In base all’art. 117 lo Stato
riserva per sé talune materie in cui ha legislazione esclusiva (legifera solo
lui), altre in cui le Regioni concorrono alla legislazione (legiferano insieme:
lo Stato detta i principi, le Regioni attuano questi principi e delineano la
disciplina nel dettaglio), mentre in tutte le discipline non richiamate nella
norma la legislazione spetta esclusivamente alle Regioni (competenza
legislativa esclusiva e residuale delle Regioni).
La riforma Boschi interviene, tuttavia, potenziandolo e
ampliando il novero di materie a fronte del quale le Regioni potranno
utilizzarlo (ovvero su cui chiedere di poter legiferare).
Tali nuove discipline sono: giustizia di pace, politiche
sociali, istruzione, commercio con l’estero, beni culturali, ambiente e governo
del territorio. In definitiva, la riforma impronta un cambiamento radicale ed
una contraddizione di fondo: amplia per tutte le Regioni la possibilità di
legiferare in materie non di loro competenza, elimina il Titolo V, ma mantiene
di fatto per le Regioni a Statuto Speciale le forme di autonomia previste dallo
stesso (anche se in parte dovranno rivedere i propri Statuti).
L’art. 117 (articolo così sostituito dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001) si occupa del ripartimento di competenze legislative
tra Stato e Regioni.
Esso recita:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
(lettera così modificata dall'art. 3, lettera a), della legge costituzionale n. 1 del 2012)
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
(lettera così modificata dall'art. 3, lettera a), della legge costituzionale n. 1 del 2012)
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a:
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
(rigo così modificato dall'art. 3, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del 2012)
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
(rigo così modificato dall'art. 3, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del 2012)
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
Si legge nell’attuale testo che la potestà legislativa è
esercitata da Stato e Regioni nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
comunitari e degli obblighi internazionali. I commi successivi elencano poi le
materie in cui lo Stato ha competenza esclusiva, concorrente, infine
introducendo il concetto di legislazione esclusiva e residuale delle Regioni
(in pratica ritornano i concetti di cui sopra). L’attuale articolo ha perciò
un’impostazione elencatoria: ci dice dove l’ultima parola è dello Stato, dove è
delle Regioni e dove è di entrambi.
Il nuovo art. 117 è completamente differente. Ecco i
principali elementi innovativi:
Viene modificata la ripartizione delle competenze
esclusive dello Stato, in pratica vengono aumentate quelle di competenza
esclusiva statale.
Viene eliminata la competenza concorrente (lo
Stato detta i principi e le Regioni legiferano nel dettaglio). Competenza che
però sembra riemergere attraverso la previsione di materie definite
“disposizioni generali e comuni”.
Resta, nelle materie non indicate tra quelle a competenza
esclusiva statale, la competenza residuale delle Regioni. Tuttavia la
norma è ambigua perché alcune materie vengono indicate come esclusive delle
Regioni, altre no.
In pratica la norma non si limita a dire, come ha fatto
finora, che le materie non indicate sono automaticamente a legislazione
esclusiva regionale ma alcune le elenca, altre le lascia all’immaginazione.
Questo implica il rischio di nuovi conflitti di competenza
dinanzi alla Corte Costituzionale
Viene riaccentrata a livello statale la disciplina
degli enti locali per garantire più omogeneità tra le Regioni.
La riforma quindi aumenta i rischi del sorgere dei conflitti
di attribuzione anche in relazione ai disposti dell’art. 116 terzo comma.
L’art. 116 recita: “Ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e
le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono
essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.
Se la regione chiede troppa autonomia e lo Stato gliela
nega: si apre un nuovo contenzioso che servirà a dare nuovo impulso ad attività
legislative regionali e a confitti di attribuzione che saranno risolti in base
alla possibilità di incidere sulla nomina dei giudici costituzionali da parte
dei partiti. Una nuova confusione di cui proprio non ne sentivamo il bisogno.
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