1. Il procedimento sostitutivo nell’adozione degli strumenti urbanistici.
Ogni comune ha la
facoltà di procedere alla elaborazione del piano regolatore generale (Mengoli
G.C.
Manuale di diritto urbanistico, 2009,
227).
L'art.
8, l. 17.8.1942, n. 1150, individua i comuni obbligati alla redazione del piano
regolatore generale, assegnando, contestualmente, un termine entro il quale
procedere a tale adozione.
Tale
competenza ad individuare i comuni obbligati spetta ora alle regioni per
effetto del d.p.r. 15.1.1972, n. 8.
In caso di inadempimento comunale nella
adozione del piano, qualora questa sia obbligatoria per il comune, può
intervenire il potere sostitutivo regionale.
La
giurisprudenza ha precisato che legittimamente la regione nomina un commissario
per l'adozione di un piano regolatore, a norma dell'art. 8 della l. 17.8.1942,
n. 1150, allorché il consiglio comunale - ancorché convocato come prescritto -
non abbia fatto fronte agli adempimenti relativi nel termine ex lege di
trenta giorni (T.A.R. Lazio, sez. I, 6.7.1985, n. 836).
Nello
schema legale il commissario ad acta si configura come organo, sia pure
straordinario, del comune, in quanto subentra al comune, in caso d'inerzia di
quest'ultimo, negli adempimenti necessari all'adozione del piano regolatore
generale.
Non
è previsto un procedimento sostitutivo centrale né sono ipotizzati indennizzi
per il mancato rispetto dei termini.
L'art.
8, l. 17.8.1942, n. 1150, in combinato disposto con il d.p.r. 15.1.1972, n. 8,
dispone la nomina del commissario ad acta allorquando il comune entro il
termine previsto ometta di provvedere alla redazione del piano regolatore
generale.
L’atto
di nomina conferisce formalmente al commissario i poteri di amministrazione
attiva.
Esso deve
precisare il contenuto dell’attività che il commissario è chiamato a svolgere
(Landi G., Potenza G. e Italia V., Manuale di diritto amministrativo,
1999, 437). La giurisprudenza ha precisato che l'attività della regione,
nell'ambito dell'esercizio dell'attività di controllo sostitutivo degli enti
locali, si esaurisce nell'atto stesso della nomina del commissario ad acta
e nell'individuazione delle funzioni da svolgere in luogo dell'ente
inadempiente, atteso che il commissario non svolge alcuna attività propria
dell'amministrazione di controllo, ma è chiamato ad esercitare il potere che
dalla legge è stato attribuito all'ente sostituito che si è reso inadempiente (Cons. St., sez. IV, 27.4.2004, n. 2520).
Il
provvedimento regionale si pone alla stregua di un atto consequenziale e
vincolato da parte della Regione, in seguito al decorso inutile del termine
assegnato con la diffida.
Il
potere del commissario si presenta come autonomo, non condizionato dalla
precedente attività dell’amministrazione.
Egli
svolge una funzione che trova fondamento nella legislazione speciale che lo
attribuisce e che deve accertare la legittimità della richiesta sottoposta al
suo esame. Legittimamente il Commissario ad acta opera un'autonoma
valutazione di merito delle risultanze procedimentali, in luogo
dell'amministrazione inottemperante; ciò implica, nella specie, il compimento
di ogni necessario riscontro tecnico direttamente da parte del Commissario e
l'attività del Commissario ad acta è integralmente sostitutiva di quella
dell'amministrazione inottemperante. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I,
30.12.2004, n. 4076).
La
giurisprudenza ritiene insufficienti per paralizzare il procedimento
sostitutivo i successivi provvedimenti comunali. La nomina dei progettisti, ad
esempio, si pone come attività meramente strumentale ed intermedia. Essa non
rileva ai fini dell'ottemperanza all'obbligo principale che è quello di emanare
l'atto finale della procedura, rappresentato, appunto, dall'adozione del p.r.g.
(T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 29.10.2008, n. 1470).
Il
commissario ad acta per la formazione del piano regolatore generale
procede ad esperire tutti gli atti dalla procedura sostituendosi agli organi
comunali come ad esempio nel controdedurre alle osservazioni presentate al
piano depositato. (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 7.10.2004, n. 314).
La
l. r. Calabria 5.8.1992, n. 12, art. 34, disciplina il controllo sostitutivo
della regione sugli atti degli enti locali che devono essere compiuti per legge
tra cui rientra quello relativo alla adozione del piano regolatore.
La mancata adozione dello strumento urbanistico nel termine di legge, legittima la regione ad invitare l'ente a provvedere entro un congruo termine, ai sensi dell'art. 34 della l. r. n. 12 del 1992. Scaduto inutilmente anche il termine assegnato con l'atto di diffida, la regione è tenuta a nominare un commissario, scelto tra i dipendenti della regione.
La mancata adozione dello strumento urbanistico nel termine di legge, legittima la regione ad invitare l'ente a provvedere entro un congruo termine, ai sensi dell'art. 34 della l. r. n. 12 del 1992. Scaduto inutilmente anche il termine assegnato con l'atto di diffida, la regione è tenuta a nominare un commissario, scelto tra i dipendenti della regione.
2. Il procedimento sostitutivo per approvazione degli strumenti urbanistici attuativi introdotto dalla l. 30.4.1999, n. 136.
Il
legislatore nazionale ha recepito anche per i procedimenti attuativi gli schemi
fissati dalla l. 241/1990, ribaltando l’impostazione precedente che riteneva
che il procedimento attuativo rientrasse nella piena discrezionalità
dell’amministrazione comunale.
La l. 30.4.1999,
n. 136, all’art. 22, prevede due distinte ipotesi a seconda che il piano
attuativo sia d’iniziativa privata, ad esempio, una lottizzazione od un piano
di recupero, o d’iniziativa pubblica, ad esempio, una lottizzazione d’ufficio
od un piano di recupero ad iniziativa pubblica (Forlenza O.,
Un
anno di tempo a regioni, province e comuni per approvare i piani regolatori
generali, in Guida
Dir., 1999, n. 26, 1999, 44).
Per la giurisprudenza tale
disposizione, pur dettata specificamente nei soli riguardi delle richieste di
piani attuativi di iniziativa privata, è applicabile anche nei riguardi di
successive richieste di varianti, atteso che le stesse non si differenziano
dalle prime se non sotto il profilo quantitativo. A tale stregua,
l'amministrazione comunale ha l'obbligo di pronunciarsi entro i suddetti
termini anche con riferimento alle richieste di "variante" dei piani
attuativi di iniziativa privata. (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 3.2.2006, n.
781).
La domanda del privato pone
l’amministrazione nell'obbligo di provvedere entro il termine di novanta giorni
che si protrae, nel caso di necessità di pareri, fino al momento della loro
acquisizione. La giurisprudenza precisa che il Comune non ha alcun obbligo di
provvedere in merito ad un'istanza palesemente mancante di documenti
essenziali. (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 23.9.2008, n. 388).
L’impugnativa
presso il giudice amministrativo del silenzio è tesa ad ottenere una decisione
con cui il giudice ordina al Comune di pronunciarsi sull'istanza di
approvazione del piano di lottizzazione entro il termine fissato dallo stesso
giudice con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa o dalla
notifica a cura di parte della sentenza.
Il
giudice non si può ovviamente pronunciare sul merito del ricorso.
La
norma prevede che l'approvazione, da parte dei consigli comunali, dei piani
attuativi di iniziativa privata, tra i quali vi sono i piani di lottizzazione,
conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire
entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione
dell'istanza corredata degli elaborati previsti: pertanto, qualora sia
trascorso il suddetto termine e il privato abbia inutilmente diffidato il
Comune a pronunciarsi sulla richiesta di approvazione del piano di
lottizzazione, deve ritenersi formato il silenzio-inadempimento e
conseguentemente va accolto il ricorso proposto contro il silenzio medesimo, a
nulla rilevando in contrario l'emanazione di atti interlocutori da parte del
Comune da interpretarsi, oggettivamente, come atti elusivi dell'obbligo di
pronuncia esplicita sulla istanza in questione
Nella
causa di specie il giudice amministrativo ha ritenuto configurabile
nell'ordinamento amministrativo, oggi, un diritto alla risposta - purchessia,
positiva o negativa - del cittadino nei confronti della p.a., onde evitare che
egli, come spesso accadeva in passato, resti in balia dell'amministrazione, sia
pure per ragioni legate all'esigenza di approfondimenti o chiarimenti in ordine
a specifici punti dell'istanza sulla quale il cittadino medesimo aspetta che la
p.a. competente si pronunci.
Detto
diritto comporta che, a parte la possibilità di chiedere integrazioni
documentali ovvero di pretendere modifiche del progetto, la p.a. procedente
emetta una pronuncia conclusiva espressa, positiva o negativa, sull'istanza del
privato.
Più complessa appare l’ipotesi di interventi d’ufficio da parte dell’amministrazione, come nel caso di lottizzazione di ufficio.
Più complessa appare l’ipotesi di interventi d’ufficio da parte dell’amministrazione, come nel caso di lottizzazione di ufficio.
In
tale ipotesi è, infatti, richiesto un atto dell’amministrazione che assuma
l’impegno di procedere alla redazione degli strumenti attuativi.
L’obbligo
a provvedere scatta solo qualora l’amministrazione assuma un impegno al
riguardo, ma non è attribuita al privato, che pure ne abbia interesse, la
possibilità di chiedere l’approvazione del piano all’amministrazione né di
attivare interventi sostitutivi.
Nel
caso di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica a seguito di
inerzia di privati la predisposizione dei medesimi deve, infatti, avvenire
entro centottanta giorni a decorrere dalla data in cui l’amministrazione ha
assunto con provvedimento l’impegno di procedere alla redazione di detti
strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi novanta
giorni, ex art. 22, 1° co., l.
30.4.1999, n. 136.
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