mercoledì 19 febbraio 2020

Comune di Venezia Regolamento Edilizio.ART. 63: DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

ART. 63: DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE
Per la terraferma: Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, la competenza sul settore fognature e depurazione è propria del Consiglio di Bacino che pianifica e controlla il sistema idrico integrato (S.I.I.) nei Comuni appartenenti 76 Regolamento Edilizio – Comune di Venezia all’Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia” e ne affida la gestione ad un soggetto terzo (cosiddetto “gestore del servizio”, oggi VERITAS S.p.A.). La materia è disciplinata dal Regolamento di Fognatura approvato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito .
Per gli scarichi provenienti da insediamenti non serviti dalla rete di pubblica fognatura non direttamente recapitanti in laguna, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche e assimilabili sono rilasciate dal Comune di Venezia solo previo trattamento mediante manufatti di depurazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006, delle Norme Tecniche di Attuazione contenute nel Piano Tutela delle Acque Regione Veneto approvato con DCRV N. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii. (art. 21 e 22) e della deliberazione del Comitato dei Ministri del 04/02/1977 Allegato 5. Per la Città Antica e le isole:
1. Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 29 marzo 1995 n. 96 convertito in legge 31 maggio 1995 n. 206, le acque reflue provenienti da tutti gli edifici, gli stabilimenti o le strutture, indipendentemente dalla destinazione d’uso, possono essere riversate in laguna di Venezia solo a seguito di messa a norma degli scarichi, mediante allacciamento a una rete fognaria dinamica o mediante trattamento individuale.
2. In assenza di idonea fognatura dinamica l’autorizzazione allo scarico di acque reflue recapitanti in laguna di Venezia è rilasciata dal Provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto, previa realizzazione del progetto di adeguamento tramite trattamento individuale approvato dal Comune di Venezia.
3. Esclusivamente per gli edifici destinati all’uso residenziale e direzionale di cui al II periodo del comma 3, art. 1 del D.L. 29 marzo 1995 n. 96 convertito in L. 206/1995, con potenzialità inferiore ai cento abitanti equivalenti, l’obbligo di messa a norma degli scarichi reflui civili sussiste in caso di esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione o di tipologia superiore, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 che incidano sul distributivo interno, inclusi i frazionamenti e gli accorpamenti, nonché in caso di regolarizzazione igienico sanitaria ai fini dell’agibilità.
4. Per gli edifici di cui al precedente comma 3 adibiti ad uso abitativo con finalità non turistica, qualora non sia possibile per ragioni tecniche o per le condizioni definite ai sensi del successivo c.6 realizzare la messa a norma mediante trattamento individuale, l’intervento edilizio non potrà determinare una variazione del carico inquinante (intesa come aumento del carico in termini di abitanti equivalenti, variazione qualitativa dello scarico o attivazione di nuove colonne fognarie) rispetto ad una configurazione edilizia dell’u.i. legittimata prima dell’entrata in vigore della citata legge 206/95. Contestualmente alla presentazione della pratica edilizia, dovrà essere trasmessa al Settore del Comune competente in materia di scarichi una dichiarazione di invarianza del carico inquinante completa di dimostrazione dell’impossibilità tecnica di adeguamento fognario, a cura di un professionista abilitato. Ai fini della dichiarazione di invarianza di cui al presente comma, il calcolo del carico inquinante in termini di ab.eq. deve essere svolto sulla base dei seguenti criteri: 2 abitanti equivalenti per camere da letto superiori o uguali a 14 mq 1 abitante equivalente per camere da letto con metratura compresa tra 9 e 14 mq 77 Regolamento Edilizio – Comune di Venezia 1 abitante equivalente ogni 3 addetti nel caso di u.i. direzionali. Il presente comma si applica anche nel caso di interventi di cambio d’uso con ripristino ad una destinazione residenziale o direzionale precedentemente legittimata prima dell’entrata in vigore della legge 206/95. Sono fatte salve tutte le “attestazioni di invarianza” ad oggi rilasciate, finché permangono le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.
5. Gli immobili che, pur avendo destinazione urbanistica residenziale, sono adibiti a B&B, locazione turistica o altra forma di attività turistica ricompresa nella Legge regionale n.11/2013, gestita in forma imprenditoriale, sono soggetti all’obbligo della messa a norma di cui al precedente comma 1. Al medesimo obbligo sono altresì soggetti gli immobili adibiti ad attività di locazione turistica, gestita in forma non imprenditoriale, attivata successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Le modalità, i criteri e le condizioni per la presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente comma 4, nonché le linee guida tecniche per la redazione del Progetto di adeguamento tramite trattamento individuale, saranno espressamente individuate con successive determinazioni dirigenziali.






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