Le modalità di calcolo delle distanze.
I regolamenti
edilizi possono disciplinare le distanze fra le costruzioni, ad integrazione
delle disposizioni di piano (Centofanti 2000, 169).
L’art. 33, n. 5,
l. urb., fissa tra i compiti del regolamento edilizio quello di stabilire gli
eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale, regolamentando
diversamente la normativa civilistica.
Occorre fare
presente che i regolamenti possono stabilire distanze maggiori di quelle del
codice civile non minori, non potendo i regolamenti derogare al codice civile
(Mengoli 1997,
648).
La
giurisprudenza attribuisce un effetto modificativo delle disposizioni del
codice civile a tutte le fonti normative e regolamentari che traggono origine
dagli strumenti urbanistici generali quindi non solo ai piani attuativi, ma
anche ai loro strumenti esecutivi, come, ad esempio, le tavole
planovolumetriche.
In tal caso le
indicazioni grafiche contenute nelle tavole planovolumetriche, in quanto
attuative sul piano tecnico della volontà della p.a., hanno valore
immediatamente precettivo al pari delle disposizioni di piano, rivestendone la
stessa natura di norme regolamentari.
Il potere
regolamentare della p.a. di disciplinare, con efficacia derogatoria alle
disposizioni del codice civile, le distanze fra le costruzioni può manifestarsi
oltre che nella predisposizione di Piani regolatori generali e di piani
particolareggiati (cosiddetti piani di zona) anche attraverso le tavole
planimetriche allegate ai predetti piani.
Ne consegue che,
quando il piano di zona per individuare la distanza rinvia al piano
planovolumetrico e quest'ultimo prevede una determinata distanza dal confine,
tale distanza ha carattere assoluto ed inderogabile trattandosi di norma
integrativa del c.c.
(Cass. civ.,
sez. II, 9 giugno 1999, n. 5666, GCM, 1999, 1310).
I regolamenti
edilizi hanno individuato una serie di norme che fissano le modalità di calcolo
delle distanze.
Essi, ad
esempio, hanno precisato che la distanza degli edifici deve computarsi a
partire dalla parte più sporgente del fabbricato: la cosiddetta fronte.
L'art. 6 del
p.r.g. del comune di Casalmaggiore stabilendo che il distacco dai confini non
deve mai essere inferiore a m. 5, qualunque sia l'altezza delle fronti, va
interpretato nel senso che per "fronte" deve intendersi la parte
anteriore o facciata dell'edificio comprendente i corpi sporgenti aggettanti,
allorquando questi siano di natura e consistenza tali da ampliare in superficie
o volume l'edificio stesso
(Cass. civ.,
sez. II, 13 aprile 1995, n. 4270, GCM, 1995, 835).
Le norme tecniche
del P.R.G. del comune di Spoleto stabiliscono, ai fini della determinazione
delle distanze dai confini e tra edifici, una distinzione tra fronti e testate,
secondo la lunghezza del manufatto, con riferimento sia all'edificio singolo
sia ai corpi di fabbrica in cui esso eventualmente si articoli, con la
conseguenza che non può negarsi rilevanza, ai fini del computo della distanza
dell'edificio opposto, all'arretramento di un corpo di fabbrica rispetto agli
altri che compongono lo stesso edificio.
Le disposizioni
del P.R.G. del comune di Spoleto, le quali fissano le distanze dal confine e
tra edifici in riferimento all'altezza delle costruzioni, non prevedono alcuna
deroga nei riguardi delle parti delle costruzioni parzialmente al di sotto del
livello stradale, sicché anche queste concorrono a determinare l'altezza del
fabbricato, ai fini del calcolo delle distanze
(Cass. civ.,
sez. II, 16 agosto 1993, n. 8725, RGE, 1994, I, 475).
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