito le scelte fatte dal consiglio comunale nella fase di adozione
del piano presentando osservazioni od opposizioni su cui decide lo stesso
consiglio; non si possono censurare le scelte urbanistiche nel merito dopo la
definitiva approvazione davanti al giudice amministrativo.
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