1 La segnalazione certificata di inizio attività, ex art. 49, l. 122/2010.
La previsione dell'art. 19 della l. 7.8.1990, n. 241,
come sostituito dall'art. 49, l. 122/2010, contempla un procedimento autorizzatorio denominato segnalazione
certificata di inizio attività – s.c.i.a. nel quale il consenso
dell’amministrazione è dovuto per lan presenza dei presupposti di legge posti
in essere dal richiedente ..( Corrado A. , Arriva la s.c.i.a. , segnalazioni invece di dichiarazioni, in
Guida Dir., n. 37, 2010, 101).
L’attività
amministrativa è da considerarsi vincolata
e l’esame della richiesta presentata dal privato non può entrare nel
merito del provvedimento. Il contenuto stesso dell’attività è contemplato nella
segnalazione.
L’amministrazione
non ha alcun margine di discrezionalità nella sua azione poiché deve solo
prendere atto che l’attività denunciata sia conforme ai dettati di legge.
La
norma precisa che è sostituito da una segnalazione dell’interessato ogni atto
di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.
Il
procedimento non può essere utilizzato , essendo espressamente escluso, nei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della
giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di
quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La segnalazione deve
essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto
di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i
fatti previsti negli artt. 46 e 47, d.p.r. 28 .12.2000, n. 445, mod. art. 49
d.p.r. 14.11.2002, n. 313.
L’art. 46, d.p.r. 28 .12.2000, n. 445, precisa che sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti
da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai
fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare
dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
L’art. 47, d.p.r.
445/2000, dispone che l'atto di notorietà concernente
stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal
medesimo.
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ex art. 38, d.p.r. 445/2000,
La dichiarazione resa
nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza.
La
segnalazione deve essere corredata, inoltre, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle
dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’art. 38, comma 4, l. 6 .8. 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono
corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell’amministrazione.
Nei
casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti
appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli
organi e delle amministrazioni competenti, ex
art. 19, l. 7.8.1990, n. 241, sost. art. 49, 4° bis co., l. 122/210.
La segnalazione
certificata di inizio attività prescinde da un provvedimento espresso dell’amministrazione.
Essa
è ammessa in tutti i casi in cui il formale rilascio di un provvedimento non è
subordinato a positive valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione.
L’esercizio
dell'attività dipende esclusivamente dall'accertamento che sussistano i
presupposti e i requisiti di legge.
Come
precisa la dottrina, sono procedimenti caratterizzati dalla totale assenza di
discrezionalità amministrativa e dalla cosiddetta discrezionalità tecnica.
La
formale denuncia di inizio di attività assume il valore dell'esplicita
autorizzazione amministrativa in tutti i casi in cui il formale rilascio di
quest'ultima non è subordinato a positive valutazioni discrezionali della
pubblica
amministrazione, ma dipende esclusivamente dall'accertamento del possesso dei
presupposti e dei requisiti di legge (Cassese S. (a cura di), Diritto
amministrativo generale,2000, II, 1156).
1.1 Il provvedimento inibitorio.
In
precedenza il richiedente doveva
comunicare l’effettivo inizio della attività preannunciata dopo che sono
trascorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Con
la riforma l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data
della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente, ex
art. 19, 2° co., l. 7.8.1990, n.
241, sost. art. 49, 4° bis co., l.
122/2010.
L’amministrazione
competente verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti, ma non deve emanare alcun provvedimento.
L’amministrazione
non rilascia un atto di assenso ma esercita solo una funzione di controllo,
dovendo solo verificare la sussistenza dei requisiti prescritti e dei
presupposti normativi affinché l’interessato possa legittimamente proseguire
l’attività che dopo la segnalazione può
iniziare immediatamente.
Evidentemente
non è richiesta la comunicazione dell’avvio del procedimento di controllo in
quanto esso segue naturalmente alla segnalazione certificata di inizio
attività.
Viene
capovolta la ratio originaria della l.241/1990 che è quella di consentire alla amministrazione di
approntare i necessari controlli prima dell’inizio effettivo dell’attività.
Sostanzialmente,
come evidenzia la dottrina nel commentare la normativa precedente, la comunicazione d’inizio di attività attiva
un secondo spatium verificandi che sul piano del controllo si salda
naturalmente col primo dal momento che il presupposto dell’interdizione della
protrazione è lo stesso di quello interdittivo dell’inizio (Cacciavillani I., La
nuova licenza: appunti di prima lettura alla luce dell’art. 3 del d.l.
4.3.2005, n. 35, in Nuova Rass,, 2005, 710).
Attualmente
il controllo avviene solo successivamente all’inizio dell’attività che può
essere contestuale alla segnalazione certificata di inizio attività.
E’
stato così abolito il primo ordine di controlli che poteva bloccare l’attività
denunciata prima del suo inizio.
La
norma dispone che l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza
dei requisiti e dei presupposti della segnalazione certificata di inizio
attività , nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione,
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Ricevuto
il provvedimento inibitorio della continuazione dell’attività, l’interessato ,
ove ciò sia possibile, deve provvedere a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un
termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni.
1.2 Il provvedimento inibitorio in presenza del pericolo di un danno. L’autotutela.
La
norma conferma che l’atto di diniego all’esercizio dell’attività deve essere
emanato entro i termini previsti di sessanta per l’adozione dei provvedimenti
di autotutela.
Scaduto
detto termine l’esercizio del potere inibitorio è fortemente limitato .
Il
potere cautelare può essere esercitato solo nei tempi prescritti pena
l’illegittimità dell’azione dell’amministrazione che può peraltro attivarsi
sono in via di autotutela senza potere impedire che l’attività possa essere
legittimamente continuata.
All’amministrazione
è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il
patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la
sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione
dell’attività dei privati alla normativa vigente, ex art. 19, 4° co., l. 7.8.1990, n. 241, sost. art. 49, 4° bis co.,
l. 122/210.
E '
fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, ex art. 19, 3°
co., l. 7.8.1990, n. 241, sost. art. 49, 4° bis
co., l. 122/210.
Coll’impostazione
prevista dalla nuova norma il legislatore ammette espressamente la possibilità
di revocare o di annullare quello che non è mai stato considerato un
provvedimento dell’amministrazione, ma un semplice atto di controllo di una
attività che poteva quindi essere soggetto a provvedimenti rispristinatori.
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