Secondo quanto previsto dall'art.9 del DL n. 104 del 2020 è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari a 1.000 Euro in favore di:
- Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
 - Lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
 - Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
 - Lavoratori intermittenti;
 - Lavoratori autonomi occasionali;
 - Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
 - Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000€;
 - Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000€;
 - Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
 
Detta indennità non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS.
Coloro che hanno già beneficiato delle indennità, anche a seguito di riesame con esito positivo, per le suddette categorie di lavoratori previste dal Decreto applicativo art. 44 DL 18/2020 e dal «DL Rilancio» non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.
Coloro che hanno già beneficiato delle indennità, anche a seguito di riesame con esito positivo, per le suddette categorie di lavoratori previste dal Decreto applicativo art. 44 DL 18/2020 e dal «DL Rilancio» non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.
Per visionare il provvedimento: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg

Nessun commento:
Posta un commento