lunedì 23 ottobre 2017

La denunzia al Ministero degli atti che trasferiscono la proprietà di beni culturali




La denunzia al Ministero degli atti che trasferiscono la proprietà di beni culturali


L 'art. 59 del Codice (D. Lgs. 42 del 2004 ) sancisce l'obbligo di denunzia al Ministero "(de)gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali" .

L'obbligo di denuncia si applica pertanto sia per gli atti di trasferimento della proprietà (a titolo gratuito ed a titolo oneroso), sia per gli atti idonei a trasmettere, per i soli beni mobili, la semplice detenzione del bene (tali quelli costitutivi di diritti personali di godimento: contratti di locazione, di comodato, di deposito: da notare che, per effetto della modifica introdotta dalla Legge12 luglio 2011, n. 106, la disposizione non si applica più ai beni immobili di cui venga trasferita la detenzione). La denunzia deve essere eseguita anche in relazione all'efficacia acquisitiva determinata da fatti giuridici quali la morte del titolare del bene (ciò che determina il subingresso dell'erede).

L'espressione citata "in tutto o in parte" palesa che la norma trova applicazione anche per gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali limitati (enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) nonché per la cessione della nuda proprietà.

Ai sensi del II comma dell'art. 59 del D. Lgs. 42/04  la denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione , in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte . Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'art. 623 cod.civ. (e non più dall'apertura della successione, come prevedeva il testo originario della norma anteriormente alla modifica introdotta con D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156), salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile . In tal caso la denunzia non appare tuttavia funzionale all'esercizio del diritto di prelazione che, come tale, non può certo avere a che fare con il fenomeno successorio mortis causa.

Ai sensi del IV comma dell'art. 59 del Codice , la denuncia contiene :
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni ;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dalla legge.

La denunzia priva delle indicazioni previste dal IV comma o con indicazioni incomplete o imprecise si considera come non effettuata. Ne seguirebbe, tra l'altro, la permanenza in capo al Ministero, del diritto di esercitare la prelazione anche oltre i 60 giorni di cui all'art. 61del Codice.

Ai sensi del III comma dell'art. 59 del Codice la denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene.

L'art. 173 del Codice afferma che chi, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato al II comma dell'art. 59 del Codice, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469. Analoga pena è prevista per l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di cui al I comma dell'art. 61 del Codice .

E' il notaio incaricato della stipula da considerarsi tecnicamente come "obbligato" rispetto alla denunzia in esame? Dal punto di vista formale la risposta non può che essere negativa. E' tuttavia fuor di dubbio che il notaio, quale professionista incaricato della stipulazione e delle operazioni ad essa accessorie, potrebbe ben essere reputato responsabile e tenuto al risarcimento dei danni per non avere quantomeno debitamente avvisato le parti dei rischi connessi alla stipulazione. 

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