Regolare gli Affitti Turistici a
Venezia – RESET VENEZIA Apr 7, 2017
Dopo quasi due anni che, con la
nostra ricerca sul fenomeno degli affitti brevi turistici a Venezia,
abbiamo spinto la città e le istituzioni finalmente ad interrogarsi sul
fenomeno noi di RESET Venezia pensiamo che sia arrivato il momento per
TUTTI coloro che hanno a cuore Venezia di affrontare di petto la questione
Turismo con tutte le sue implicazioni, senza penalizzare chi fa
impresa in modo sostenibile per il tessuto cittadino.
Ci vuole finalmente una buona
legge che sia compatibile con l’emergenza residenza che vive la città.
Per capire come intervenire, è
però prima necessario fare chiarezza su quale sia la normativa vigente.
Nel nostro Paese il contratto di
locazione è disciplinato, in via generale, dal Codice Civile, agli artt. da
1571 a 1614.
In realtà, però, prima con la L
392/1978 e poi con la L 431/1998, è stata introdotta una disciplina speciale,
fortemente vincolistica, che, sia per le locazioni abitative, che per quelle
industriali, commerciali, artigianali e di interesse turistico, imponendo, tra
l’altro, la durata minima dei contratti, il limite all’aumento del canone
parametrato all’ISTAT, le modalità per il rilascio.
L’art. 1, comma 2, lett. c) della
L 431/1998 ha escluso però, comprensibilmente, che alle locazioni per finalità
esclusivamente turistiche si applichino tali vincoli.
Con la riforma del Titolo V della
Costituzione del 2001, la competenza legislativa in materia turistica è stata
attribuita alle Regioni.
Con la L 246/2005, il Parlamento,
al fine della riduzione e semplificazione delle leggi vigenti, ha delegato il
Governo ad adottare decreti legislativi nei quali fossero individuate e
raccolte le norme ancora vigenti, con particolare riferimento a quelle
pubblicate ante 1970, e alla semplificazione o riassetto delle materie che ne
erano oggetto, anche al fine della loro armonizzazione con le norme successive
al 1970.
Il Governo ha dato attuazione
alla delega in materia turistica, adottando il decreto legislativo n. 79 del
2011, che reca in allegato il testo unico delle norme statali vigenti,
denominato Codice del Turismo.
Si tratta di un testo di natura
compilativa, che non poteva debordare o derogare alla delega, né adottare
disposizioni di natura innovativa rispetto alle leggi vigenti, né, tantomeno
sconfinare nella competenza legislativa regionale.
All’art. 53 il Codice del Turismo
dispone: “Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in
qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in
tema di locazione”.
Si tratta di un testo apparente
neutro, che riecheggia l’art. 1, comma 2, lett. c) della L 431/1998.
In realtà, con un’interpretazione
distorta, si è inteso che tale art. 53 abbia posto una sorta di riserva di
legge statale, dato il richiamo al Codice Civile.
Così non è e, se così fosse,
sarebbe costituzionalmente illegittimo sia per eccesso di delega, sia
per violazione della riserva costituzionale di legge in capo alle Regioni.
L’art. 1, comma 2, lett. c) della
L 431/1998 non fa alcun riferimento al Codice Civile, né esiste alcun’altra
disposizione legislativa che ponga una simile riserva in tema di locazioni per
finalità esclusivamente turistiche.
Il Codice del Turismo o, più
precisamente il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246” è una raccolta organica delle disposizioni di legge statali vigenti
in materia turistica, quindi è assolutamente senza senso che sia stata
inserita una norma relativa a un attività (gli alloggi locati per finalità
esclusivamente turistiche) che si assumano attenere esclusivamente alla
materia delle locazioni e non a quella “dell’ordinamento e mercato del turismo”.
La stesse legge di delega (L
246/2005) aveva previsto come avrebbero dovuto essere regolati i rapporti dei
decreti legislativi (complilativi) con le leggi regionali, nelle materie in cui
la competenza era divenuta regionale e lo fa all’art. 14, comma 14bis, che così
dispone: “Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le
disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in
ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni regionali”.
Dunque, correttamente interpretando
le norme, si dovrebbe ritenere che il Codice del Turismo, per il fatto stesso
di aver inserito nel proprio art. 53 (sistematicamente inserito nel Titolo
I “Contratti”)gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, ne
abbia riconosciuto la natura di locazione turistica e non meramente abitativa.
Così come dovrebbe essere
pacifico che, trattandosi di materia di competenza legislativa regionale, per
effetto dell’art. 14, comma 14bis della L 246/2005, le Regioni possono
esercitare la propria potestà, abrogando le pregresse, diverse norme statali
raccolte nel Codice del Turismo.
In tale quadro, la Regione Veneto
ben potrebbe, già ora, modificare l’articolo 27/bis della Legge Regionale 11
2013 (verso cui per questioni fiscali e di semplificazione burocratica
stanno migrando anche coloro che fino a ieri ricadevano sotto l’articolo
27), che crea una occasione troppo golosa rispetto ad una affitto 4+4 per
chi ha a disposizione un immobile a Venezia.
Ovviamente l’intento di
Reset Venezia non è penalizzare chi fa questa attività in modo saltuario e
nemmeno coloro che la fanno con tutti i crismi dell’imprenditorialità, ma
sappiamo benissimo che la maggioranza degli appartamenti che ricadono
sotto la 27/bis sono in offerta tutto l’anno rendendo di fatto l’attività di
locazione una vera e propria attività ricettiva e come tale deve essere normata
e tassata, senza poter accedere alla cedolare secca che deve rimanere un
incentivo per chi affitta in modo saltuario o a residenti.
Basterebbe quindi che la Regione
Veneto modificasse il citato art. 27 bis come segue:
“1. Gli alloggi offerti in
locazione, per un periodo complessivo massimo di 90 giorni annui,
esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive
alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di
cui al presente articolo”.
I 90 giorni annui potrebbero
essere elevati, a esempio a 120: si tratta di una scelta politica che compete
alla Regione.
Ovviamente dovrebbe essere
modificato anche il regime sanzionatorio, oggi del tutto inadeguato.
Data peraltro l’errata, ma
pervicace interpretazione che viene data all’art. 53 del Codice del Turismo,
sarebbe nel contempo opportuna un’immediata modifica con legge dello Stato, in
modo da uscire dallo scacco del conflitto di attribuzioni.
Basterebbe a tal fine così
modificare l’articolo 53:
“Gli alloggi locati
esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati,
costituiscono attività ricettiva e sono regolati dalle disposizioni del codice
civile e dalle norme in tema di turismo”.
Su questi due fronti Reset
Venezia sta agendo in ogni sede opportuna con contatti sia a livello
amministrativo locale che regionale e nazionale.
Data la delicatezza e
l’importanza della questione, invitiamo tutti, Istituzioni, partiti,
associazioni di categoria, imprenditori turistici, associazioni civiche e
cittadini, a collaborare con noi e fare propria la nostra battaglia.
L’Ottimista. Dopo avere creato il
caos nelle materie di competenza le regioni tentano di impadronirsi anche della
disciplina del codice civile. Il caos legislativo sarà totale.
Glia aspetti fiscali comporteranno l'ulteriore deprezzamento del patrimonio immobiliare e la piccola proprietà sarà costretta a vendere.
Il problema fiscale, invece, è evidente chi fattura più di 7.500 euro deve aprire partita IVA!
Il problema fiscale, invece, è evidente chi fattura più di 7.500 euro deve aprire partita IVA!
Nessun commento:
Posta un commento