1
Il
ridimensionamento degli organi consultivi.
La tendenza
avviata dalla l. 241/1990, volta al ridimensionamento degli organi consultivi,
è proseguita con il d.p.r. 608/1994 che ha disposto la soppressione di numerosi
comitati ed organi plurisoggettivi, fra i quali molti aventi funzioni
consultive che, non di rado, costituiscono fattori di rallentamento dell’azione
amministrativa.
La l.
27.12.1997, n. 449, ha dato corso ad una ampia delegificazione, attribuendo
agli organi di direzione politica il compito di selezionare periodicamente gli
organi le cui funzioni sono indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato.
Gli organismi
non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese
successivo all’emanazione del procedimento, ex art. 41, l. 27.12.1997, n. 449.
Dall'art. 41, 1°
co., l. 27.12.1997, n. 449, si desume che la soppressione di taluni organismi
non identificati come indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali dell'amministrazione ovvero dell'ente, è una conseguenza che
discende direttamente dalla legge: mancando, al riguardo, qualsiasi potestà di
scelta dell'amministrazione la soppressione si configura, pertanto, come un
atto dovuto (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 28.1.1999, n. 48, in Foro Amm.,
1999, 1341).
Tale dereguletion
è stata portata indirettamente dalle leggi regionali in materia edilizia che
hanno notevolmente esteso l’ambito di efficacia della denuncia di inizio di
attività.
In tal caso, utilizzando lo strumento della super
d.i.a., si supera il parere della stessa commissione (Mantini P., L’urbanistica
tra riforma costituzionale incrementale e autonomia amministrativa, in Riv.
Giur. Ed., 2001, II, 118).
La traduzione
pratica più significativa di tale principio è ora portata dall’art. 5, 3° co.,
d.p.r. 6.6.2001, n. 380, che non prevede come parere obbligatorio quello della
commissione edilizia nel procedimento di rilascio del permesso di costruire.
I pareri
ritenuti obbligatori come, ad esempio, il parere dell’ASL, sono acquisiti
direttamente dalle autorità da parte dell’ufficio denominato sportello unico
per l’edilizia.
2
L’acquisizione
di pareri.
La fase
preparatoria, qualora necessiti di subprocedimenti tesi all’acquisizione di
pareri, può dare luogo ad un autonomo procedimento consultivo (Perfetti L. R., Corso di diritto amministrativo,2006, 322).
La l. 241/1990
incide sull’attività consultiva semplificando i tempi e le modalità di
svolgimento.
Nel caso di
pareri obbligatori, ossia qualora tale attività sia espressamente prevista
dalla legge come necessaria all’emanazione del provvedimento, si impone un
termine perentorio per il rilascio del parere, dopodiché esso può essere
omesso.
Il parere obbligatorio può esser
vincolante o non vincolante
Nel caso di parere vincolante
l’amministrazione non può discostarsene nel provvedere.
Nel caso di parere non vincolante essa può
deliberare in maniera difforme motivando le sue ragioni.
La giurisprudenza ha precisato che in
materia di equo indennizzo, l'ordinamento non mette a disposizione
dell'Amministrazione una serie di pareri pari ordinati resi da organi
consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma
affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il compito di
esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla
Commissione medica ospedaliera; pertanto, in quanto momento di sintesi e di
superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente
intervenuti, il parere del Comitato s'impone all'Amministrazione.
Essa la quale è tenuta solo a verificare
se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto
conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo,
se le ha confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo
all'Amministrazione è ipotizzabile solo per l'ipotesi in cui essa, per gli
elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di
non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non
vincolante. (Cons. Stato , sez. IV, 14.4.2010, n. 2099).
Nel caso di
pareri facoltativi, quando cioè l’amministrazione può richiedere l’attività
consultiva secondo una sua discrezionale valutazione, è la stessa
amministrazione coinvolta che deve indicare i tempi per l’emanazione.
La
giurisprudenza ha precisato che la specialità del procedimento di
condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione
ad edificare e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua
necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria, il parere della
Commissione edilizia non obbligatorio, ma al più facoltativo. (Cons. Stato , sez. IV, 12.2.2010, n. 772).
La modifica
dell’art. 16, l. 241/1990 introdotta
dall’art. 8, l. 69/2009, riduce
drasticamente il termine per esprimere il parere a venti giorni dalla richiesta sia per i pareri
obbligatori sia per quelli facoltativi.
Tali nuovi
termini generali per l’attività consultiva vanno posti in relazione al termine
per la conclusione del procedimento, che la nuova formulazione dell’art. 2,
comma 2, della l. 241/1990, come sostituito dall’art. 7, l. 69/2009, ha ridotto
a 30 giorni.
Nel caso in cui l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, i termini possono essere interrotti per una
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni
dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
2.1
L’attività
consultiva interorganica.
L’attività
consultiva può talora essere espletata da un amministrazione nei confronti ad un’altra perché questa possa
adottare dei provvedimenti che incidono su posizioni giuridiche di terzi.
Il soggetto privato
chiede una autorizzazione e l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione è condizionata al parere
di una altra.
La giurisprudenza
in tal caso ha affermato che il silenzio dell’amministrazione cui compete
l’attività consultiva non può incidere sulle posizione del privato richiedente
In particolare è
stato deciso che dalla regolare denuncia ad opera del privato alla Soprintendenza
dell'avvenuto trasferimento di un immobile vincolato, l'esercizio del diritto
di prelazione da parte delle amministrazioni pubbliche deve avvenire entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
Decorso tale termine la prelazione è preclusa,
restando irrilevante l'eventuale violazione da parte dell'amministrazione
statale del proprio dovere di comunicazione del trasferimento del bene agli
enti pubblici territoriali, ex art.
62, d.lgs. n. 42/2004.
Tale errore,
infatti, può acquisire rilevanza esclusivamente nell'ambito dei rapporti e
delle responsabilità
tra le amministrazioni, senza poter in alcun modo ripercuotersi sulla posizione
del privato, ormai consolidatasi a seguito del decorso del termine perentorio.
In particolare, la
mancata comunicazione ad opera della Soprintendenza al Comune non può
costituire motivo di nullità del silenzio, in quanto tale vizio non rientra in
alcuna delle ipotesi di cui all'art. 21 septies,
l. n. 241/90
Anche sotto il
profilo della nullità strutturale non può certo ritenersi che il mancato
svolgimento di una fase procedimentale (coinvolgimento del comune) possa
determinare che il mancato esercizio del diritto di prelazione sia carente di
un elemento essenziale dell'atto (o meglio, del silenzio).
Il legislatore ha previsto
un termine perentorio per l'esercizio del diritto di prelazione e il privato,
una volto assolto l'onere di inviare in modo coretto la denuncia, sa che il
decorso del termine consolida l'atto di compravendita senza alcuna possibilità
di ripensamenti da parte delle amministrazioni e senza che eventuali fatti
inerenti il rapporto tra amministrazioni pubbliche possano incidere sul suo
diritto ormai perfezionato (Cons. St., sez. VI, 30.10.2009, n. 6703 9, in Vita not. , 2009, 3, 1381).
3
Il silenzio
nell’attività consultiva.
La dottrina nota
che spesso il provvedimento finale non può essere adottato dall’autorità
competente per mancanza di un atto intermedio quale è il parere devoluto ad
altra autorità non subordinata; in caso di rapporto gerarchico è sufficiente la
direttiva acceleratoria o l’ordine o, se del caso, il controllo sostitutivo:
Essa
suggerisce che meglio sarebbe, allora, che la legge semplificasse l’azione
amministrativa sfrondando i procedimenti da troppi pareri di dubbia utilità;
ma, per gli altri, tenesse ferma l’obbligatorietà dell’acquisizione, stimolando
i funzionari inerti con adeguati strumenti di coordinamento (ad esempio le
conferenze di servizio), con direttive precise e con rigorose sanzioni (Crisci
S., La legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e l’inerzia
della pubblica amministrazione, in Cons. St ., 1993, 1118).
La
disciplina relativa alla mancata espressione del parere nei termini prescritti,
prevede una diversa regolamentazione secondo che il parere sia obbligatorio o
facoltativo.
Nel caso di
mancata espressione di un parere obbligatorio, l’amministrazione richiedente ha
la facoltà di proseguire il procedimento in assenza del parere stesso.
Il regolamento di attuazione del codice dei
contratti pubblici, ad esempio è adottato su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ex
art. 5, d. lgs 163/2006. Sullo schema di detto regolamento il Consiglio di
Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Da notare che il
provvedimento è adottato previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici talché questo ultimo parere essendo
costitutivo non può essere tralasciato.
La
giurisprudenza ha quindi escluso l'illegittimità del provvedimento di decadenza
dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso dal
sindaco senza il parere obbligatorio della speciale Commissione alloggi. (Cass.
civ., sez. I, 27 .6. 2005, n. 13749).
Parimenti è
stato deciso nel procedimento di istituzione di una nuova sede farmaceutica, è
sufficiente la relativa richiesta di emissione del parere della Asl da parte
dell'organo procedente, e ciò ai sensi dell'art. 16, l. n. 241 del 1990,
secondo cui in caso di decorrenza del termine di quarantacinque giorni per la
comunicazione di un parere obbligatorio, senza che siano state rappresentate
esigenze istruttorie, è in facoltà dell'autorità richiedente procedere
indipendentemente dalla sua acquisizione.
In tal caso non si tratta di un parere da rilasciare a cura di
un'Amministrazione preposta alla tutela della salute dei cittadini, atteso che
i compiti della Asl in materia farmaceutica sono limitati alla vigilanza,
predisposizione dei turni di servizio, rimborso spese anticipate dai
farmacisti, verifiche ed ispezioni preventive rispetto all'apertura degli
esercizi, compiti che solo indirettamente concernono la salute collettiva.
(T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 27.9.2004, n. 12589).
Il parere della
commissione edilizia rientra fra quelli che devono essere redatti entro termini
perentori poiché non riguarda la tutela ambientale.
La
mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia comunale non
comporta l'illegittimità della concessione edilizia, ove ciò sia dipeso
unicamente dal mancato pronunciamento della stessa entro il prescritto termine
(T.A.R. Sardegna, 16.12.2003, n. 1737, in Foro Am. T.A.R., 2003, 3660).
La mancata
comunicazione, non dovuta ad esigenze istruttorie, dà la facoltà - ma non
impone l’obbligo - all’amministrazione richiedente di rinunciare
all’acquisizione del parere.
Il provvedimento
definitivo può quindi legittimamente conformarsi ad un parere giunto dopo i
termini perentori imposti per la sua emanazione.
L'art. 16, l.
241 del 1990 dispone che, decorso il termine entro cui un determinato organo
deve far pervenire il proprio parere obbligatorio, l'amministrazione
richiedente è in facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere stesso. Il termine, infatti, è posto nell'interesse dell'amministrazione
che può, se lo ritiene opportuno, procedere alla scadenza dello stesso anche se
il parere richiesto non sia intervenuto.
La mancata formulazione del parere, di cui
all'art. 21, comma 8, l.r. Puglia 31 .5.1980, n. 56, dà luogo ad una ipotesi di
cd silenzio devolutivo, in cui la mancata
formulazione nei termini del parere da parte dell'organo di amministrazione consultiva devolve all'organo di amministrazione
attiva una cognizione piena della fattispecie amministrativa, coerentemente
alla necessità di pervenire ad una conclusione del procedimento nei casi di
inerzia dell'organo investito di funzioni consultive, o di mancato rispetto del
termine che la legge assegna all'organo tecnico per le sue valutazioni. (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 8.10.2009, n. 2280).
Detto
principio si applica anche ai pareri che oltre ad essere obbligatori sono
vincolanti, i quali restano atti consultivi e non di amministrazione attiva.
Nel caso di
parere facoltativo l’amministrazione richiedente ha il dovere di procedere
indipendentemente dal parere stesso.
La giurisprudenza, ad esempio, ha confermato che la specialità del
procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di
rilascio della concessione ad edificare e l'assenza di una specifica previsione
in ordine alla sua necessità rendono il parere della Commissione edilizia per il rilascio della concessione in
sanatoria non obbligatorio, ma al più facoltativo. (Cons. Stato , sez. IV, 12.2.2010, n.
772).
Se il parere è
facoltativo, è la amministrazione, cui è pervenuta la richiesta, che deve
informare l’ente che la formula dei tempi necessari per la redazione dello
stesso.
Resta
enunciato il principio che per disattendere il parere l’amministrazione deve in
ogni caso motivare le sue ragioni
L'autorità
decidente che richieda un parere, sia esso facoltativo o
obbligatorio, ad un organo tecnico, qualora intenda discostarsene deve
esternare con congrua ed adeguata motivazione le ragioni per le quali ritiene
di non condividerlo, incorrendo in caso contrario nel vizio di eccesso di
potere per difetto di motivazione nel provvedimento conclusivo. (T.A.R. Piemonte Torino, sez.
I, 20 .6.2009, n. 1815).
L’ente
richiedente può comunque procedere una volta trascorso il termine perentorio
per la formulazione del parere.
All’invio
del parere si deve sempre provvedere con mezzi telematici.
In entrambi
i casi, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere
degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri, a meno
che abbia omesso di richiedere il previsto parere.
4
L’attività
consultiva in materie sensibili.
Le norme sulla
semplificazione dell'azione amministrativa, contenute nell'art. 16, l.
241/1990, non si applicano allorché pareri e valutazioni tecniche debbano
essere rilasciati da organi o amministrazioni preposti alla tutela ambientale,
paesaggistico, territoriale e della salute dei cittadini cosiddette materie
sensibili.
La
giurisprudenza è concorde nell’affermare che le norme sulla semplificazione
amministrativa non riguardano i pareri rilasciati da amministrazioni preposte
alla salute dei cittadini.
Essa
ha conseguentemente affermato che in una zona interessata da vincolo
paesaggistico la formazione del provvedimento tacito di assenso alla
concessione in sanatoria, previsto dall'art. 35, comma 18, l. n. 47 del 1985,
postula necessariamente la previa acquisizione del parere favorevole
dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità ambientale della costruzione senza titolo; ne consegue che, se al momento
dell'esame della domanda di sanatoria non risulta acquisito il parere favorevole sulla
conformità dell'intervento alla disciplina paesaggistica, la formazione del
silenzio - assenso è preclusa. (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 21.1.2010, n. 845).
Parimenti è stato dichiarato illegittimo
il provvedimento regionale che dichiara d'interesse storico, rurale, ambientale e etnoantropologico una vasta area ricadente nel territorio di
Comuni diversi senza aver previamente acquisito, siccome invece prescritto
dall'art. 19, d.p.r. 26 .11.2007, n. 233, il parere obbligatorio del Comitato regionale di
coordinamento, trattandosi di vincolo diretto avente ad oggetto beni
suscettibili di tutela intersettoriale. (T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 29 .10.2009, n. 660).
Il richiedente
non può azionare il silenzio inadempimento o il diniego dell’amministrazione
procedente, poiché gli può essere eccepito che l’amministrazione deve esplicare
l’attività consultiva obbligatoria.
Non si ha
formazione di silenzio-rifiuto qualora l'organo competente all'emanazione
dell'atto finale di un procedimento abbia omesso di provvedere dopo aver
richiesto e non ottenuto pareri obbligatori endoprocedimentali dai quali non
poteva prescindersi; in quanto, riguardando tali pareri obbligatori la salute
dei cittadini, ricadevano sotto la previsione dell’art. 16, 3° co., l.
7.8.1990, n. 241 (T.A.R. Abruzzo, sez. L'Aquila, 12.12.1991, n. 28, in Giur. It., 1992, III, 1, 171).
5
Il
silenzio degli organi tecnici.
Nel caso il
silenzio dell’organo consultivo si riferisca a valutazioni tecniche il
legislatore, nell’ambito di una semplificazione del procedimento, consente di sostituire
l’autorità inadempiente.
La diversa ratio
che ispira la norma rispetto a consultazioni che afferiscono ad opportunità
amministrativa, è evidente.
Il supporto
tecnico non può essere omesso, semmai, in caso di mancato adempimento da parte
degli organi preposti, può essere sostituita l’autorità emanante, pena
l’illegittimità dell’intero procedimento:
La norma recisa
che ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che
per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione
stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad
altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari, ex art. 17, l. 241/1990.
La
giurisprudenza ha precisato che nel procedimento regolato dal d.p.r. 20.4.1994,
n. 349, alla valutazione resa dalla commissione medico - ospedaliera ai sensi
dell'art. 6 si applica l'art. 17 l. n. 241 del 1990; pertanto, l'inerzia della
commissione può essere superata soltanto affidando la valutazione tecnica ad
idoneo organismo specializzato (Cons. St.,
comm. spec., 5.11.2001, n. 480, in Foro It., 2002, III, 236).
La mancata
attivazione del responsabile comporta, inevitabilmente, la conseguente
dichiarazione di illegittimità del provvedimento, emesso senza avere acquisito
le motivazioni tecniche richieste:
E' illegittimo
il provvedimento col quale l'amministrazione respinge la richiesta di
riconoscimento dell'obiezione di coscienza con opzione per il servizio
sostitutivo civile dopo aver dato atto che l'apposita commissione prevista
dall'art. 3, l. 15.12.1972, n. 772, non ha emesso il parere di competenza nei
termini fissati dall'art. 16, l. 7.8.1990, n. 241.
L’amministrazione
non ha, inoltre, fatto ricorso, così come previsto dal successivo art. 17, ad
altri organi tecnici, dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti,
al fine di verificare la fondatezza e sincerità dei motivi addotti dal
richiedente (T.A.R. Campania, sez. II,
Napoli, 16.8.1996, n. 337, in T.A.R., 1996, I, 3844).
La norma precisa
che disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che
debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, ex art. 17, 2° co., l. 241/1990.
Tale normativa
si applica alle valutazioni tecniche rilasciate da organi o amministrazioni
preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei
cittadini, ai sensi dell'art. 17, 2° co., l. 7.8.1990, n. 241.
La
giurisprudenza ha affermato che il
regolamento ministeriale diretto a regolamentare i tempi dell'azione
amministrativa, di competenza del ministero dell'ambiente, può prevedere,
pertanto, la conclusione di accordi procedimentali idonei ad assicurare in
tempi predeterminati l'acquisizione dei pareri e delle valutazioni degli organi
tecnici competenti, non potendo l'amministrazione provvedere senza
l'acquisizione dei pareri dei detti organi tecnici né surrogare gli organi
stessi, in applicazione delle norme generali, ferma restando l'osservanza di
tali norme ove i provvedimenti amministrativi da emanare non concernano le
suindicate materie, escluse dagli istituti della semplificazione amministrativa (Cons. St., A. G., 27.1.1994, n. 3, in Cons. St., 1995, I, 144).
L’art. 4, 6° co., d.p.r. 9.7.2010 n. 139, che
approva il Regolamento di autorizzazione paesaggistica
per gli interventi minori precisa che In
caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine di
venticinque giorni dalla ricezione della domanda l'amministrazione competente ne prescinde e
rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi , ex art. 146, 9 ° co., d.lgs. 42/2004.
6
La
tutela
La
giurisprudenza riconosce l'impossibilità di censurare un parere disgiuntamente
dall'atto terminale del procedimento in cui si inserisce, in quanto esso è un
atto preparatorio del procedimento amministrativo e come tale è sfornito di
autonoma capacità lesiva immediata,
L’interpretazione
giurisprudenziale ammette la possibilità di far valere gli eventuali vizi del
parere in sede di impugnativa del provvedimento che lo ha recepito. I suoi
eventuali vizi, infatti, ridondano in vizi del provvedimento terminale e,
quindi, deve riconoscersi la piena legittimazione passiva dell'Autorità
amministrativa cui è riferibile il parere, al fine di consentirle di difendere
l'operato dei propri organi tecnici cui è riferibile il parere, soprattutto
nell'ipotesi in cui esso sia fatto oggetto di specifiche ed autonome censure di
illegittimità (T.A.R. Marche, 28.6.2004, n. 781, in Foro Amm.T.A.R., 2004, 1690).
Altro indirizzo giurisprudenziale ritiene atto impugnabile il parere negativo del
Sindaco reso ai sensi degli artt. 216 e 217, r.d. 27 .7. 1934 n. 1265,
nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e 14-ter, l. 7 .8.1990, n. 241, prevista
dall'art. 5 comma 11, d. lgs. 18.2.2005, n. 59 ai fini del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale; esso, infatti, risulta immediatamente lesivo, avendo sostanziale
connotazione di dissenso correlato alla tutela di un interesse sensibile ed implica la
conclusione del procedimento avviato dalla provincia; per le stesse ragioni è
immediatamente impugnabile anche la nota con cui la Provincia, prendendo atto
di siffatta evenienza, interrompe il procedimento interessando la conferenza
permanente. (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 14.9.2009, n. 819).
La
giurisprudenza ritiene
che la illegittimità del parere determini l’illegittimità dell’atto
amministrativo solo qualora il provvedimento recepisca il parere illegittimo e
ne riproduca l’illegittimità.
L’impugnazione
duretta del silenzio degli organi consultivi non è ammessa
Il
g.a. ha precisato che in caso di valutazioni tecniche, in ipotesi di omessa
adozione dell'atto endoprocedimentale è data all'amministrazione procedente la
possibilità di concludere, comunque, il procedimento avviato attivando poteri
sostitutivi mediante il ricorso a valutazioni di altra autorità dotata di pari
competenze tecniche.
La
previsione di strumenti di superamento dello "stallo" procedimentale
determinato dalla omissione di atti endoprocedimentali impone pertanto di
escludere che in tali ipotesi trovi applicazione il rimedio della dichiarazione
giudiziale dell'obbligo di provvedere, in quanto il rimedio giurisdizionale
risulterebbe superfluo e ridondante rispetto agli accorgimenti già previsti dal
legislatore. (T.A.R. Calabria Reggio
Calabria, sez. I, 28 .1.2010, n. 46).
Diversa natura
hanno i pareri richiesti espressamente dalla legge per la regolarità
amministrativa delle delibere, come il parere di regolarità tecnica e contabile
previsto dall’art. 49, d.lgs. 267/2000.
La loro mancanza
comporta inevitabilmente l’illegittimità del provvedimento.
La
conseguenza dell'omessa indicazione dei pareri prescritti dall'art. 53,
regolamento del Consiglio Comunale di Afragola (il parere di regolarità tecnica
e contabile, nonché quello del Segretario in tema di conformità della proposta
di deliberazione alle leggi, allo statuto e regolamenti) è, sotto il profilo
procedimentale, l'impossibilità di sottoposizione ad approvazione della
proposta; mentre per quanto concerne l'eventuale adozione della deliberazione
da parte dell'organo consiliare, in assenza dei prescritti pareri, o comunque
anche di uno solo di essi, la conseguenza sarà, senz'altro, la sua
illegittimità per violazione di legge (T.A.R. Campania Napoli, sez. I,
13.5.2004, n. 8718, in Foro Amm. T.A.R., 2004, 1508).
L’art. 4, 9° co., d.p.r. 9.7.2010 n. 139, che
approva il Regolamento di autorizzazione paesaggistica
precisa che decorsi inutilmente i termini per la conclusione del
procedimento senza che l'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato
la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano per
la tutela le norme del processo amministrativo, d.lgs. 104/2010, e quelle
relative al risarcimento del danno per mancata conclusione del procedimento,
art. 2 bis , l. 241/1990.
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