Turismo Veneto. Disciplina dei
tirocini
A QUALI TIROCINI SI APPLICA LA
DISCIPLINA DGR 1324/2013?
La nuova disciplina si applica in
generale a tutte le esperienze formative che si realizzano in una sede
operativa di un datore di lavoro situato nel territorio della Regione del
Veneto e sono di carattere extracurriculare.
Quindi i tirocini, o stage, work experience, o internship, traineeship o con altri nomi con i quali si intende sempre indicare un’esperienza formativa che si svolge in ambiente di lavoro presso una sede operativa in Veneto devono seguire la nuova normativa (DGR 1324/2013).
Non è rilevante il domicilio o la residenza del tirocinante.
I tirocini che rientrano nella disciplina DGR 1324/2013, comunemente chiamati “extracurriculari”, si distinguono in
Quindi i tirocini, o stage, work experience, o internship, traineeship o con altri nomi con i quali si intende sempre indicare un’esperienza formativa che si svolge in ambiente di lavoro presso una sede operativa in Veneto devono seguire la nuova normativa (DGR 1324/2013).
Non è rilevante il domicilio o la residenza del tirocinante.
I tirocini che rientrano nella disciplina DGR 1324/2013, comunemente chiamati “extracurriculari”, si distinguono in
• tirocini formativi e di
orientamento: tipologia di tirocinio riservata solamente ai soggetti che hanno
conseguito un titolo di studi nell’anno (qualifica professionale, diploma,
laurea, master di università, dottorato).
• tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: tipologia di tirocinio rivolta a soggetti disoccupati, che abbiano acquisito lo status di disoccupato al CPI. Il soggetto che ha conseguito un titolo di studio nell’anno può essere avviato in tirocinio formativo o di orientamento o in alternativa anche di inserimento lavorativo purché in quest’ultimo caso si trovi nello stato di disoccupato;
• tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: tipologia di tirocinio rivolta a soggetti disoccupati, che abbiano acquisito lo status di disoccupato al CPI. Il soggetto che ha conseguito un titolo di studio nell’anno può essere avviato in tirocinio formativo o di orientamento o in alternativa anche di inserimento lavorativo purché in quest’ultimo caso si trovi nello stato di disoccupato;
• tirocini estivi e di
orientamento: tipologia di tirocinio destinata a studenti regolarmente iscritti
ad un percorso di istruzione e/o formazione. Tali tirocini possono essere
promossi da CPI, Università, Istituzioni Scolastiche di secondo grado, Enti
accreditati alla formazione professionale per i propri allievi.
ATTENZIONE: Questa tipologia di
tirocinio può essere facilmente confusa con il tirocinio curriculare: per
entrambe le tipologie di tirocinio l’esperienza si svolge all’interno di un
percorso di istruzione e/o formazione, i soggetti che possono svolgere la
funzione di promotori sono gli stessi (tranne il CPI che può attivare solo
tirocini estivi). Le finalità per l’attivazione delle due tipologie di
tirocinio sono un po’ diverse, ma non così nette da essere determinanti,
soprattutto nella realizzazione concreta, pratica del tirocinio: il tirocinio
curriculare si svolge per consolidare quanto appreso nel percorso di studi, per
realizzare momenti di alternanza scuola lavoro anche se, a seguito di questa
esperienza, non è previsto che derivano allo studente il riconoscimento di
crediti formativi, mentre il tirocinio estivo ha soprattutto finalità di
orientative per consentire allo studente di sperimentarsi in professioni altre
da quelle per le quali si sta preparando presso la scuola o Università.
Differenze importanti invece si riscontrano sotto gli aspetti adempimentali:
per la realizzazione di un tirocinio curriculare non si è tenuti all’obbligo di
invio delle Comunicazioni Obbligatorie e non vi è obbligo di corrispondere
l’indennità di partecipazione, per la realizzazione di tirocini estivi e di
orientamento si è tenuti all’invio delle Comunicazioni Obbligatorie ed è dovuta
l’indennità di partecipazione.
Quando è attivabile un tirocinio
di inserimento lavorativo?
Requisito per l’attivazione di
tirocini di inserimento lavorativo è lo stato di disoccupazione. La recente
riforma del D.lgs 150/2015 ha soppresso l’istituto della conservazione dello
stato di disoccupazione per reddito e titolari di un rapporto di lavoro anche a
basso reddito sono stati ricondotti allo status di occupati. Il tirocinio di
inserimento lavorativo non può essere promosso a favore di lavoratori che
risultano occupati. Nella Circolare del Ministero del lavoro e PS n. 34 del 23
dicembre 2015 è previsto che sia rilevante lo stato di disoccupazione al
momento dell’avvio della misura di politica attiva, dell’attivazione del
tirocinio, mentre è irrilevante se lo status è perduto durante l’esperienza di
tirocinio. Si veda la Faq n. 31 per la compatibilità tra esperienza di
tirocinio e attività lavorativa. Il tirocinio di inserimento lavorativo è promuovibile
per i disoccupati ai sensi del D.lgs 150/2015. Inoltre può essere attivato, ai
sensi della disciplina della DGR 1324/2013 anche per i lavoratori sospesi (in
cassa integrazione a zero ore) e ai sensi delle modifiche intervenute con il
D.lgs 150/2015 art. 19 comma anche per i lavoratori a rischio di
disoccupazione. In tale ultima tipologia di lavoratori si ricomprendono i
lavoratori che hanno già ricevuto la comunicazione di licenziamento, e sono
ancora in pendenza del periodo di preavviso.
A QUALI TIROCINI NON SI APPLICA
LA DISCIPLINA DELLA DGR 1324/2013?
Tirocini curriculari: Per essere
definito curriculare un tirocinio deve svolgersi all’interno di un percorso di
istruzione e/o formazione che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio
di qualifica o diploma professionale, laurea o certificazione riconosciuta sul
piano nazionale (art. 4 comma 52 legge 92/2012). I soggetti promotori di tale
tipologia di tirocinio possono esserlo solo i soggetti presso cui il
tirocinante sta realizzando il percorso di istruzione e/o formativo e pertanto
Università, Istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di
titoli accademici, Istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio
aventi valore legale, o i Centri di formazione professionale, operanti in
regime di convenzione con la Regione a favore di propri allievi o studenti. I
tirocini svolti all’interno di percorsi formativi che non prevedono al temine
del percorso il rilascio di un titolo di studio avente valore legale (qualifica,
diploma, laurea master di università, dottorati) non sono curriculari ma
extracurriculari e ricadono sotto la disciplina della DGR 1324/2013;
• Tirocini per accesso alle
professioni: periodo di pratica professionale richiesto dagli ordini
professionali e disciplinati da specifiche normative per l’accesso a
professioni come psicologi, commercialisti ecc.;
• Tirocini transnazionali: tirocini svolti all’interno di programmi promossi dalla Comunità Europea (es. programma Leonardo da Vinci);.
• Tirocini per extracomunitari residenti all’estero: tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell’ambito delle specifiche quote di ingressi come previsto agli articoli 40 e 44 – bis del D.P.R. 394/1999 e la disciplina regionale DGR 1150 del 3 luglio 2013;
• Tirocini transnazionali: tirocini svolti all’interno di programmi promossi dalla Comunità Europea (es. programma Leonardo da Vinci);.
• Tirocini per extracomunitari residenti all’estero: tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell’ambito delle specifiche quote di ingressi come previsto agli articoli 40 e 44 – bis del D.P.R. 394/1999 e la disciplina regionale DGR 1150 del 3 luglio 2013;
• Tirocini di inclusione sociale
promossi dali Servizi di integrazione lavorativa (SIL) delle ULSS. DGR 1324 del
23 luglio 2013 a cura della Sezione Lavoro della Regione del Veneto. regione.veneto.it/web/lavoro/faq-tirocini%20.
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