1. Il procedimento sostitutivo regionale per il rilascio del permesso di costruire. La tutela giurisdizionale.
Il
procedimento sostitutivo regionale per il rilascio del permesso di costruire
impone termini tassativi per la conclusione del procedimento di rilascio del
permesso di costruire.
Scaduto
il termine per la emanazione del provvedimento il richiedente può attivare
l'intervento sostitutivo della regione, inoltrando apposita domanda allo
sportello unico affinché il responsabile del procedimento si pronunci entro
quindici giorni.
Di
tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del
procedimento.
Resta
comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il
silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire, ex art. 21, d.p.r. 6.6.2001, n. 380.
Tale
domanda deve essere comunicata al sindaco al fine di consentirgli la verifica
procedimentale onde evitare l’intervento sostitutivo.
Decorso
inutilmente anche questo termine l’interessato può inoltrare richiesta di
intervento sostitutivo al competente organo regionale il quale, nei successivi
quindici giorni, nomina un commissario ad acta che deve provvedere entro
sessanta giorni (Manfredi G., Il procedimento di rilascio del permesso di
costruire, in Fantigrossi U. e Piscitelli L. (a cura di) La nuova
disciplina edilizia, 2003,
313).Trascorso detto termine si intende rifiutata anche la domanda di
intervento sostitutivo, con conseguente possibilità di impugnativa
giurisdizionale.
Decorso
inutilmente anche il termine di quindici giorni portato nella diffida,
l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente
organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un
commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni.
Trascorso
inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo
si intende formato il silenzio-rifiuto , ex
art. 21, 2° co., d.p.r. 6.6.2001, n. 380.
Scaduto
il termine assegnato per rispondere all'istanza del privato, il comportamento
omissivo continua a qualificarsi come inadempimento.
Il
mero decorrere del tempo prescritto abilita l'interessato a ricorrere contro il
silenzio-rifiuto.
La giurisprudenza ha precisato
che la sequenza procedimentale per il rilascio del permesso di costruire
comporta per il Comune l'obbligo di concludere il procedimento con un
provvedimento espresso entro i termini temporali prescritti, ma la mancata
adozione di un esplicito provvedimento conclusivo non costituisce silenzio
assenso, ma silenzio rifiuto che va inteso come mero inadempimento ed è,
pertanto, superabile quando il provvedimento definitivo intervenga in un
momento successivo, ancorché in ritardo.
Il silenzio-inadempimento è
impugnabile ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 104/2010.
In primo luogo, infatti, il citato art. 20
qualifica espressamente il silenzio che si forma sull'istanza di rilascio del
permesso di costruire come silenzio rifiuto. (T.A.R. Molise Campobasso, sez. I,
14/01/2009, n. 39).
La possibilità di richiedere
l’intervento sostitutivo regionale, introdotta dalla normativa, non impedisce
l’impugnazione del silenzio dell’amministrazione, come prevede espressamente
l’art. 21, d.p.r. 380/2001.
Le
ipotesi sono due: o entro il termine dei 75 giorni - o 135 giorni nel caso dei
comuni maggiori - si addiviene alla rituale fase costitutiva del permesso di
costruire, con la firma del provvedimento e la notifica al richiedente, o,
scaduto il termine, si inizia la fase di tutela giurisdizionale o la fase
sostitutiva da parte della regione.
La
dottrina ammette concordemente entrambe le possibilità, non essendovi
preclusioni espresse e non ravvisando sostanziali incompatibilità fra i due
mezzi di tutela.
Il
silenzio sulla richiesta a provvedere non ha, quindi, effetti costitutivi in
ordine alla nascita di un diritto a costruire.
La previsione del
successivo art. 21, d.p.r. 6 .6.2001, n. 380, di un intervento sostitutivo
regionale finalizzato a rimediare all'inerzia del comune non può che leggersi,
infatti, come rimedio ad un'inerzia non qualificata: se l'adozione del
provvedimento conclusivo, dopo il decorso del termine previsto per provvedere,
è compatibile con l'attribuzione al silenzio del valore di rigetto unicamente
ove l'atto adottato si concreti in un'ipotesi di autotutela, la possibilità di
un intervento sostitutivo, una volta decorso il termine in questione, è,
invece, incompatibile con l'esistenza di un provvedimento sia pure implicito
mentre è giustificata se il silenzio ha il valore di omissione. (T.A.R. Puglia
Lecce, sez. III, 7.11.2008, n. 3223 ).
La richiesta di
intervento sostitutivo regionale deve contenere copia della richiesta di
permesso di costruire e deve comprendere gli estremi della relativa
presentazione agli uffici comunali, il nome del responsabile del procedimento,
la copia della diffida trasmessa allo sportello unico per l’edilizia a
provvedere con la relata di notifica.
Il
presidente della giunta regionale ha un termine perentorio di quindici giorni
per la nomina del commissario ad acta.
Entro
questo termine egli deve, logicamente, anche valutare se accogliere o meno
dell'istanza, limitandosi ad un esame di legittimità degli atti procedimentali
pervenutigli.
Il
comune può intervenire nel procedimento portando i motivi per negare la nomina.
Questi
devono riguardare solo la legittimità del procedimento: ad esempio, la mancanza
degli elaborati progettuali domandati al richiedente.
Al
commissario sono attribuiti gli stessi poteri del responsabile del
procedimento, per quanto attiene all'istruttoria della pratica, oltre al potere
di accesso ai luoghi e presso gli uffici dell'amministrazione.
Egli
deve verificare la rispondenza della richiesta di permesso di costruire ai
piani urbanistici, alle norme ed ai regolamenti, adottando il conseguente
provvedimento amministrativo.
Il
provvedimento di accoglimento è motivato per relationem alla normativa
di piano, quello di diniego deve specificare la eventuale difformità del
progetto dalla normativa urbanistica.
La
legge attribuisce gli stessi poteri del responsabile del procedimento al
commissario; egli assume anche la relativa responsabilità civile per un suo
comportamento inadempiente.
E' di
competenza del comune l'eventuale azione di autotutela, qualora si accerti che
il permesso di costruire rilasciato dal commissario non sia conforme alla
normativa di piano.
Il
sindaco può agire per l'annullamento giurisdizionale del provvedimento, oltre
che adottare i provvedimenti cautelari necessari.
2. L’annullamento regionale del permesso di costruire.
Alle regioni è
attribuito il potere di annullamento del permesso di costruire, ex art. 39,
d.p.r. 6.6.2001, n. 380, entro termini perentori di dieci anni dalla adozione e
diciotto mesi dall’accertamento (Gaggero G., L’annullamento del titolo
abilitativo all’edificazione, in Fantigrossi U. e Piscitelli L. (a cura di)
La nuova disciplina edilizia, 2003, 449).
Tale
potere è sostitutivo di quello attribuito all’amministrazione comunale, esso
può essere esercitato qualora la stessa abbia emanato provvedimenti illegittimi
non soggetti successivamente al potere di autotutela amministrativa.
Secondo
la giurisprudenza detto potere è attribuito ai dirigenti, a seguito
dell’entrata in vigore dell'art. 4, d.lgs. 30.3.2001, n. 165.
La giurisprudenza ha precisato che
l'annullamento d'ufficio di concessioni precedentemente rilasciate costituisce
atto di gestione di competenza del titolare dei poteri di gestione, a nulla
rilevando la circostanza che le concessioni annullate fossero state emesse dal
titolare dei poteri di indirizzo politico.
E’ stato dichiarato illegittimo per
incompetenza il provvedimento di annullamento parziale della concessione
edilizia adottato dal sindaco e non anche dal dirigente. (T.A.R. Campania
Napoli, sez. VIII, 19.3.2008, n. 1419).
Il
potere sostitutivo, in quanto finalizzato a ricondurre le amministrazioni
comunali al rigoroso rispetto della normativa in materia edilizia, differisce
oltre che per la natura, le forme e la procedura, anche per i contenuti dal
potere comunale d'annullamento d'un permesso di costruire illegittimo.
La
giurisprudenza ha affermato che l'esercizio del potere sostitutivo di cui
all'art. 27, l. 17.8.1942, n. 1150, ed alla l. reg. Puglia n. 56 del 1980 relativo
all’annullamento regionale del permesso di costruire, a differenza del potere
di autotutela del comune, non comporta alcun riesame di un precedente operato
da parte dell'amministrazione, ma è finalizzato al solo scopo di ricondurre
l'amministrazione comunale al rigoroso rispetto della normativa edilizia;
pertanto, l'interesse pubblico all'annullamento regionale è in re ipsa e
non è necessaria una specifica motivazione dell'atto (T.A.R. Puglia Bari, sez. II,
26.11.2004, n. 5505).
Il
potere regionale deve essere esercitato entro
dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti
comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere
annullati dalla regione.
Il
potere regionale si esplica autonomamente rispetto a quello comunale; esso può
essere iniziato a prescindere da ogni preventivo atto di messa in mora
dell’amministrazione comunale che diviene semplicemente controinteressata nella
procedura.
Il
provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento
delle violazioni ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al
titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al
comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo
prefissato, ex art. 39, d.p.r.
6.6.2001, n. 380.
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