venerdì 30 novembre 2018

l’obbligo per i Comuni di disporre delle aree gratuite di sosta

l’obbligo di disporre delle aree gratuite di sosta

L’art. 7 comma 8 dispone l’obbligo di disporre delle aree gratuite di sosta. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» (2) dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
La giunta deve motivare l’esistenza di zone particolari che devono essere esentate da tale obbligo.
L'opponente a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, che lamenti la mancata riserva di un'adeguata area destinata a parcheggio libero impone all’autorità ammnistrativa la prova dell'esistenza della delibera che esclude la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7, co. 8 codice della strada. Cass. Civ., sez. II, sentenza 24 aprile 2010, n. 9847.


LA bufala

E’ evidente che se non si delimita il centro storico impendendo salvo i residenti o autorizzati di parcheggiarvisi il problema sarà risolto difficilmente.
LA delimitazione del centro deve impedire soluzioni di sosta prolungata per coloro che si trattengono per lunghi periodi nel centro.
Evidentemente a corona vi dovranno essere dei parcheggi gratuiti colelgati al centro con servizi pubblici tempestivi.

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