1. Il procedimento sostitutivo. La tutela giurisdizionale.
Nel
caso di carenza di provvedimento il privato interessato può richiedere il
procedimento sostitutivo, chiedendo la nomina di un commissario che rediga
l’atto negato dall’amministrazione.
La
norma rende, sicuramente, operativa la disposizione ed accelera i tempi per
l’approvazione degli strumenti attuativi.
A tal
fine è data facoltà all’interessato di inoltrare istanza per la nomina di un
commissario ad acta al presidente della giunta regionale il quale
provvede nel termine di quindici giorni.
Gli
oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a
carico del comune inadempiente, ex art. 22, 5° co., l. 30.4.1999, n. 136.
La giurisprudenza
ha precisato che la mancata osservanza da parte del consiglio comunale dei
termini per determinarsi sulle istanze aventi ad oggetto l'approvazione di
proposte di piani di lottizzazione non comporta la decadenza del relativo
potere, che ben può essere esercitato anche qualora l'interessato abbia dato
impulso al procedimento preordinato ad ottenere l'esercizio dei poteri
surrogatori della regione previsti dall'art. 22, l. 30 aprile 1999 n. 136; del
resto, questi ultimi hanno anche la funzione di sollecitare l'amministrazione
comunale che voglia evitare di essere privata, per effetto dell'intervento
surrogatorio regionale, della possibilità di esercitare una propria essenziale
funzione, qual è quella del governo dell'uso del territorio. (T.A.R. Lazio
Latina, 13.6.2006, n. 372 ).
Per altra
giurisprudenza il provvedimento di rigetto dell'istanza di lottizzazione
adottato dall'Amministrazione comunale successivo all'assunzione dei poteri
sostitutivi da parte del commissario ad acta,
nominato ai sensi dell'art. 22, l. n. 136 del 1999, è illegittimo ravvisandosi
una titolarità esclusiva in capo a quest'ultimo soggetto, organo straordinario
della stessa Amministrazione comunale.
La clausola, che dà atto del potere
dell'Amministrazione comunale di provvedere sull'istanza sino a quando il
commissario ad acta non abbia
deliberato, non ha valore di statuizione fondante la competenza della stessa
amministrazione surrogata a provvedere anche dopo la suddetta nomina. (T.A.R.
Veneto Venezia, sez. I, 4.11.2005, n. 3847. Inversini
M.L., Il
potere di provvedere dell'Amministrazione surrogata dopo la nomina del
commissario ad acta, in Riv. giur.
Ed., 2006, 2, 411)..
Il ricorrente
parallelamente alla richiesta di intervento sostitutivo può procedere in via
giurisdizionale contro il silenzio -teoricamente una richiesta non esclude
l’altra.
La norma non prevede la necessità
di una preventiva diffida al responsabile del procedimento che, peraltro, è
richiesta dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Il sistema delle decadenze, che
condiziona pesantemente il regime dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali
fissando termini perentori, comporta per il privato la necessità di esperire la
particolare procedura della diffida, anche dove la legge impone
all’amministrazione termini a provvedere.
La
giurisprudenza, in particolare, richiede l’esperimento della procedura, in via
generale, per tutti i procedimenti che tendano ad accertare il comportamento di
rifiuto a provvedere.
Perché
il comportamento tacito dell'amministrazione possa configurare il
silenzio-rifiuto, impugnabile davanti al giudice amministrativo, è necessaria,
ai sensi dell'art. 25, t.u. 10.1.1957, n. 3, la presentazione dell'istanza da
parte dell'interessato diretta a sollecitare l'emanazione del provvedimento
amministrativo richiesto (Cons. Giust. Amm. Sicilia, 25.2.1994, n. 73).
Nell’ipotesi
in esame il procedimento è alquanto articolato poiché, passati i novanta giorni
dalla richiesta, è necessaria l’adozione dello strumento da parte del consiglio
con fissazione del termine per le osservazioni od opposizioni.
Deve
intervenire, ex art. 22, 2° co., l.
30.4.1999, n. 136, la successiva delibera di approvazione del piano con
accoglimento o diniego delle osservazioni od opposizioni presentate.
Il
piano, infine, deve essere depositato presso la segreteria del comune entro
trenta giorni dalla data della delibera di approvazione, ex art. 22, 3° co., l. 30.4.1999, n. 136, n. 136.
2. Il controllo sostitutivo regionale nell’approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata.
Il
legislatore regionale si è posto anche il problema di attivare il potere
sostitutivo non solo per gli strumenti pianificatori di stretta iniziativa
comunale, ma anche per quelli che sono ammessi ad iniziatica dei privati, quali
la lottizzazione o il piano di recupero.
La
legislazione regionale è intervenuta anche per dare delle scansioni temporali
obbligatorie alla pianificazione esecutiva, disponendo che, qualora intervenga
la richiesta del privato, l’amministrazione comunale è obbligata ad istruire il
procedimento di approvazione del piano esecutivo.
La l.
r. Lombardia, n. 23/1997 prevede, all’art. 7, una articolata procedura,
disciplinando i poteri dell’amministrazione e ipotizzando poteri sostitutivi.
Una
volta presentata l’istanza di approvazione dello strumento attuativo
l’amministrazione evidentemente deve, secondo i disposti dell’art. 8 della l.
241/1990, nominare il responsabile del procedimento.
Egli,
accertata la presentazione della documentazione, tassativamente prevista dalla
giunta con delibera 25.7.1997, n. 6/30267, deve istruire il procedimento entro
il termine, che appare perentorio, di 90 giorni, soggetto ad una unica
interruzione, che ne determina la nuova decorrenza per intero.
Il
consiglio comunale deve adottare il piano entro sessanta giorni
dall’espletamento della fase istruttoria.
Se è
necessario accludere alla pratica pareri di altri enti, come ad esempi pareri
sanitari, la loro mancata presentazione interrompe necessariamente la
procedura, ai sensi dell’art. 16 della l. 241/1990.
Tale
normativa non prevede sistemi di riduzione procedimentale se i provvedimenti
devono provenire da amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente.
L'infruttuosa
decorrenza dei termini, posti rispettivamente per l'adozione e l'approvazione
del piano attuativo, costituisce presupposto per la richiesta di intervento
sostitutivo.
Al
fine di attivare il relativo procedimento l'interessato, dopo avere verificato
l'inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato
con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di
quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Ad
avvenuta infruttuosa decorrenza del termine è data facoltà all'interessato di
inoltrare al presidente della giunta regionale istanza per la nomina di un
commissario ad acta; il presidente provvede sulla richiesta nel termine
di quindici giorni mediante la nomina di un commissario ad acta.
Entro il termine di trenta giorni dalla nomina il commissario ad acta intraprende, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per l'approvazione del piano attuativo: gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente, ex art. 7, l. r. Lombardia, n. 23/1997.
Entro il termine di trenta giorni dalla nomina il commissario ad acta intraprende, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per l'approvazione del piano attuativo: gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente, ex art. 7, l. r. Lombardia, n. 23/1997.
3. L’intervento istitutivo nella l. r. Lombardia 11.3.2005 n. 12.
L’art 14,
l. r. Lombardia 11.3.2005 n. 12, mod. art.
1, l.r. n. 4 del 14.3.2008, prevede l’intervento istitutivo nell’approvazione dei piani attuati vi e loro
varianti.
I piani attuativi e loro varianti, conformi alle
previsioni degli atti del piano di governo del territorio, devono essere
adottati dal consiglio comunale; nel caso si tratti di piani di iniziativa
privata, entro novanta giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo
o della variante.
Il predetto termine di novanta giorni può essere
interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati all'istruttoria
richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di trenta giorni
dalla data di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali,
ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello
stesso alle prescrizioni normative vigenti.
In questo caso,
il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre nuovamente e per
intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero
delle modifiche progettuali richieste; della conclusione della fase
istruttoria, indipendentemente dall'esito della medesima, è data comunicazione
da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente.
La conclusione in senso negativo della fase
istruttoria pone termine al procedimento di adozione dei piani attuativi e loro
varianti .
L'infruttuosa
decorrenza del termine per l'adozione del piano attuativo costituisce
presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo.
Il potere d'intervento sostitutivo
è esercitato dalla Regione, ovvero dalle province a far tempo dall'efficacia
del rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale.
Al fine di attivare il procedimento
sostitutivo, chi ha presentato il piano attuativo, verificata l'inerzia
comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso
di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni
dal ricevimento della richiesta. Decorso infruttuosamente anche il sopra detto,
chi ha presentato il piano attuativo può inoltrare al dirigente della
competente struttura regionale o provinciale istanza per la nomina di un
commissario ad acta; il dirigente
provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento
dell'istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del
procedimento di adozione del piano attuativo entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del
procedimento sostitutivo ai sensi dell'art. 7, l. 241/1990.
Il Presidente della Giunta regionale
o provinciale nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti
all'albo regionale.
Entro il termine di trenta giorni
dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i
provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di adozione del
piano attuativo; gli oneri derivanti dall'attività del commissario sono posti a
carico del comune inadempiente.
4. I limiti al potere sostitutivo. L’incostituzionalità della l. 179/1992.
La
norma statale non può porre limiti al potere sostitutivo di controllo regionale
quale deriva delle norme quadro, in quanto, in tal modo, viene a ledere
l'autonomia regionale sancita dall’art. 117 cost.
Una
ipotesi di lesione è stata riscontrata nella disciplina introdotta dall'art.
16, l. 179/1992, che regola il programma integrato di recupero quale strumento urbanistico
generale.
Qualora
il programma sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici
generali, la delibera comunale di adozione è soggetta ad un procedimento di
approvazione - pena l’illegittimità - che prevede la possibilità per i cittadini
di presentare osservazioni.
Il
programma, unitamente alle osservazioni, è presentato alla regione che ha un
termine perentorio di 150 giorni per l'approvazione con le eventuali modifiche.
In
carenza di provvedimenti, anche istruttori, il programma è da intendersi
approvato e le osservazioni respinte, ex art.
16, 4° co., l. 179/1992.
La
possibilità di apportare modifiche al piano generale attraverso il programma
introduce un importante mutamento nel rapporto fra strumenti urbanistici
generali e strumenti attuativi.
La
disposizione legislativa consente di apportare modifiche al piano generale
tramite lo strumento attuativo e mediante procedimenti semplificati, autorizza
a variare la densità fondiaria degli edifici, purché non sia superata quella
complessiva preesistente nell'intero ambito del programma e sia rispettato il
limite dell'altezza massima che esisteva precedentemente.
La
Corte costituzionale, pronunciandosi sull’art. 16, l. 179/1992, ha affermato
che il legislatore nazionale nelle materie, come l'urbanistica, trasferite alle
regioni dall'art. 117 della costituzione, deve stabilire delle norme quadro che
garantiscano l'unità di indirizzo e coordinamento - come afferma per
l'urbanistica l'art. 81 del d.p.r. 616/1977 - senza intervenire con una normativa
di dettaglio.
Una
legislazione troppo particolareggiata verrebbe a menomare l'autonomia
regionale, sancita dall'art. 115 della costituzione e rafforzata dall’art. 117.
La Corte
costituzionale ha dichiarato illegittime sia le norme afferenti gli effetti del
programma - ossia la possibilità di sostituirsi alla normativa generale di
piano, consentendo di evitare con l'adozione di questo strumento gli standard
imposti dall'art. 4, l. 10/1977 - sia la procedura di approvazione - che
sostanzialmente è una procedura di variante semplificata (Corte cost.,
7.10.1992, n. 393)
La
norma statale lede l'autonomia regionale in materia di programmazione
territoriale.
Essa
non ha, quindi, natura di norma quadro o di coordinamento, ma di dettaglio;
essa è lesiva della potestà legislativa regionale, sancita dall’art. 117 cost.,
e delle attribuzioni amministrative delle regioni, di cui all'art. 118 cost.,
oltre a violare l'autonomia regionale di cui all'art. 115 cost.:
La motivazione
della Corte costituisce un evidente freno nei confronti di norme di legge di
contenuto derogatorio del sistema vigente di strumentazione urbanistica, oltre
che delle competenze amministrative del settore (Assini N. Mantini P., Manuale
di diritto urbanistico 1997, 406).
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