lunedì 23 aprile 2018

Diritto al sepolcro Quesito


Diritto al sepolcro Quesito

Sono titolare di concessione di cappella gentilizia dove attualmente è sepolto mio padre. 
La convivente, ad avvenuta sepoltura, cambia la serratura delle porte d'ingresso della cappella senza preliminarmente chiedere la necessaria autorizzazione. 
Ho proceduto ad  effettuare formale denuncia presso la locale Stazione Carabinieri e provveduto successivamente al cambio delle serrature. 
La convivente a seguito di ciò reclama il diritto di possesso di una chiave d'ingresso della cappella tramite un suo Legale, per effettuare le dovute visite. 
Premetto che mio padre e la convivente anche se abitavano allo stesso indirizzo non costituivano anagraficamente una famiglia in quanto non inseriti nello stesso stato di famiglia. 
Con la presente chiedo se è legittima la sua richiesta, stante che la sottoscritta ha assicurato il diritto alle visite, ogni qualvolta ne avesse fatto richiesta. 
Ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità e si rimane In attesa di riscontro. 
Cordiali saluti   Staff.comune.Melfi.ag.it


Risposta
La risposta al suo quesito dipende dal fatto che la convivente possa dimostrare il rapporto di convivenza di fatto.
Il diritto secondario di sepolcro, infatti, spetta a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un sepolcro e consiste nella facoltà di accedervi in occasione delle ricorrenze e di opporsi ad ogni sua trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella determinata spoglia e ad ogni atto che costituisca violazione od oltraggio a quella tomba.
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell’ordinanza n. 9178/2018 è intervenuta ancora una volta sul tema delle coppie di fatto e ha sancito per la prima volta che si può essere coppia di fatto anche senza convivenza.
Il problema nasce infatti dall’art. 1 comma 36 della L. 76/2016, una coppia di fatto per essere tale deve essere formata da due persone che siano: maggiorenni, stabilmente conviventi e legati fra loro da reciproca assistenza morale e materiale.
La legge non dice cosa possa succedere qualora la coabitazione sia interrotta per motivi diversi dalla rottura del menage familiare. Si pensi al caso in cui uno dei due conviventi debba trasferirsi per lavoro in altra città, ma la relazione della coppia continui a distanza, come pure l’assistenza morale e materiale fra i due.
Una interpretazione eccessivamente formalistica potrebbe portare ad escludere l’applicazione della nuova legge, mentre si ritiene sia da privilegiare una interpretazione che tenga in debito conto l’estrinsecazione dell’affectio familiae, come pure il dispiegarsi nel tempo dell’assistenza morale e materiale all’interno della coppia.”
La Cassazione ha ribaltato una sentenza della Corte d’appello di Milano sancendo che vi sono situazioni in cui “può esistere una famiglia di fatto o una stabile convivenza, intesa come comunanza di vita e di affetti, in un luogo diverso rispetto a quello in cui uno dei due conviventi lavori o debba, per suoi impegni di cura e assistenza, o per suoi interessi personali o patrimoniali, trascorrere gran parte della settimana o del mese, senza che per questo venga meno la famiglia”.
Si può essere coppia di fatto anche senza convivenza, anche se non si vive sotto lo stesso tetto.
Si apre la strada a una interpretazione che potrebbe portare a considerare conviventi di fatto anche coppie che abbiano residenze anagrafiche differenti.
Secondo i Supremi Giudici, la convivenza è un legame affettivo e duraturo, caratterizzato sì da reciproci impegni di assistenza morale e materiale ma che prescinde sia da una coabitazione effettiva, sia dal dato anagrafico, con la conseguenza che si può essere coppia di fatto anche senza convivenza.
La residenza anagrafica comune sarà semmai strumento privilegiato di prova per dimostrare il rapporto di convivenza di fatto. Ma, si ribadisce, non potrà essere l’unica prova a sostegno della presenza di tale  formazione sociale.


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