martedì 24 ottobre 2017

Referendum. Regioni nuove forme di autonomia. Più semplificazione o più confusione

In base all’art. 117 lo Stato riserva per sé talune materie in cui ha legislazione esclusiva (legifera solo lui), altre in cui le Regioni concorrono alla legislazione (legiferano insieme: lo Stato detta i principi, le Regioni attuano questi principi e delineano la disciplina nel dettaglio), mentre in tutte le discipline non richiamate nella norma la legislazione spetta esclusivamente alle Regioni (competenza legislativa esclusiva e residuale delle Regioni).
La riforma Boschi interviene, tuttavia, potenziandolo e ampliando il novero di materie a fronte del quale le Regioni potranno utilizzarlo (ovvero su cui chiedere di poter legiferare).
Tali nuove discipline sono: giustizia di pace, politiche sociali, istruzione, commercio con l’estero, beni culturali, ambiente e governo del territorio. In definitiva, la riforma impronta un cambiamento radicale ed una contraddizione di fondo: amplia per tutte le Regioni la possibilità di legiferare in materie non di loro competenza, elimina il Titolo V, ma mantiene di fatto per le Regioni a Statuto Speciale le forme di autonomia previste dallo stesso (anche se in parte dovranno rivedere i propri Statuti).
L’art. 117  (articolo così sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) si occupa del ripartimento di competenze legislative tra Stato e Regioni.
Esso recita:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
(lettera così modificata dall'art. 3, lettera a), della legge costituzionale n. 1 del 2012)
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: 
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
(rigo così modificato dall'art. 3, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del 2012)
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.

Si legge nell’attuale testo che la potestà legislativa è esercitata da Stato e Regioni nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari e degli obblighi internazionali. I commi successivi elencano poi le materie in cui lo Stato ha competenza esclusiva, concorrente, infine introducendo il concetto di legislazione esclusiva e residuale delle Regioni (in pratica ritornano i concetti di cui sopra). L’attuale articolo ha perciò un’impostazione elencatoria: ci dice dove l’ultima parola è dello Stato, dove è delle Regioni e dove è di entrambi.
Il nuovo art. 117 è completamente differente. Ecco i principali elementi innovativi:
Viene modificata la ripartizione delle competenze esclusive dello Stato, in pratica vengono aumentate quelle di competenza esclusiva statale.
Viene eliminata la competenza concorrente (lo Stato detta i principi e le Regioni legiferano nel dettaglio). Competenza che però sembra riemergere attraverso la previsione di materie definite “disposizioni generali e comuni”.
Resta, nelle materie non indicate tra quelle a competenza esclusiva statale, la competenza residuale delle Regioni. Tuttavia la norma è ambigua perché alcune materie vengono indicate come esclusive delle Regioni, altre no.
In pratica la norma non si limita a dire, come ha fatto finora, che le materie non indicate sono automaticamente a legislazione esclusiva regionale ma alcune le elenca, altre le lascia all’immaginazione.
Questo implica il rischio di nuovi conflitti di competenza dinanzi alla Corte Costituzionale
Viene riaccentrata a livello statale la disciplina degli enti locali per garantire più omogeneità tra le Regioni.
La riforma quindi aumenta i rischi del sorgere dei conflitti di attribuzione anche in relazione ai disposti dell’art. 116 terzo comma.
L’art. 116 recita: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

Se la regione chiede troppa autonomia e lo Stato gliela nega: si apre un nuovo contenzioso che servirà a dare nuovo impulso ad attività legislative regionali e a confitti di attribuzione che saranno risolti in base alla possibilità di incidere sulla nomina dei giudici costituzionali da parte dei partiti. Una nuova confusione di cui proprio non ne sentivamo il bisogno.

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