giovedì 23 maggio 2019

MOTIVAZIONI MODICHE ALL’ART. 27-BIS, DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI TURISTICHE Alla VI Commissione Consiliare della Regione del Veneto

OGGETTO: MOTIVAZIONI MODICHE ALL’ART. 27-BIS, DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI TURISTICHE

Alla VI Commissione Consiliare della Regione del Veneto,
All’Assessore al Turismo Federico Caner,

Sono.... che ha utilizzato buona parte delle sue risorse ad investimenti a Venezia .
Gli oneri derivanti da complesse procedure burocratiche, l’aumento dei costi di manutenzione, l’aumento delle tasse comunali e statali comporta che l’affitto tradizionale determina una perdita secca e costringere a vender le proprietà chi sa gestirle meglio.
Ho dato a mio figlio la possibilità di gestire un appartamento con l’affitto turistico ed con tale attività regolarmente autorizzata ha trovato una possibilità di reddito aggiunto rispetto al suo lavoro stagionale un albergo che di certo non gli consente di vivere a Venezia.
Così evita di chiedere il reddito di cittadinanza
Il PdL 396, così come formulato attualmente, è lesivo dei miei diritti e non è conforme alle norme del nostro ordinamento.
Pertanto voglio esporre alla vostra attenzione, punto per punto, le motivazioni di fatto e di diritto per cui il testo presentato deve essere opportunamente modificato.
1. Il PdL 396 omette di tenere debito conto di quanto stabilito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale 84/2019, che ribadisce nettamente la differenza tra locazioni turistiche e strutture ricettive.
Ciò impone di modificare il comma 1 dell’art. 27-bis, che parla impropriamente di strutture ricettive, eliminando ogni dubbio riferimento a detta qualificazione. L’attuale formulazione del comma 1 dell’art. 27-bis, che recita “Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo”.
Il comma 1 va modificato eliminando i termini “strutture ricettive”.

2. Il proposto comma 2, che vorrebbe prescrivere la conformità degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e alle norme di sicurezza sugli impianti, esorbita abbondantemente dalla competenza legislativa residuale attribuita alle Regioni in merito, che concerne solamente le funzioni di vigilanza, controllo e promozione.
La Corte Costituzionale, nella menzionata sentenza, ha sottolineato come tale competenza residuale non possa assolutamente incidere sulla libertà negoziale delle parti e sulla sfera contrattuale.
La materia relativa alle condizioni per l’avvio di una locazione turistica resta assoggettata alle norme dell’ordinamento civile, ossia le leggi dello Stato.
Il comma 2 va quindi cassato.

3. La scomparsa - dal testo presentato - della disposizione di cui al comma 4, lettera c) dell’attuale art. 27-bis, che prevedeva la facoltà di opporre rifiuto di accesso all’alloggio nei confronti degli incaricati alla vigilanza, con conseguente applicazione di una sanzione amministrativa di € 250.00, non è giustificata. Non si tiene conto della differenza funzionale esistente tra strutture ricettive, che sono strutture aperte al pubblico, e locazioni turistiche, che rimangono private abitazioni.
L’accesso agli incaricati deve continuare ad essere consentito solo previa presentazione del relativo mandato.

4. Il proposto comma 10, che inasprisce le sanzioni a carico delle locazioni turistiche, è irragionevolmente sproporzionato, avendo riguardo anche alle sanzioni comminate alle altre tipologie di ospitalità contemplate dalla legge regionale.
Le sanzioni vanno quindi commisurate in maniera equa, per non realizzare una forma di disparità di trattamento a danno degli operatori.

5. Analogamente al proposto comma 10, il successivo comma 11 – che impone l’applicazione delle sanzioni nella loro misura massima per il semplice fatto che l’offerta dell’alloggio sia effettuata on-line – è altrettanto irragionevole. Oltretutto realizza anche in questo caso un’ingiustificabile discriminazione tra le forme di ospitalità.
Il comma 11 va quindi cassato.
Altre nazioni semplificano ed agevolano le locazioni turistiche: Canarie e Spagna possono grazie all’affitto turistico fare concorrenza all’Italia.
Molti veneziani investono in detti paesi e vendono i loro immobili a stranieri che li occupano per poche settimane all’anno.
Con questa mia lettera confido che vengano recepite le mie osservazioni e mi aspetto che le modifiche alla disciplina delle locazioni turistiche vengano ricondotte entro i canoni di legalità e proporzionalità che l’amministrazione deve rispettare nel legiferare

Disitnti saluti 
CF

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