Impianti termici. Le sanzioni amministrative
La misura delle sanzioni, come previsto dall’art. 3,
comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28
dicembre 2006, n. 300, viene raddoppiata rispetto alle sanzioni previste
dall’art. 16 della legge n. 46/1990, che peraltro non viene abrogato. L’art. 15
del D.M. n. 37/2008 prevede le seguenti sanzioni amministrative:
a. a carico del committente o del proprietario che
omette il rilascio della dichiarazione di conformità: da 100,00 a 1.000,00
euro;
b. a carico delle imprese per tutte le violazioni
degli altri obblighi derivanti dal decreto in commento: da 1.000,00 a 10,000,00
euro.
Entrambe le sanzioni verranno applicate con
riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed
alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione;
Le altre violazioni possono essere:
a) dichiarazione di conformità non firmata sia dal
legale rappresentante dell'impresa che dal responsabile tecnico;
b) mancata indicazione del responsabile tecnico;
c) dichiarazione firmata da responsabile tecnico non
immedesimato nell'impresa;
d) mancata indicazione del committente;
e) mancata indicazione dei lavori eseguiti. 11 Si
tratta di una nota, resa nota dal Ministero dello Sviluppo Economico il 28
marzo 2008, di risposta ai quesiti interpretativi sulla sicurezza degli
impianti formulati dalla Confedilizia.
Sono, inoltre, possibili altre sanzioni per l'impresa,
sempre nei limiti indicati sopra, a seguito di accertamenti d'infrazioni
effettuati dal Comune o dalla USL o dai Vigili del Fuoco o da altra autorità di
polizia amministrativa. Per ogni sanzione irrogata, sarà inserita apposita
annotazione nel certificato abilitativo del Registro Imprese. Al raggiungimento
di tre sanzioni irrogate, è prevista la sospensione dell'abilitazione per un
periodo che verrà di volta in volta fissato. All'irrogazione delle sanzioni provvedono
le Camere di Commercio (art. 15, comma 6, D.M. n. 37/2008). tuttocamere.it
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