mercoledì 25 marzo 2020

Sinistro stradale: escluso il risarcimento per le lesioni al volto se viene utilizzato il cd. “casco a scodella”



Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 gennaio – 30 luglio 2019, n. 20558


La Corte di Cassazione si è espressa sull’uso del casco a scodella (con omologazione cd. DMG), confermando la sentenza del Tribunale di Napoli.
Il Tribunale aveva negato il risarcimento delle lesioni riportate al volto da un motociclista che, mentre percorreva una strada del Comune di Pozzuoli a bordo del proprio motociclo, era stato urtato da un'autovettura, in quanto si trattava di lesioni evitabili con l'utilizzo di un casco regolare.
La legge 29 luglio 2010 n. 120, all’articolo 28, con decorrenza dal 12 ottobre 2010, ha resto illegittimo l’utilizzo del casco con omologazione DGM anche per i ciclomotori, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni era già intervenuta con D.M. 28 luglio 2000. 
Il Tribunale si è sempre riferito alla circolazione in un motociclo, cioè di un veicolo con cilindrata superiore a 50 c.c. e velocità superiore a 45 km all'ora, per il quale il divieto di utilizzo del cd casco a scodella (DGM) era assai precedente alla data di verificazione del sinistro.

Nessun commento:

Posta un commento