1. Il controllo sostitutivo sugli atti dei comuni.
Il
controllo di legittimità sugli atti degli enti locali comporta, ai sensi
dell’art. 133, 1° co., del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, la verifica della
conformità dell’atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie per quanto
riguarda la competenza, la forma e la procedura e rimanendo esclusa ogni
diversa valutazione dell’interesse pubblico perseguito.
E’ previsto un
potere sostitutivo nei confronti degli enti locali che, sebbene invitati a
provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti
obbligatori per legge (Perfetti L. R., Corso
di diritto amministrativo, 2006, 325)
In tal caso si provvede a mezzo di commissario ad acta
nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato
regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta
giorni dal conferimento dell'incarico, ex
art. 136, d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Narducci F:, Guida Normativa per
l’amministrazione locale , 2010, 84).
La
norma prevede lo scioglimento del consiglio per una serie di inadempimenti fra
i quali si segnala la mancata approvazione
nei termini del bilancio e la mancata adozione degli strumenti
urbanistici.
L’art.
141, 1° co., lett. c), d.lgs. 267/2000, prevede lo scioglimento del consiglio
comunale quando non sia approvato nei termini il bilancio.
Il
comma successivo disciplina il procedimento sostitutivo con la nomina del
commissario ad acta.
La
norma prevede che trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema,
l'organo regionale di controllo nomini un commissario affinché lo predisponga
d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio
predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio,
con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20
giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante
apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.
Del
provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio, ex art. 141, d.lgs. 267/2000.
La giurisprudenza
ha affermato che la nomina del commissario ad acta, per diventare efficace, non richiede la sua notifica a
ciascun consigliere comunale.
Il commissario
non è vincolato a far proprio, in ogni caso, l'eventuale schema di bilancio
predisposto dalla Giunta municipale, potendo, ove lo ritenga inadeguato,
apportare allo stesso tutte le modifiche ritenute opportune, od anche
riformularlo integralmente; nondimeno, è contrario ad ogni principio di logica
ed economia procedimentale, precludere allo stesso di utilizzare lo schema già
predisposto dalla Giunta, imponendo l'obbligo di predisporne comunque uno
diverso (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 15.2.2010, n. 1865).
L’art. 141, 1° co., c-bis), d.lgs. 267/2000, mod. art. 41
d.l. 30 .9.2003, n. 269, disciplina
il potere sostitutivo nelle ipotesi in
cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei
relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro
diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto
di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti .
Il procedimento è disciplinato dal
successivo 2-bis co. Esso dispone
che trascorso il termine entro il quale
gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano
provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi.
A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo
criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.
Decorso infruttuosamente il termine
di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del
consiglio.
La
giurisprudenza ravvisa nel procedimento sostitutivo l’esistenza di due fasi.
La
prima è una semplice diffida a provvedere non soggetta ad impugnazione; la
seconda è costitutiva del provvedimento sostitutivo e come tale soggetta ad
impugnazione.
Il
procedimento, pur articolandosi in due fasi - richiesta eventuale di intervento
da parte della regione seguita dall'invito a provvedere del Co.Re.Co.; nomina
del commissario ad acta che provvede all'adozione degli atti necessari -
mantiene il suo carattere unitario e culmina nella nomina del commissario ad
acta e nella contestuale individuazione della funzione da svolgere in luogo
dell'ente inadempiente.
Conseguentemente,
l'atto col quale l'organo di controllo invita l'amministrazione ad adottare un
provvedimento di autotutela o comunque esecutivo dell'obbligo che si assume
inevaso, costituendo una mera proposta volta ad assicurare il rispetto della
normativa vigente e non presentando carattere vincolante, è intrinsecamente
inidoneo a ledere la posizione dell'amministrazione soggetta a controllo.
Lo
stesso è a dire, a fortiori, per la richiesta, formulata dalla regione
all'organo di controllo di invitare l'ente controllato a provvedere (Cons. St.,
sez. IV, 23.9.2004, n. 6190).
Il
procedimento sostitutivo è dichiarato applicabile sia per il bilancio
preventivo sia per il rendiconto.
Ai
sensi dell'art. 227 del t.u. degli enti locali, il rendiconto - che assume la
funzione di dimostrare i risultati della gestione - è deliberato dall'organo
consiliare dell'Ente entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello di
riferimento, tenendo motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione.
Non
sussiste alcun dubbio che l'approvazione del rendiconto costituisca un
provvedimento che obbligatoriamente deve essere adottato entro uno specifico
termine, il cui superamento fa divenire senz'altro operativo il meccanismo
sostitutivo di cui all'art. 136 del t.u. enti locali – che prevede la nomina di
un Commissario ad acta - indipendentemente dal fatto che l'inadempimento
o l'inerzia siano colpevoli e come tali da imputare all'ente titolare del
potere (T.A.R. Campania Napoli, sez. I,
7.10.2004, n. 13591).
La giurisprudenza ha ritenuto che le
disposizioni che consentono al Governo di intervenire sugli organi degli enti
locali in base al presupposto della sussistenza di gravi e persistenti
violazioni di legge sono compatibili con il sistema complessivo di
equiordinazione degli enti locali con lo Stato e le regioni e con la più
accentuata autonomia degli stessi ex
art. 114 cost.
Il vigente ordinamento
costituzionale contempla due forme di ingerenza statale nell'autonomia delle
amministrazioni locali: quella di natura sostitutiva di cui all'art. 120 cost.,
che fa fronte ad esigenze oggettive da perseguire con un intervento
surrogatorio, e quella, riferibile sotto il profilo sistematico agli artt. 126
e 117, comma 2, lett. p), cost., che è espressione di un potere di controllo
sugli organi e presuppone la sussistenza di violazioni da sanzionare, in vista
del soddisfacimento di un rilevante interesse nazionale (T.A.R. Lazio Roma,
sez. I, 18.3.2010, n. 4275).
Con l’abrogazione dell’art. 125
cost., che disciplinava i controlli esterni sugli enti locali previsti
dall’art. 9, 2° co., l. cost. 18.10.2001, n. 3, l’ente di controllo deve
essere regolamentato dalla legislazione regionale ((Narducci F:, Guida
Normativa op.cit., 2010, 1017).
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