martedì 17 novembre 2020

Indennità COVID19 onnicomprensiva dell' INPS prevista dall’art.9 del DL n. 104 del 2020





Secondo quanto previsto dall'art.9 del DL n. 104 del 2020 è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari a 1.000 Euro in favore di:

  • Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori intermittenti; 
  • Lavoratori autonomi occasionali; 
  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; 
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000€; 
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000€; 
  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS.

Coloro che hanno già beneficiato delle indennità, anche a seguito di riesame con esito positivo, per le suddette categorie di lavoratori previste dal Decreto applicativo art. 44 DL 18/2020 e dal «DL Rilancio» non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.

Per visionare il provvedimento: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg

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