venerdì 21 febbraio 2020

Regolamento edilizio Venezia art. 37.5 Dotazione degli alloggi

37.5 Dotazione degli alloggi Gli alloggi, ivi compresi quelli utilizzati a forme di ricettività a conduzione familiare (bed and breakfast) e quelli oggetto di intervento di ristrutturazione, devono essere dotati dei seguenti locali: a) stanza di soggiorno non inferiore a mq. 14,00 b) posto di cottura comunicante con il soggiorno con apertura di almeno m. 1,20 o cucina non inferiore di mq. 9,00; il posto di cottura e la cucina possono costituire con il soggiorno un unico vano di almeno mq. 16; tale superficie è riducibile a mq. 14 nel caso di intervento su unità residenziale esistente; c) stanza da letto di almeno mq. 9 se per una persona, e mq. 14,00 se per due persone (per ogni persona aggiuntiva si dovranno computare incrementi di superficie pari a mq. 6,00); d) almeno un locale adibito a servizio igienico dotato di water, bidet o, in alternativa, di doccino su water, un lavabo, una doccia o una vasca da bagno. In tale eventualità il lavabo può essere collocato nello spazio adibito ad antibagno. A tutela dei rapporti tra confinanti, nelle cucine e nei posti di cottura va assicurata l'aspirazione dei vapori di cottura mediante idonee e distinte canne di esalazione con espulsione sul tetto dell'edificio. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari: a) pavimenti e pareti perimetrali di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente, con altezza di almeno ml. 2; b) essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale; c) avere accessi possibilmente da corridoi, disimpegni o spazi ove non è praticabile la preparazione dei cibi e comunque non comunicare direttamente con locali adibiti a cucine o angolo cottura; d) i locali per servizi igienici che hanno accesso da cucine o posto cottura o da altri locali di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno. I locali per uffici devono disporre di una dotazione minima nei limiti prescritti dalla normativa sopraordinata D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e della Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997. Negli immobili della Città Storica e Isole, è ammessa la collocazione di locali adibiti a servizio igienico in facciata a condizione che non vi sia percezione esterna dell’uso (serramenti satinati, scarichi a vista, condotte e canalizzazione percepibili in facciata), e che l’immobile non sia soggetto a tutela D.lgs. n. 42/2004 Parte Seconda, salvo diversa valutazione della Soprintendenza per casi particolari.

Norma per favorire la residenza, peccato che costruire un bagno in più sia quasi un reato se non si realizzano le fosse che a Venezia sono un problema. Naturalmente nulla ha fatto il comune per impianti di depurazione a cui i privati possano allacciarsi pagando i dovuti contributi, si aspetta su tal punto le sanzioni CE

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