1 La comunicazione dell'inizio dei lavori. Il d.l. 25 marzo 2010, n. 40.
Con l'art. 5, d.l. 25 marzo 2010, n. 40, che modifica l'art. 6,
d.p.r. 380/2001, il legislatore statale continua il suo disegno di
semplificazione dell'attività edilizia nell'intento di ridare fiato al settore
da molto tempo in crisi (Lamberti
C., La nuova disciplina dell'attività edilizia libera, in Urb. App.,
2010, 515)..
La normativa è stata sostanzialmente modificata in sede di
conversione dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 (Palliggiano G., Sull'attività
edilizia libera una specie di “minidia”, in Guida Dir., 20101, 24,
45).
Gli interventi devono comunque realizzarsi nell'osservanza
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica
nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio.
La norma distingue fra gli interventi che possono essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo e quelli che possono essere realizzati
previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione
comunale.
Sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ex
art. 5, comma 1, l. 73/2010:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
La comunicazione dell'inizio dei lavori è obbligatoria per gli altri interventi elencati ex art. 5, comma 2, l. 73/2010. Essa è inoltrata, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale.
La comunicazione dell'inizio dei lavori è obbligatoria per gli altri interventi elencati ex art. 5, comma 2, l. 73/2010. Essa è inoltrata, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale.
A differenza della denuncia di inizio di attività la c.i.a.
deve soltanto precedere l'intervento
senza che sia richiesto anche un breve intervallo prima che i lavori possano
iniziare. L'amministrazione non ha alcun potere cautelare. (Centofanti N., L’abusivismo edilizio, 2010,59)
Gli interventi elencati, ex art. 5, comma
2, l. 73/2010, sono:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 380/2001, ivi compresa l'apertura
di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino
le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle
unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa
la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza
serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di
fuori della zona A) di cui al d.m. lavori pubblici 2 .4.1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di
arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
L'interessato alla realizzazione degli interventi sopra
citati deve allegare alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni
eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
Per gli interventi di manutenzione
straordinaria devono essere indicati, inoltre, i dati identificativi
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una
relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati
progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente
di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.
Il tecnico deve asseverare, sotto la propria
responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati
e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e
regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
L'interessato deve provvedere, nei casi
previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale nel termine di cui all'art. 34-quinquies, 2° co.,
lettera b), l. 9.3.2006, n. 80.
Del tutto irrisorio ed inadeguato appare il
sistema sanzionatorio previsto per l'omessa presentazione della comunicazione
di inizio lavori.
L'art. 5, 7° co., l. 73/2010, prevede infatti
che la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata
trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria pari a
258 euro.
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la
comunicazione è effettuata
spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
La comunicazione di inizio lavori è soggetta al
controllo del comune per verificare se i lavori svolti corrispondano alle
indicazioni fornite nella preventiva comunicazione
E' da ricordare che se si è realizzato un
intervento soggetto al titolo edilizio della c.i.a., l'accertamento del preteso
abuso edilizio è sanzionabile in via amministrativa soltanto con la sanzione
pecuniaria.
Se, diversamente, è accertato l'obbligo di richiedere un
permesso di costruire il comune procede con le sanzioni demolitorie. (ex arg. T.A.R.
Liguria Genova, sez. I, 25 .1.2010, n. 188, in Red. amm. TAR, 2010, 1).
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