Balconi aggettanti, verande, frontalini, piano di calpestio, decoro architettonico, art. 1117 c.c. e 1125 c.c. ogni volta che occorre decidere come dividere le spese per la riparazione e/o manutenzione delle facciate dei condomini e dei balconi, sorgono numerose difficoltà.
l’elencazione dell’art. 1117 c.c. non è tassativa, ma solo descrittiva (dovendosi valutare se un bene è condominiale o meno anche la funzione dello stesso), inoltre, l’art. 1117 c.c. fa riferimento alle facciate e i balconi fanno parte delle facciate (interna o esterna) dell’edificio. Si anticipa che i balconi, più precisamente alcune parti di questi, (il principio sarà chiarito in seguito) concorrono a formare l’estetica del fabbricato o il decoro dell’edificio ”il problema è quello di stabilire il senso da attribuire all’espressione “decoro architettonico” di un fabbricato e quali le caratteristiche che devono presentare le “innovazioni” di cui all’art. 1120 cc. per essere ritenute lesive del decoro architettonico. Come è stato già affermato da questa Corte Suprema (con sentenza n. 8731 del 1998), per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 cod. civ., deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia. L’alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che immutino l’originario aspetto anche, soltanto, di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che la immutazione sia suscettibile di riflettersi sull’insieme dell’aspetto dello stabile. In questo ambito è patrimonio culturale dell’uomo comune ritenere che la trasformazione di un balcone in veranda eseguita mediante chiusura in alluminio e vetri comporti, comunque, un’alterazione dell’armonia cromatica della facciata dell’intero fabbricato (oltre che l’aumento di volume dell’immobile)”. ( Cass. civ. sez. II, 4 dicembre 2013 n. 27224)
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