mercoledì 18 dicembre 2019

la riforma della prescrizione in vigore il 1° gennaio 2020


La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
La norma contenuta nell’art. 157 c.p. è stata modificata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (art. 6, comma 1), la cosiddetta legge ex Cirielli che ha mutato il modo di calcolare la prescrizione. Fino al 2005 infatti la durata della prescrizione veniva calcolata in scaglioni, a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima dell’illecito contestato al reo.
L'attuale configurazione della norma invece rimanda direttamente alla pena massima, fermo restando i limiti della soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
In data 6 settembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge recante misure per il contrasto della corruzione nella Pubblica amministrazione Il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino alla data di esecutività della sentenza". E questo sia per chi è condannato, sia per chi è assolto.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 13 del 16-01-2019) la legge anticorruzione n. 3/2019, anche nota come "spazzacorrotti", entra in vigore dal 31 gennaio 2019. Fa eccezione la riforma della prescrizione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.

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