ART. 63: DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE
Per la terraferma: Ai sensi del Decreto Legislativo n.
152/2006, la competenza sul settore fognature e depurazione è propria del
Consiglio di Bacino che pianifica e controlla il sistema idrico integrato
(S.I.I.) nei Comuni appartenenti 76 Regolamento Edilizio – Comune di Venezia
all’Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia” e ne affida la gestione
ad un soggetto terzo (cosiddetto “gestore del servizio”, oggi VERITAS
S.p.A.). La materia è disciplinata dal Regolamento di Fognatura approvato con
deliberazione dell’Assemblea d’Ambito .
Per gli scarichi provenienti da insediamenti non serviti
dalla rete di pubblica fognatura non direttamente recapitanti in laguna, le
autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche e assimilabili sono
rilasciate dal Comune di Venezia solo previo trattamento mediante manufatti
di depurazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006, delle Norme Tecniche di
Attuazione contenute nel Piano Tutela delle Acque Regione Veneto approvato
con DCRV N. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii. (art. 21 e 22) e della
deliberazione del Comitato dei Ministri del 04/02/1977 Allegato 5. Per la
Città Antica e le isole:
1. Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 29 marzo 1995 n.
96 convertito in legge 31 maggio 1995 n. 206, le acque reflue provenienti da
tutti gli edifici, gli stabilimenti o le strutture, indipendentemente dalla
destinazione d’uso, possono essere riversate in laguna di Venezia solo a
seguito di messa a norma degli scarichi, mediante allacciamento a una rete
fognaria dinamica o mediante trattamento individuale.
2. In assenza di idonea fognatura dinamica
l’autorizzazione allo scarico di acque reflue recapitanti in laguna di
Venezia è rilasciata dal Provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto,
previa realizzazione del progetto di adeguamento tramite trattamento
individuale approvato dal Comune di Venezia.
3. Esclusivamente per gli edifici destinati all’uso
residenziale e direzionale di cui al II periodo del comma 3, art. 1 del D.L.
29 marzo 1995 n. 96 convertito in L. 206/1995, con potenzialità inferiore ai
cento abitanti equivalenti, l’obbligo di messa a norma degli scarichi reflui
civili sussiste in caso di esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione
o di tipologia superiore, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n.
380 che incidano sul distributivo interno, inclusi i frazionamenti e gli
accorpamenti, nonché in caso di regolarizzazione igienico sanitaria ai fini
dell’agibilità.
4. Per gli edifici di cui al precedente comma 3 adibiti ad
uso abitativo con finalità non turistica, qualora non sia possibile per
ragioni tecniche o per le condizioni definite ai sensi del successivo c.6
realizzare la messa a norma mediante trattamento individuale, l’intervento
edilizio non potrà determinare una variazione del carico inquinante (intesa
come aumento del carico in termini di abitanti equivalenti, variazione
qualitativa dello scarico o attivazione di nuove colonne fognarie) rispetto
ad una configurazione edilizia dell’u.i. legittimata prima dell’entrata in
vigore della citata legge 206/95. Contestualmente alla presentazione della
pratica edilizia, dovrà essere trasmessa al Settore del Comune competente in
materia di scarichi una dichiarazione di invarianza del carico inquinante
completa di dimostrazione dell’impossibilità tecnica di adeguamento fognario,
a cura di un professionista abilitato. Ai fini della dichiarazione di
invarianza di cui al presente comma, il calcolo del carico inquinante in
termini di ab.eq. deve essere svolto sulla base dei seguenti criteri: 2
abitanti equivalenti per camere da letto superiori o uguali a 14 mq 1
abitante equivalente per camere da letto con metratura compresa tra 9 e 14 mq
77 Regolamento Edilizio – Comune di Venezia 1 abitante equivalente ogni 3
addetti nel caso di u.i. direzionali. Il presente comma si applica anche nel
caso di interventi di cambio d’uso con ripristino ad una destinazione
residenziale o direzionale precedentemente legittimata prima dell’entrata in
vigore della legge 206/95. Sono fatte salve tutte le “attestazioni di
invarianza” ad oggi rilasciate, finché permangono le condizioni che ne hanno
determinato il rilascio.
5. Gli immobili che, pur avendo destinazione urbanistica
residenziale, sono adibiti a B&B, locazione turistica o altra forma di
attività turistica ricompresa nella Legge regionale n.11/2013, gestita in
forma imprenditoriale, sono soggetti all’obbligo della messa a norma di cui
al precedente comma 1. Al medesimo obbligo sono altresì soggetti gli immobili
adibiti ad attività di locazione turistica, gestita in forma non
imprenditoriale, attivata successivamente all’entrata in vigore del presente
Regolamento.
6. Le modalità, i criteri e le condizioni per la
presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente comma 4, nonché le
linee guida tecniche per la redazione del Progetto di adeguamento tramite
trattamento individuale, saranno espressamente individuate con successive
determinazioni dirigenziali.
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Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
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