Riforma. Biotestamento
Il paziente avrà il diritto di
abbandonare le terapie. Ma a fronte del divieto dell'accanimento
terapeutico, il medico potrà appellarsi all'obiezione di coscienza e
rifiutarsi di 'staccare la spina'. Sono queste le novità conseguenti
all'approvazione di alcuni emendamenti al ddl
Biotestamento: la normativa dovrà essere rispettata anche dalle cliniche
private.
Marazziti: "Codificata
l'umanizzazione del morire". Ora è stata codificata l'umanizzazione del
morire - spiega a Repubblica Mario Marazziti presidente della commissione
sul Biotestamento - perché è stato introdotto il principio del fine vita ed è
stato codificato l'accompagnamento del fine vita, compresa la sedazione
palliativa continua profonda, associata alla terapia del dolore nella fase terminale
della vita, quando il dolore sia refrattario alle cure. In altre parole, niente
abbandono terapeutico. No ad accanimento terapeutico, ovvero no all'ostinazione
irragionevole nella somministrazione delle cure". Il divieto
dell'accanimento terapeutico contenuto nell'art 1 bis aggiuntivo proposto da
Marazziti è stato approvato con 240 voti favorevoli, 4 voti contrari, e 93
astensioni.
"Garantita la terapia del
dolore". Il testo, precisa Marazziti, "non configura l'abbandono
terapeutico nella fase terminale della vita, ma, al contrario, garantisce la
terapia del dolore in modo esplicito, anche in caso di rifiuto o di revoca del
consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. Quindi garantisce
l'accompagnamento terapeutico nel fine vita. In altre parole, nel caso di
paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, è stato
detto no all'accanimento terapeutico".
Ecco l'articolo 1-bis (Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita): "Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico".
Ecco l'articolo 1-bis (Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita): "Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico".
Obiezione di coscienza, ma
'mascherata'. Il medico, oltre a non essere responsabile delle conseguenze che
derivano dal rifiuto del paziente a essere sottoposto a terapie, può rifiutarsi
di "staccare la spina.
Nessun distinguo o trattamento
particolare viene riconosciuto alle strutture sanitarie private convenzionate.
Il governo ha scelto di
rimanere 'neutrale'.
L'esecutivo, ha annunciato di
"rimettersi
all'Aula" della Camera per il parere sugli emendamenti. repubblica.it/2017/04/19
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