martedì 8 gennaio 2019

regolarizzazione-degli-stranieri-italia

Commento alla circolare del Ministero dell’Interno del 17/01/2018 sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2017 concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2018

Con la circolare in oggetto, il Ministero spiega i criteri sanciti dalla Legge per la regolarizzazione degli stranieri in Italia.

Balza subito all’attenzione del lettore l’esclusione dei tanti, migliaia di stranieri extracomunitari che vivono da anni nel Paese ma che sono a tutti gli effetti degli irregolari o peggio ancora clandestini.

Sì, perché esiste una netta distinzione tra il concetto di clandestino e quello di irregolare.

Sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso.

Sono irregolari gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (es: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all’ingresso in Italia.

I clandestini, secondo la normativa vigente, devono essere respinti alla frontiera o espulsi.

Potremmo dire che quasi 30.000 migranti giunti in Italia dal 2013 sono da ritenere irregolari. Un altro indicatore, per stimare gli “invisibili”, sono i rimpatri degli irregolari. Nel 2011 sono stati rimpatriati 20.653 immigrati dei 47.152 censiti come irregolari. Nel 2012, 15.232 su 35.872. Nel 2014, 13.981 su 30.906. Nei primi mesi del 2015 sono stati rispediti a casa 4.675 su 10.148. In 4 anni e pochi mesi, circa 70.000 su 150.000 irregolari sono stati rimpatriati. E gli altri che fine hanno fatto?

Secondo quanto spiegato dalla circolare del 17/01/2018: “Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 30.850 unità (art. 1 del decreto flussi). Nell’ambito della quota massima indicata all’art.1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità (art. 2 del decreto), comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

Le 12.850 quote sono così ripartite:

nell’ambito della quota indicata al comma 1 dell’articolo 2 del Decreto, sono ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Nell’ambito della quota indicata al comma 1, è consentito l’ingresso in Italia nell’anno 2018, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Nell’ambito della quota prevista al comma 1, dell’art 2, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: a) 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; b) 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; c) 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea. Nell’ambito della quota di cui al comma 1, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: a) 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

E’ consentito inoltre l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito della quota di cui all’articolo 2, comma 1, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie : a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.”

https://www.diritto.it/la-regolarizzazione-degli-stranieri-italia/


LA bufala
in questa maniera non si vuole regolarizzare.

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