Abilitazione all'attività di installazione di impianti
- Soggetti interessati
- Requisiti
- Modalità di presentazione e modulistica
- Diritti e bolli
- Termine di presentazione
- Sanzioni
- Argomenti correlati
- Termine del procedimento
Soggetti interessati
Le imprese che intendono svolgere attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione, con esclusione della manutenzione ordinaria, di impianti collocati all' interno o nelle relative pertinenze di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso.
Gli Uffici interni di imprese non installatrici esclusivamente per le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti relativi alle proprie strutture interne.
Detti impianti sono classificati come segue:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell' energia elettrica , impianti di protezione contro le scariche atmosferiche , nonché gli impianti per l' automazione di porte , cancelli, barriere;
- impianti radiotelevisivi , le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- impianti di riscaldamento , di climatizzazione , di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale mobili e simili;
- impianti di protezione antincendio.
Requisiti
Requisiti morali (vedi tabella dei soggetti che devono compilare autocertificazione per antimafia).
Ogni impresa deve designare un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dall' art. 4 del Decreto n. 37 del 22/01/2008, preposto allo svolgimento dell'attività impiantistica.
Ogni impresa deve designare un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dall' art. 4 del Decreto n. 37 del 22/01/2008, preposto allo svolgimento dell'attività impiantistica.
Il Responsabile Tecnico svolge tale funzione per una sola impresa ed è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Può essere nominato Responsabile Tecnico il titolare dell'Impresa Individuale, un socio o uno degli amministratori della società, oppure un dipendente o un collaboratore esterno.
L'elenco dei requisiti tecnico-professionali necessari per la nomina a responsabile tecnico (è sufficiente possederne uno) sono:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.
- Diploma o Qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; il periodo di inserimento si riduce ad un anno per l'attività relativa agli impianti di cui alla lettera d).
- Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; il periodo di inserimento si riduce a due anni per l'attività relativa agli impianti di cui alla lettera d).
- Iscrizione Albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 109 del D.P.R. 06/06/2001, N. 380.
- Esperienza lavorativa come di seguito specificata:
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore ai tre anni, anche non continuativi, in qualità di operaio specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti. Sono da considerarsi operai specializzati coloro che sono inquadrati al 4°, 5° livello e superiori del settore industria, oppure al 4°, 3° livello e inferiori del settore artigianato. I periodi di inserimento lavorativo e le prestazioni lavorative sopra indicate possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci, e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico professionali il titolare, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore ai sei anni; tale periodo si riduce a quattro anni per l'attività relativa agli impianti di cui alla lettera d)
- I soci e gli amministratori di società di capitali che partecipano effettivamente all'attività dell'impresa (dovranno dimostrare il possesso dell'esperienza lavorativa prevista indicando gli estremi di iscrizione all'INAIL relativamente all'attività di impiantistica)po.camcom.it
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